Cassazione, sentenza n. 3097 del 01/02/2019

Sentenza n. 3097 del 01/02/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
3097
Data
01/02/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una società cessionaria chiedeva il rimborso di un credito IVA originato da una compravendita immobiliare che i giudici tributari di merito avevano ritenuto simulata, dopo che il giudice civile ne aveva dichiarato l’inefficacia verso i creditori della venditrice fallita. La Cassazione non ha riesaminato la simulazione né la buona fede della cessionaria, poiché le relative statuizioni non erano state specificamente impugnate ed erano ormai coperte da giudicato interno; anche la censura sulla motivazione del diniego non colpiva le ragioni della decisione regionale. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

La CTR del Piemonte, sezione staccata di Torino, ha rigettato l'appello proposto da V. s.p.a. avverso la sentenza della CTP che aveva a sua volta respinto il ricorso della società avverso il diniego opposto dall'amministrazione alla sua domanda di rimborso del credito IVA cedutole dal Fallimento (OMISSIS) s.r.l..

La CTR ha osservato in fatto che l'Agenzia delle Entrate aveva negato l'esistenza del credito – formalmente sorto in capo alla società poi fallita a seguito dell'acquisto, in data 12.11.2001, di un immobile da altra società, C. s.r.l., anch'essa successivamente fallita – in quanto il Tribunale di Novara, con sentenza del 22.05.2003, aveva dichiarato inefficace l'atto di compravendita nei confronti della massa dei creditori del Fallimento della venditrice, cosicchè il trasferimento di proprietà non poteva ritenersi realizzato, ed ha inoltre precisato che il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso della cessionaria argomentando che l'ente impositore ha il potere di accertare l'eventuale simulazione di un contratto in grado di pregiudicare il diritto alla riscossione dei tributi anche in assenza di una declaratoria giudiziale e che l'atto d'acquisto, posto in essere al solo scopo di sottrarre un bene di rilevante valore dal patrimonio di una società ormai decotta, era affetto da simulazione assoluta.

Ciò premesso, per quanto in questa sede ancora interessa, il giudice d'appello: i) ha escluso che la CTP avesse omesso di pron nciare sull'eccezione di nullità, per difetto di motivazione, del provvedimento di diniego ed ha comunque affermato che il vizio denunciato era insussistente; ii) ha dichiarato inammissibile, in quanto volto a criticare detto provvedimento e non la sentenza impugnata, il motivo di gravame col quale V. aveva dedotto che alla pronuncia giudiziale di revocatoria di una compravendita non consegue l'inesistenza dell'atto, ma solo la sua inopponibilità ai creditori; iii) ha affermato che, poichè oggetto del giudizio tributario è il rapporto dedotto nel provvedimento impugnato, e dunque, nella specie, il diritto dell'appellante ad ottenere il rimborso, fosse consentito all'Agenzia di prospettare in sede contenziosa la ragione di rigetto della domanda costituita dalla simulazione della compravendita, ancorchè non accertata giudizialmente, ed alla CTP di verificare, incidentalmente, la fondatezza dell'assunto; iv) nel merito ha rilevato che i primi giudici avevano evidenziato una pluralità di indizi, precisi e concordanti, della natura simulata del contratto ed ha ritenuto che la simulazione potesse essere opposta dall'Ufficio alla cessionaria del credito, posto che l'art. 1415 c.c., comma 1, non disciplina il conflitto tra parti entrambe terze rispetto all'atto impugnato; v) ha infine escluso la buona fede dell'appellante che, avendo interesse ad accertare l'esistenza del credito cedutole, non poteva ignorare che la sentenza del Tribunale di Novara (emessa ben sette anni prima della cessione) aveva accertato che (OMISSIS) non aveva mai corrisposto a C. il prezzo della vendita.

La sentenza, depositata il 7.11.2014, è stata impugnata da V. s.p.a. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e illustrato da memoria, cui l'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1 – Con il primo motivo V. denuncia violazione degli artt. 2901 c.c., della L. fall., art. 67 e 106, nonchè del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, per avere il giudice di appello omesso di pronunciare sulla illegittimità del provvedimento di diniego, fondato sulla declaratoria di revoca, e non di simulazione, dell'atto di compravendita; osserva al riguardo che la sentenza che ha accolto la domanda del Fallimento di C. s.r.l. ha comportato la mera inefficacia di tale atto nei confronti dei creditori concorsuali; deduce inoltre che, poichè essa non ha partecipato al giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Novara e riveste la qualità di terzo, acquirente del credito dal curatore, a sua volta terzo rispetto alla fallita (OMISSIS) s.r.l., la sentenza di revoca non le sarebbe opponibile, tanto più che non v'è prova che la relativa domanda sia mai stata trascritta.

Con il secondo motivo, che denuncia violazione dell'art. 1147, comma 3, dell'art. 1415, comma 1, dell'art. 2651, comma 1, n. 4, degli artt. 2655 e 2697 c.c. e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, la ricorrente lamenta che il giudice di appello abbia ritenuto che la simulazione della compravendita le fosse opponibile. Sostiene, sotto un primo profilo, che, ai sensi dell'art. 1415 c.c., 1^ comma, essa, quale titolare di una situazione giuridica connessa o dipendente dal contratto, era terza avente causa dal simulato acquirente, mentre l'Agenzia delle Entrate, che avrebbe sempre potuto avanzare le sue pretese nei confronti del Fallimento C. s.r.l., non poteva ritenersi terza pregiudicata dall'accordo simulatorio. Rileva, sotto altro profilo, che l'articolo in questione subordina l'opponibilità ai terzi della simulazione alla trascrizione della domanda giudiziale e che spettava all'Ufficio, ai sensi dell'art. 2697 c.c., provare che tale formalità era stata eseguita, mentre in contrario, avendo il Fallimento promosso unicamente un'azione revocatoria, era pacifico che la trascrizione dell'azione di simulazione non fosse mai avvenuta.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all'art. 112 c.p.c. ed all'art. 360, n. 4, per avere la CTR rigettato il motivo di appello relativo alla mancata pronuncia da parte del giudice di prime cure sulla domanda di nullità dell'atto impugnato per vizio di motivazione.

2 – Il primo motivo è inammissibile, in quanto ripropone in questa sede un motivo d'appello che, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, la CTR ha dichiarato inammissibile, rilevando che esso era volto a censurare la motivazione del provvedimento di diniego e non quella della sentenza di primo grado, fondata sull'accertamento della simulazione assoluta della compravendita.

La ricorrente avrebbe pertanto dovuto contestare la statuizione di inammissibilità ed, a tal fine, nel rispetto del principio di specificità del ricorso di cui all'art. 366 c.p.c., avrebbe dovuto riportare il contenuto sia della sentenza di primo grado sia del motivo di gravame dichiarato inammissibile, al fine di consentire a questa Corte di verificare se quest'ultimo, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, investisse la ratio decidendi della sentenza appellata.

3 – Il secondo motivo di ricorso è anch'esso inammissibile.

Il motivo non censura i capi della sentenza impugnata con i quali la CTR ha, da un lato, ritenuto che non fosse precluso alla CTP di verificare incidentalmente la natura simulata del contratto di compravendita e, dall'altro, ribadito, confermando sul punto la decisione di primo grado, che v'era piena prova della simulazione; su tali capi si è pertanto formato il giudicato interno.

Le doglianze illustrate per la prima volta nella memoria ex art. 378 c.p.c. dalla ricorrente, con le quali si deduce che "nessuna sentenza ha mai accertato la simulazione della compravendita tra la C. SRL e la (OMISSIS) SRL", oltre ad essere inammissibili perchè tardive, trascurano che l'accertamento è stato compiuto (sebbene, come si è appena detto, in via incidentale) dallo stesso giudice tributario con statuizione coperta da giudicato.

La CTR ha inoltre escluso la qualità di terzo di buona fede della ricorrente ("a torto l'appellante invoca la propria buona fede, perchè dalla motivazione in fatto della sentenza emessa dal Tribunale di Novara il 22/5/2003 ben 7 anni prima della cessione del credito risulta che il pagamento del prezzo della vendita immobiliare non ebbe luogo…": pag. 7 sent. impugnata) ed anche questo accertamento in fatto, che non forma oggetto di contestazione nel motivo, è coperto da giudicato. Ne consegue l'inammissibilità delle censure con le quali V. lamenta che la simulazione le sia stata ritenuta opponibile, fondate tutte su questioni di diritto che presuppongono la qualità di terzo di buona fede dell'avente causa dal simulato acquirente.

4 – Il terzo motivo di ricorso è, del pari, inammissibile.

Ai sensi dell'art. 161 c.p.c., comma 1, i motivi di nullità della sentenza di primo grado che non comportano la rimessione della causa al primo giudice si convertono in motivi di impugnazione. Nella presente sede, pertanto, ciò che interessa stabilire non è se la CTR abbia o meno errato nel ritenere insussistente il vizio di omessa pronuncia della sentenza della CTP denunciato in appello, ma se abbia o meno essa stessa pronunciato sulla questione di nullità che era stata devoluta al suo esame.

Orbene, sul punto il giudice d'appello ha rilevato che "l'atto impugnato è certamente motivato, perchè spiega che il credito IVA fu ritenuto inesistente concernendo IVA indetraibile perchè relativa a vendita dichiarata inefficace…" e ha anche aggiunto che "il diniego di un rimborso non deve essere motivato come un avviso di accertamento…": erano queste, pertanto, le affermazioni che si sarebbero dovute sottoporre a critica in cassazione.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo.

Poichè il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e il ricorso è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna V. SPA al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2019

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