Cassazione, sentenza n. 3065 del 01/02/2019

Sentenza n. 3065 del 01/02/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
3065
Data
01/02/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava riprese per costi indeducibili e IVA indetraibile connesse a fatture per operazioni ritenute inesistenti; la CTR, accogliendo parzialmente l’appello dell’Agenzia, aveva ravvisato una sovrafatturazione. La Cassazione accerta però che l’appello era stato consegnato all’ufficio postale oltre il termine lungo semestrale: il precedente passaggio interno al servizio notifiche dell’Amministrazione non aveva perfezionato la notificazione. Accoglie il motivo sull’omessa pronuncia relativa alla tardività, dichiara assorbite le altre censure e cassa senza rinvio la sentenza di secondo grado.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. F.LLI M. s.n.c., l'amministratore nonchè legale rappresentante M.L. (nella qualità e quale socio) e la socia L.R.G., ricorrono, con atto unico fondato su otto motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe di accoglimento parziale dell'appello proposto dall'A.E. avverso la sentenza dalla CTP di Napoli (n. 720/24/2011). Quest'ultima, a sua volta, aveva accolto l'impugnazione proposta dai contribuenti avverso avvisi di accertamento 2004 per ripresa a tassazione di costi indeducibili ai fini delle imposte dirette e della relativa IVA, in quanto indetraibile, oltre sanzioni ed interessi).

2. I fatti di causa sono di seguito sintetizzati, per quanto emerge dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte.

3. All'esito di accertamento fiscale (anche) a carico della ditta individuale Edil Velox, culminato con PVC del 10 aprile 2008, emersero fatturazioni per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla citata ditta, considerata mera "cartiera", anche nei confronti di F.LLI M. s.n.c., per lavori edili, ritenuti dall'Amministrazione come mai eseguiti. Ne conseguirono tre avvisi di accertamento (uno nei confronti della società e gli altri, per imposte dirette, a carico dei due soci, M. e L.) con riferimento al periodo d'imposta 2004 e per il recupero a tassazione di costi indeducibili e della relativa IVA non detraibile.

4. I contribuenti proposero autonomi ricorsi innanzi al Giudice tributario, riuniti e decisi in un simultaneus processus dalla CTP di Napoli che li accolse ritenendo le operazioni di cui alle fatture in esame realmente eseguite, con sentenza (720/24/2011) parzialmente riformata in secondo grado.

5. La CTR della regione Campania, difatti, accogliendo parzialmente l'appello proposto dall'A.E., ritenne sussistente una mera ipotesi di sovrafatturazione, con conseguente riduzione della pretesa impositiva.

6. Contro la sentenza d'appello i tre contribuenti propongono ricorso unico per cassazione, affidato ad otto motivi, e l'A.E. si difende con controricorso chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

In sede di discussione le parti hanno concluso come riportato in epigrafe.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato, per le ragioni e nei termini di seguito evidenziati.

2. Con il motivo n. 1 del ricorso si deduce: "in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, violazione dell'art. 327 c.p.c.. In relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4: nullità della sentenza per mancanza dei requisiti essenziali previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, nn. 2 ("concisa esposizione dello svolgimento del processo") e 3 ("succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto), e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.".

Con il motivo n. 2 si deduce: "in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell'art. 327 c.p.c.. In relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4: error in procedendo; omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia. Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ai sensi dell'art. 112 c.p.c.".

Con il motivo n. 3 si deduce "in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, come modificato dalla L. n. 248 del 2005, art. 3 bis, comma 7. In relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4: error in procedendo; omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia. Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ai sensi dell'art. 112 c.p.c.".

Con il motivo n. 4, in parte riproducente le doglianze di cui al motivo n. 1 si deduce: "in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4: error in procedendo, omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia. Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ai sensi dell'art. 112 c.p.c." Con il motivo n. 5, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono "violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 49 e 53".

Con il motivo n. 6, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono "violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57".

Con il motivo n. 7 si deducono: "in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. In relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ai sensi dell'art. 112 c.p.c.".

Con il motivo n. 8, infine, si deducono: "in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3: violazione dell'art. 113 c.p.c. nonchè del ius superveniens rappresentato dal D.L. n. 16 del 2012, art. 8, convertito in L. n. 44 del 2012".

3. Preliminare è la trattazione del motivo n. 2 in quanto inerente questione relativa all'ammissibilità dell'appello.

Al di là della tecnica redazionale utilizzata con riferimento alla rubrica, i ricorrenti si dolgono dell'omessa pronuncia del Giudice di secondo grato in merito all'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività ed il controricorrente nulla deduce.

Evidenziano i contribuenti che trattasi di sentenza di primo grado depositata il 14 ottobre 2011 (a conclusione di giudizio instaurato nel 2010) e di appello tardivamente proposto il 18 aprile 2012 (oltre quindi il c.d. "termine lungo" semestrale, di cui all'art. 327 c.p.c. come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 10). Il timbro apposto dall'Ufficio postale sul piego dell'atto di appello, in particolare, recherebbe la data 18.4.2012. Sempre a detta del motivo in esame, non avrebbe rilevanza alcuna la stampigliatura apposta dall'A.E. sul margine alto della prima pagina dell'atto d'appello recante la indicazione del cronologico (n. 4410 C) e della data (5 aprile 2012), "trattandosi di atti di organizzazione interna, nonostante la natura eventualmente pubblica del predetto soggetto". Con lo stesso motivo, comunque, i ricorrenti sollecitano una rilevazione d'ufficio da parte di questa Corte dell'inammissibilità dell'appello invece non rilevata dalla CTR.

3.1. Il motivo è fondato, con assorbimento degli altri motivi del ricorso.

Dalla disamina dell'allegato C al ricorso per cassazione, consentita in forza dell'error in procedendo prospettato, effettivamente risulta la tardiva notificazione dell'atto d'appello in quanto avvenuta solo in data 18 aprile 2012. Trattasi di atto recante la data del 4 aprile 2012 sulla prima pagina, nonchè, sempre sulla prima pagina, timbro relativo al passaggio dello stesso al servizio notifiche dell'A.E. in data 5 aprile 2012. Dall'ultima pagina del detto ricorso in appello risulta però il timbro dell'ufficio postale per ricezione recante la data del 18 aprile 2012, quindi oltre il termine semestrale di cui al riformato art. 327 c.p.c. (applicabile nella specie), coincidendo con tale data il momento di perfezionamento della notifica a mezzo posta, per il notificante, dell'atto di appello (ex plurimis, tra le più recenti: Cass. sez. 5, 29/09/2017, n. 22878, Rv.645652-01; Cass. sez. 6-5, 11/04/2017, n. 9340).

Ne consegue, non solo la dedotta omessa pronuncia in merito all'inammissibilità effettivamente prospettata dal resistente in appello ma anche la cassazione della sentenza di secondo grado, senza rinvio ex art. 382 c.p.c., potendo questa Corte rilevare d'ufficio la causa di inammissibilità dell'appello non riscontrata dal Giudice di merito, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione (ex plurimis, tra le più recenti, Cass. sez. 2, 19/10/2018, n. 26525, Rv. 650843-01).

4. In conclusione, deve essere accolto il secondo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri, e cassata senza rinvio l'impugnata sentenza di secondo grado, nei limiti del motivo accolto, con compensazione delle spese del secondo grado (anche in considerazione del rilievo d'ufficio in sede di legittimità dell'inammissibilità). In ragione del principio della soccombenza, il controricorrente deve altresì essere condannato al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità che si liquidano, in virtù dei parametri ratione temporis applicabili e delle percentuali di aumento ivi previste (trattandosi di difesa di più parti sostanzialmente nella medesima posizione processuale), in complessivi Euro 6.360,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e C.N.P.A., come per legge.

Per converso, nella specie, l'obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione, trattandosi di Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esente dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (ex plurimis: Cass. sez. Cass. sez. 6-4, 29/01/2016, n. 1778, Rv. 638714-01; Cass. sez. 6-4, 05/11/2014, n. 23514, Rv. 633209-01; Cass. sez. 3, 14/03/2014, n. 5955, Rv. 630550-01).

P.Q.M.

accoglie il motivo n. 2 del ricorso, assorbiti gli altri, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, nei limiti del motivo accolto, compensa le spese processuali relative al secondo grado di giudizio e condanna il controricorrente al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese processuali relativa al presente giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 6.360,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e C.N.P.A., come per legge.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2019

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