Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Sentenze

11.961 documenti

N. 5544

Cassazione, ordinanza n. 5544 del 26/02/2019

Redditometro - Capacità contributiva - Prova - Valore dei beni indice - Valutazione giudiziale - Limiti.

L’accertamento sintetico del reddito era fondato anche sulla disponibilità di due autovetture; la CTR aveva ridotto la pretesa valorizzando la documentazione relativa a costi di mantenimento inferiori ai coefficienti del redditometro. La Cassazione ha chiarito che, accertata l’effettiva disponibilità dei beni-indice, il giudice non può ridurne il valore presuntivo stabilito dalla disciplina applicabile, ma può soltanto valutare la prova della provenienza non reddituale delle somme impiegate per mantenerli. Il ricorso dell’Agenzia è stato quindi accolto e la sentenza cassata con rinvio.

N. 5578

Cassazione, sentenza n. 5578 del 26/02/2019

Sentenza n. 5578 del 26/02/2019

Un medico convenzionato chiedeva il rimborso dell’IRAP, sostenendo di non disporre di un’autonoma organizzazione; la CTR aveva invece valorizzato genericamente spese di notevole entità e l’impiego di una segretaria. La Cassazione giudica apparente la motivazione, perché non analizza le singole spese, i locali utilizzati e l’effettivo apporto del lavoro altrui; precisa inoltre che un collaboratore con mansioni meramente esecutive non integra, di per sé, il presupposto organizzativo. Accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, cassa la sentenza con rinvio.

  • IRAP
  • Professionisti
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 5526

Cassazione, ordinanza n. 5526 del 26/02/2019

Accertamento sintetico - Redditometro - Reddito presunto - Onere della prova.

Due accertamenti sintetici avevano rideterminato il reddito sulla base delle spese per veicoli e abitazione; la CTR aveva ritenuto che il contribuente avesse superato la presunzione mediante disponibilità patrimoniali derivanti anche da precedenti eventi successori. La Cassazione ha confermato che nel redditometro l’onere della prova contraria grava sul contribuente, ma ha qualificato le ulteriori censure dell’Agenzia come richiesta di rivalutazione delle risultanze fattuali. Poiché l’apprezzamento dell’idoneità della prova compete al giudice di merito e non era sindacabile nei termini prospettati, il ricorso è stato rigettato con condanna dell’Agenzia alle spese.

N. 5577

Cassazione, sentenza n. 5577 del 26/02/2019

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE Iscrizione di ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Regime anteriore al d.l. n. 70 del 2011 - Onere di preventiva attivazione del contraddittorio con il contribuente - Necessità - Fondamento - Omissione - Nullità dell'iscrizione ipotecaria - Sussistenza - Inefficacia - Esclusione - Ordine di cancellazione da parte del giudice - Necessità.

La controversia riguardava un’iscrizione ipotecaria fondata su cartelle notificate direttamente dall’agente della riscossione mediante raccomandata. La Cassazione ritiene valida tale notificazione senza relata, ma afferma che, anche nel regime precedente al 2011, l’iscrizione ipotecaria doveva essere preceduta da una comunicazione che consentisse al contribuente di presentare osservazioni o pagare entro trenta giorni; l’omissione determina nullità, pur restando l’ipoteca efficace sino alla declaratoria giudiziale d’illegittimità. Accoglie i motivi relativi al preavviso, rigetta gli altri e rinvia alla CTR.

N. 5576

Cassazione, sentenza n. 5576 del 26/02/2019

Sentenza n. 5576 del 26/02/2019

Un’associazione contestava l’accertamento IRES, IRAP e IVA fondato sulla natura commerciale dell’attività esercitata, che i giudici di merito avevano ritenuto rivolta a clienti anziché a soci sulla base del PVC, della documentazione acquisita e delle dichiarazioni raccolte. Il ricorrente deduceva l’omesso esame dell’assenza di alcuni documenti e del mancato accesso nei locali. La Cassazione rileva che la motivazione della CTR è logicamente coerente e non presenta le anomalie denunciabili in sede di legittimità; rigetta quindi il ricorso e pone le spese a carico dei ricorrenti.

  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • Enti terzo settore
  • IRES
  • IVA
N. 5318

Cassazione, ordinanza n. 5318 del 22/02/2019

Contenzioso tributario - Pagamento tributi in pendenza processo - ICI - Tributi locali - Versamento per intero.

La controversia riguardava una cartella ICI emessa per l’intero importo mentre erano ancora impugnati gli avvisi di accertamento presupposti; i giudici di merito avevano accolto l’opposizione della contribuente. La Cassazione chiarisce che la riscossione frazionata in pendenza di giudizio non opera per l’ICI e gli altri tributi locali: le somme accertate sono dovute integralmente entro sessanta giorni, salvo sospensione dell’esecutività dell’atto. Accolto il ricorso dell’ente locale, la sentenza è cassata senza rinvio e il ricorso originario è respinto.

N. 5299

Cassazione, sentenza n. 5299 del 22/02/2019

Sentenza n. 5299 del 22/02/2019

Nel giudizio sulla tariffa di igiene ambientale, la tempestività del ricorso introduttivo era già stata riconosciuta dalla Cassazione nella precedente pronuncia di rinvio, considerando sia i novanta giorni dell’accertamento con adesione sia la sospensione feriale. Tale questione non poteva quindi essere nuovamente esaminata; la Corte ha invece ritenuto che i poteri attribuiti al direttore del gestore, comprendendo fatturazione e definizione dell’adesione, includessero anche l’emissione degli avvisi di accertamento. La sentenza regionale è stata cassata con rinvio per l’esame delle questioni rimaste assorbite.

N. 5298

Cassazione, sentenza n. 5298 del 22/02/2019

Sentenza n. 5298 del 22/02/2019

Una società contestava gli accertamenti della tariffa di igiene ambientale relativi a un complesso produttivo, deducendo, tra l’altro, la produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e l’indebita applicazione dell’IVA. La Cassazione conferma i poteri di accertamento del gestore, ma rileva che il giudice regionale non aveva valutato documenti e regolamento comunale ai fini dell’assimilabilità dei rifiuti; ribadisce inoltre che la tariffa, avendo natura tributaria, non è soggetta a IVA. La causa è rinviata sulla prima questione, mentre sull’IVA il ricorso originario è accolto nel merito.

  • Tributi locali
  • IVA
  • Accertamento fiscale
  • Processo tributario
N. 5297

Cassazione, sentenza n. 5297 del 22/02/2019

Sentenza n. 5297 del 22/02/2019

Il gestore del servizio impugnava la decisione che aveva escluso la tariffa di igiene ambientale per rifiuti speciali smaltiti autonomamente e non assimilabili agli urbani per superamento dei limiti quantitativi comunali, dichiarando inoltre non dovuta l’IVA. La Cassazione ritiene adeguata la motivazione e conferma che la tariffa riguarda rifiuti urbani e speciali assimilati, mentre non colpisce quelli non assimilabili; precisa anche che, per la sua natura tributaria, la tariffa non è assoggettabile a IVA. Il ricorso del gestore è integralmente rigettato.

  • Tributi locali
  • IVA
  • Contenzioso
N. 5296

Cassazione, sentenza n. 5296 del 22/02/2019

Sentenza n. 5296 del 22/02/2019

La contribuente contestava la tariffa di igiene ambientale applicata a un capannone nel quale sosteneva di produrre rifiuti speciali non assimilabili, mentre il gestore impugnava l’esclusione dell’IVA disposta in appello. La Cassazione stabilisce che la parte fissa resta dovuta per l’occupazione di immobili serviti, ma rileva l’omessa valutazione dell’assimilabilità dei rifiuti ai fini della parte variabile; conferma inoltre che la tariffa, quale tributo, non è soggetta a IVA. La sentenza è cassata con rinvio limitatamente alla questione dei rifiuti speciali.

  • Tributi locali
  • IVA
  • Processo tributario
N. 5269

Cassazione, sentenza n. 5269 del 22/02/2019

Sentenza n. 5269 del 22/02/2019

La controversia, relativa all’imposta di registro non versata su contratti di locazione, era giunta in Cassazione dopo che il giudice regionale aveva riconosciuto la pretesa dell’Agenzia delle Entrate. La contribuente aveva chiesto la sospensione per aderire alla definizione agevolata delle liti e l’Amministrazione ha successivamente attestato la presentazione della domanda e il pagamento necessario al perfezionamento. Poiché la definizione determina l’estinzione del giudizio pendente, la Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.

  • Imposta di registro
  • Pace Fiscale
  • Locazione immobili
  • Processo tributario
N. 5268

Cassazione, sentenza n. 5268 del 22/02/2019

Sentenza n. 5268 del 22/02/2019

Il giudizio riguardava la liquidazione dell’INVIM conseguente al conferimento di un immobile in una società e la definitività dell’accertamento di valore presupposto. La Commissione tributaria centrale aveva accolto il gravame dell’Ufficio mediante un generico richiamo alla decisione di primo grado, senza illustrare la fattispecie, le ragioni condivise e la risposta alle censure del contribuente. La Cassazione qualifica tale motivazione come meramente apparente, accoglie il relativo motivo, dichiara assorbite le altre questioni e rinvia alla Commissione tributaria regionale per un nuovo esame.

N. 5267

Cassazione, sentenza n. 5267 del 22/02/2019

Sentenza n. 5267 del 22/02/2019

L’acquirente di un ramo d’azienda proveniente da un’impresa in amministrazione straordinaria invocava l’imposta di registro fissa e chiedeva la definizione agevolata della lite. La Cassazione esclude la definizione perché la controversia concerne un beneficio qualificato come aiuto di Stato incompatibile e afferma che la relativa agevolazione non poteva trovare applicazione, indipendentemente dalla data individuata per il presupposto impositivo; ritiene inoltre non pertinente l’affidamento invocato rispetto a una decisione giudiziaria. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.

  • Imposta di registro
  • Agevolazioni Fiscali
  • Procedure concorsuali
  • Operazioni straordinarie
  • Contenzioso
N. 5266

Cassazione, sentenza n. 5266 del 22/02/2019

Sentenza n. 5266 del 22/02/2019

Un contribuente contestava una cartella per la tariffa di igiene ambientale; il giudice regionale l’aveva annullata perché le fatture precedenti non sarebbero state idonee a sostituire un avviso di accertamento. La Cassazione afferma che le fatture con cui il gestore richiede la TIA sono atti amministrativi impositivi, poiché comunicano una pretesa tributaria, e che la natura privata del gestore non elimina il carattere pubblicistico dell’entrata né la giurisdizione tributaria. Accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale, la causa è rinviata per verificare anche la regolare notifica delle fatture.

N. 5265

Cassazione, sentenza n. 5265 del 22/02/2019

Sentenza n. 5265 del 22/02/2019

La controversia riguardava il disconoscimento della minusvalenza derivante dalla cessione per un euro di una partecipazione acquistata a prezzo molto superiore, nonché di costi fatturati nell’ambito di un’asserita interposizione fittizia di manodopera. La Cassazione ha confermato che l’Amministrazione può valutare la congruità economica dei componenti dichiarati e ha ritenuto adeguatamente motivata, su tale profilo, la decisione regionale. Accolti invece cinque motivi relativi agli ulteriori capi della controversia, ha cassato la sentenza con rinvio alla Commissione regionale in diversa composizione.

  • Accertamento fiscale
  • IRES
  • Imprese
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 5264

Cassazione, sentenza n. 5264 del 22/02/2019

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE Operazioni commerciali con imprese aventi sede in Stati a fiscalità privilegiata - Costi - Deducibilità - Condizioni ed onere della prova.

La lite concerneva la deducibilità, per il 2003 e il 2004, dei costi sostenuti in operazioni con imprese localizzate in un Paese a fiscalità privilegiata e le conseguenze dell’omessa indicazione separata in dichiarazione. La Cassazione ha ribadito la retroattività dell’abolizione di quest’ultima condizione, ma ha giudicato insufficiente la verifica regionale sull’effettiva operatività delle imprese estere o, in alternativa, sull’interesse economico concreto delle transazioni. Ha quindi cassato con rinvio per una nuova valutazione, anche delle sanzioni, dichiarando estinto il giudizio nei confronti di una delle società per intervenuta definizione.

N. 5263

Cassazione, sentenza n. 5263 del 22/02/2019

Sentenza n. 5263 del 22/02/2019

Un consorzio qualificatosi come comunione familiare montana chiedeva il rimborso dell’IRPEG, sostenendo di rientrare tra gli enti gestori di demanio collettivo esclusi dall’imposta; i giudici di merito avevano accolto la domanda. La Cassazione ha escluso il beneficio perché l’ente, di diritto privato, amministrava beni destinati a una cerchia limitata di partecipanti e risultava interessato anche da attività economiche, mentre spettava al richiedente provare i presupposti dell’esenzione. Ha pertanto cassato la decisione regionale e, decidendo nel merito, rigettato il ricorso introduttivo del consorzio.

N. 5262

Cassazione, sentenza n. 5262 del 22/02/2019

Sentenza n. 5262 del 22/02/2019

La controversia nasceva dal silenzio-rifiuto su un’istanza di rimborso IRPEG presentata da un consorzio che si riteneva, quale comunione familiare montana, assimilabile agli enti gestori di demanio collettivo; entrambi i gradi di merito gli avevano riconosciuto il beneficio. La Cassazione ha invece rilevato che l’esenzione è di stretta interpretazione e che il godimento riservato ai partecipanti, insieme alla presenza di attività economiche, impediva di qualificare l’ente privato come soggetto esente. La sentenza è stata cassata e la domanda originaria di rimborso rigettata nel merito.

N. 5261

Cassazione, sentenza n. 5261 del 22/02/2019

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI Erroneo rimborso di un credito di imposta - Termine per il recupero - Determinazione - Fondamento.

L’Agenzia delle Entrate aveva recuperato mediante cartella crediti IRPEG già rimborsati, mentre la contribuente sosteneva che fossero ormai consolidati per la scadenza dei termini di accertamento; i giudici di merito avevano annullato la pretesa. La Cassazione ha stabilito che l’omessa rettifica della dichiarazione non impedisce il recupero del rimborso erroneo e che la cartella può essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla sua esecuzione. Ritenuti tempestivi e adeguatamente motivati gli atti, ha cassato con rinvio per gli accertamenti di fatto ancora necessari sui requisiti dell’agevolazione.

  • Riscossione
  • Accertamento e riscossione
  • IRES
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 5342

Cassazione, sentenza n. 5342 del 22/02/2019

Concorrenza e trasparenza - Impresa e mercato - Impresa agricola e collegamento potenziale tra attività imprenditoriale e fondo - Temporaneo esercizio prevalente dell'attività commerciale su quella agricola -Carenza presupposti per dichiarazione di fallimento - Esclusione.

La Corte d’appello aveva revocato il fallimento di una società agricola, pur avendo accertato che essa aveva temporaneamente esercitato un’attività commerciale prevalente, perché tale attività era cessata prima della domanda di fallimento. La Cassazione ha affermato che l’esenzione dell’imprenditore agricolo viene meno quando l’attività commerciale è concretamente prevalente e non conserva un adeguato collegamento funzionale con quella agricola; la successiva cessazione non esclude l’assoggettabilità della società al fallimento. Accolto il primo motivo e assorbito il secondo, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello.

  • Imprese
  • Attività economiche
  • Crisi impresa
  • Procedure concorsuali

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