Cassazione, sentenza n. 5266 del 22/02/2019

Sentenza n. 5266 del 22/02/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
5266
Data
22/02/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Un contribuente contestava una cartella per la tariffa di igiene ambientale; il giudice regionale l’aveva annullata perché le fatture precedenti non sarebbero state idonee a sostituire un avviso di accertamento. La Cassazione afferma che le fatture con cui il gestore richiede la TIA sono atti amministrativi impositivi, poiché comunicano una pretesa tributaria, e che la natura privata del gestore non elimina il carattere pubblicistico dell’entrata né la giurisdizione tributaria. Accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale, la causa è rinviata per verificare anche la regolare notifica delle fatture.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. M.P. proponeva ricorso avverso la cartella esattoriale con la quale gli era stato intimato il pagamento di Euro 763,12 per la tassa di smaltimento rifiuti relativa agli anni 2007, 2008, 2009, eccependo il difetto di motivazione, il difetto di legittimazione di V. S.p.A., la decadenza, la nullità delle fatture poste a base della pretesa, la regolarità della notifica e gli errori nella determinazione degli importi.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.

3. Il contribuente proponeva appello con il quale lamentava: 1) il difetto di giurisdizione della commissione tributaria, essendo V. S.p.A. una società di diritto privato; 2) il difetto di motivazione perchè la dicitura utilizzata nella cartella recupero crediti era riferita a numeri di fatture asseritamente notificate, senza che di tale notifica vi fosse alcuna prova; 3) la mancanza di legittimazione di V. S.p.A. a formare il ruolo esattoriale perchè non era stata sottoscritta la convenzione prevista dalla legge tra la società e il Comune di Venezia; 4) il decorso del termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 507 del 1997, art. 72; 5) la mancanza di motivazione della sentenza in ordine al rigetto dell'eccezione delle nullità delle fatture; 6) l'inesistenza degli atti prodromici all'emissione della cartella; 7) l'inesistenza o irregolarità della notifica della cartella in quanto effettuata a mezzo posta e non per mezzo di intermediario abilitato; 8) l'errore nella determinazione degli importi relativi alla raccolta differenziata degli imballaggi.

4. La Commissione Tributaria Regionale del Veneto evidenziava che le doglianze esposte del ricorrente erano in gran parte da respingere e, tuttavia, in via preliminare rilevava l'illegittimità della procedura per l'iscrizione a ruolo della pretesa tributaria e di emissione della cartella, non essendo stato notificato alcun atto di accertamento e successiva intimazione di pagamento.

Infatti, dalla documentazione agli atti e dalle dichiarazioni delle parti si evinceva che le fatture erano state inviate, che il loro pagamento era stato sollecitato ma che la procedura prevista per l'iscrizione al ruolo non era stata effettuata, mancando l'avviso di accertamento.

5. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi – V. S.p.A. sulla base di un solo motivo di ricorso.

6. M.P. ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale.

7 Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi V. S.p.A. ha resistito con controricorso al ricorso incidentale e, in prossimità dell'udienza, ha depositato memoria insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 19, e del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la sentenza impugnata escluso che le fatture emesse per il pagamento della tariffa di igiene ambientale di cui al citato D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, costituiscono atti di accertamento del tributo ed intimazione al pagamento dello stesso, sulla base dei quali possa procedersi all'iscrizione a ruolo e alla successiva emissione della cartella di pagamento.

La ricorrente evidenzia che, secondo la Commissione Tributaria Regionale, l'iscrizione a ruolo e la conseguente emissione della cartella non poteva avvenire sulla base delle fatture emesse per la riscossione della TIA, in mancanza di un successivo avviso di accertamento. Tale affermazione è in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, nell'interpretazione che ne è stata data anche con riferimento alle fatture emesse per la riscossione della TIA. Le fatture, infatti, 'rientrano nella nozione di atto impugnabile, essendo idonee a portare a conoscenza del contribuente la pretesa tributaria.

1.1 n ricorrente unitamente al motivo di ricorso ripropone tutte le ulteriori difese svolte nel giudizio di merito in riferimento alle ragioni di doglianza dell'originario ricorrente. In particolare in relazione al preteso difetto di giurisdizione tributaria, alla nullità della cartella per difetto di motivazione, alla lesione del diritto di difesa, all'incompetenza assoluta di V. S.p.A., alla decadenza per essere decorso il termine di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, e alla nullità per mancata notifica degli atti amministrativi prodromici alla cartella.

2. M.P., con il ricorso incidentale, ripropone con il primo motivo, l'eccezione di difetto di giurisdizione.

In particolare, secondo il ricorrente, essendo la V. S.p.A. un soggetto di diritto privato non poteva radicarsi la giurisdizione della Commissione Tributaria Provinciale, anche perchè mancava la delega del Comune di Venezia alla gestione amministrativa della TIA, la delibera regolamentare D.Lgs. n. 446 del 1997, ex art. 52, e la convenzione D.Lgs. n. 22 del 1997, ex art. 49.

Il ricorrente evidenzia la sussistenza del difetto di giurisdizione anche perchè nella specie non vi sarebbe alcun atto impugnabile, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, e perchè la V. S.p.A. non sarebbe identificabile con alcuno dei soggetti di cui al medesimo D.Lgs. art. 10.

Dunque, sarebbe confermata l'assenza di potestà impositiva in capo a V. S.p.A. e i provvedimenti emessi da tale soggetto non sarebbero espressione di alcun potere impositivo e non sarebbero soggetti alla giurisdizione tributaria.

3. Preliminarmente deve prendersi in esame l'eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale formulata da V. S.p.A. nel suo controricorso per inesistenza della notificazione, effettuata, come risulta dalla copia dell'atto, dall'avvocato C. C., che non è iscritta nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, secondo quanto attestato dal Consiglio Nazionale Forense e dall'ordine degli avvocati di Venezia.

3.1 L'eccezione è infondata.

Il controricorso o il ricorso incidentale per cassazione sottoscritto da un avvocato iscritto nell'apposito albo può essere validamente notificato su istanza di altro avvocato, nominato unitamente al primo difensore del controricorrente per il giudizio di legittimità ma non abilitato all'esercizio davanti alle magistrature superiori, perchè il particolare requisito dell'iscrizione nell'albo speciale riguarda l'attività difensiva e non già quella puramente procuratoria, le quali possono non coesistere nello stesso soggetto, e la notificazione è atto dell'ufficiale giudiziario eseguibile ad istanza del procuratore (Sez. 6-2, Ord. n. 20790 del 2012).

4. Sempre in via preliminare, deve prendersi in esame il motivo di ricorso relativo al difetto di giurisdizione sollevato con il ricorso incidentale da M.P..

4.1 Il motivo è inammissibile oltre che manifestamente infondato.

Le sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 21260 del 2016, hanno affermato il seguente principio di diritto: colui che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto in quanto non soccombente su tale, autonomo capo della decisione.

In ogni caso giova ribadire che la questione avente ad oggetto la sussistenza della giurisdizione tributaria in relazione alle controversie aventi ad oggetto il pagamento della tariffa integrata ambientale TIA è stata risolta da questa Corte nel senso che esse spettano alla giurisdizione tributaria, in quanto, come evidenziato anche dall'ordinanza della Corte costituzionale n. 64 del 2010, tale tariffa non costituisce un'entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU, disciplinata dal D.P.R. n. 507 del 1993, di cui conserva la qualifica di tributo Sez. U, Ord. n. 23114 del 2015.

Si è ulteriormente precisato che "tali controversie riguardanti la debenza della tariffa di igiene ambientale (cd. "prima TIA" o "TIA-1"), regolata dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49 – che, pur essendo stata soppressa, in virtù del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, commi 1 e 11, è rimasta vigente fino all'emanazione del regolamento, destinato a disciplinare i criteri generali sulla base dei quali sono stabilite le componenti dei costi ed è definita la tariffa, nonchè fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa stessa sono devolute alla giurisdizione tributaria, tenuto conto che, come evidenziato dalla Corte Cost. (da ultimo: ordinanza del 22 febbraio 2010 n. 64), tale tariffa non costituisce un'entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU, prevista dal D.P.R. n. 507 del 1993, art. 58, di cui conserva la qualifica di tributo La S.C., nell'affermare il principio, ha rilevato che, nella specie, il sopra menzionato regolamento era stato adottato, ma con effetto dal 2011, sicchè le annualità 2009 e 2010, oggetto di giudizio, dovevano senza dubbio essere assoggettate alla disciplina propria della "prima TIA" o "TIA-1"" (Sez. U, Ord. n. 8822 del 2018).

5. L'unico motivo proposto con il ricorso principale è fondato.

La CTR ha rilevato che la cartella di pagamento non era stata preceduta dal necessario avviso di accertamento e, sulla base di questa valutazione preliminare, ha accolto il ricorso senza esaminare le restanti doglianze genericamente ritenute infondate.

In tal modo il giudice del gravame non ha tenuto conto della giurisprudenza di legittimità che ha affermato la natura di atto impositivo della fattura commerciale con la quale il gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani richiede al contribuente il pagamento della tariffa di igiene ambientale (T.I.A.).

Si è detto, infatti, che "Gli atti con cui il gestore del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani richiede al contribuente quanto da lui dovuto a titolo di tariffa di igiene ambientale (T.I.A.), anche quando assumono la forma di fattura commerciale, non attenendo al corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma ad un'entrata sicuramente pubblicistica, hanno natura di atti amministrativi impositivi e debbono perciò rispondere ai requisiti sostanziali previsti dalla legge per tali atti, come del resto ha statuito anche la Corte costituzionale in sede di conferma della legittimità dell'appartenenza delle relative controversie alla giurisdizione tributaria (Sez. 5, Sent. n. 238 del 2009, Sez. 5, Sent. n. 11157 del 2013).

Nè è di ostacolo a questa conclusione la natura eventualmente privatistica del soggetto che gestisce l'entrata fiscale (o para-fiscale che sia). Questa Corte ha infatti più volte affermato che le varie forme di attribuzione a soggetti privati di servizi (ed entrate) pubbliche non fanno venir meno i cardini della struttura pubblicistica dei servizi (e delle entrate stesse); naturalmente ove tale natura pubblicistica discenda dai caratteri delle entrate e non ove esse assumano – a differenza da quanto qui accade – i caratteri propri di un prezzo. (Sez. 5, Sent. n. 17526 del 2007 In motivazione).

Nel caso di specie, la CTR omettendo ogni valutazione sulla avvenuta regolare notifica delle fatture inviate dalla V. s.p.a. e contestate dal M. – questione che spetterà al giudice del rinvio di esaminare – ha ritenuto che la procedura per l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella non fosse regolare in mancanza di un atto impositivo che invece nella specie era costituito dalle richiamate fatture, dunque, la sentenza della CTR risulta erronea e deve essere cassata.

6. La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale del contributo unificato dovuto per il ricorso incidentale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5 Sezione civile, il 4 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2019

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