Cassazione, sentenza n. 5576 del 26/02/2019

Sentenza n. 5576 del 26/02/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
5576
Data
26/02/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Un’associazione contestava l’accertamento IRES, IRAP e IVA fondato sulla natura commerciale dell’attività esercitata, che i giudici di merito avevano ritenuto rivolta a clienti anziché a soci sulla base del PVC, della documentazione acquisita e delle dichiarazioni raccolte. Il ricorrente deduceva l’omesso esame dell’assenza di alcuni documenti e del mancato accesso nei locali. La Cassazione rileva che la motivazione della CTR è logicamente coerente e non presenta le anomalie denunciabili in sede di legittimità; rigetta quindi il ricorso e pone le spese a carico dei ricorrenti.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. Z.E., in proprio e quale ex legale rappresentante dell'Associazione S.D. , ricorre, sulla base di un unico motivo, nei confronti dell'Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della CTR del Veneto, indicata in epigrafe, che – in controversia relativa all'impugnazione di un avviso di accertamento che rettificava, ai fini IRES, IRAP, IVA, la dichiarazione per l'annualità 2005, sul presupposto che l'Associazione svolgesse attività commerciale (night club), rivolta a "clienti" e non a "soci" e che, pertanto, non potesse fruire delle agevolazioni fiscali previste dal TUIR, art. 148, – ha respinto l'appello della contribuente, confermando la sentenza di primo grado.

La CTR, in particolare, ha ritenuto che l'Ufficio avesse provato la fondatezza della pretesa tributaria in quanto: il PVC redatto al termine del controllo fiscale era stato consegnato al legale rappresentante dell'Associazione, che lo aveva sottoscritto; l'avviso di accertamento era corroborato non solo dalle dichiarazioni dei "soci", ma anche dalla documentazione sequestrata e dalle dichiarazioni del legale rappresentante, che dimostravano inequivocabilmente che l'Associazione svolgeva attività commerciale, rivolta a "clienti" e non a "soci".

Parte ricorrente ha depositato una memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo di ricorso, denunciando, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, il ricorrente censura la sentenza della CTR che avrebbe omesso di pronunciarsi, per un verso, "sull'assenza dei documenti asseritamente compilati dai soci della S.D. su richiesta della Guardia di Finanza, e che avrebbero costituito la prova della natura commerciale dell'Associazione"; per altro verso, sulla circostanza che non vi era stato alcun accesso, da parte dell'Organo di controllo, presso i locali dell'Ente ricreativo.

1.1. Il motivo è infondato.

Secondo l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte: "La riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione." (Cass. sez. un. 7/04/2014, n. 8053).

Svolta questa premessa e tornando al caso di specie, si rileva che il percorso motivazionale della CTR è coerente sul piano logico e non incorre in alcuno dei vizi compendiati dalle Sezioni unite di questa Corte.

2. Ne consegue il rigetto del ricorso.

3. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti, in solido, a corrispondere all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.100,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2019

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