Cassazione, sentenza n. 5269 del 22/02/2019
Sentenza n. 5269 del 22/02/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 5269
- Data
- 22/02/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia, relativa all’imposta di registro non versata su contratti di locazione, era giunta in Cassazione dopo che il giudice regionale aveva riconosciuto la pretesa dell’Agenzia delle Entrate. La contribuente aveva chiesto la sospensione per aderire alla definizione agevolata delle liti e l’Amministrazione ha successivamente attestato la presentazione della domanda e il pagamento necessario al perfezionamento. Poiché la definizione determina l’estinzione del giudizio pendente, la Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
La società A. S.r.l., ora Sa. soc. coop., ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza n. 59/8/11 della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, in controversia riguardante l'impugnazione di numerosi avvisi di liquidazione per omesso versamento dell'imposta di registro su contratti di locazione, la quale aveva riformato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, accogliendo l'appello dell'Ufficio e ritenendo dovuta la pretesa fiscale. L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.
La società contribuente ha depositato istanza di sospensione, dichiarando di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11. Questa Corte, all'udienza del 9.11.2017, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, sospendendo il giudizio ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8. L'Agenzia delle entrate, in data 3 ottobre 2018, ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, comunicando che il contribuente, avendo presentato domanda di definizione della controversia, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, ha provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione.
Motivi della decisione
1. Il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha introdotto la definizione agevolata delle controversie tributarie, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio, nelle quali il ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del medesimo decreto, ossia entro il 24 aprile 2017. L'istituto ha la finalità di completare l'effetto definitorio relativamente alle controversie interessate dalla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, prevista dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225. La definizione delle controversie pendenti prevede la presentazione di una apposita istanza da parte del contribuente ed il pagamento integrale degli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 20, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto. Non sono dovuti, invece, le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora stabiliti dal dello stesso D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, comma 1. Se la controversia riguarda interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi, la definizione si effettua con il versamento del quaranta per cento degli importi in contestazione.
2. Nel rapporto tributario controverso, il ricorso alla procedura della definizione agevolata non può che comportare l'estinzione del giudizio pendente per effetto del pagamento di quanto dovuto a tale titolo.
L'Agenzia delle entrate ha depositato, in data 3.10.2018, istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, comunicando che la società contribuente ha provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, e chiedendo, su tale presupposto, che sia dichiarata l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2019
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