Cassazione, sentenza n. 5265 del 22/02/2019
Sentenza n. 5265 del 22/02/2019
La controversia riguardava il disconoscimento della minusvalenza derivante dalla cessione per un euro di una partecipazione acquistata a prezzo molto superiore, nonché di costi fatturati nell’ambito di un’asserita interposizione fittizia di manodopera. La Cassazione ha confermato che l’Amministrazione può valutare la congruità economica dei componenti dichiarati e ha ritenuto adeguatamente motivata, su tale profilo, la decisione regionale. Accolti invece cinque motivi relativi agli ulteriori capi della controversia, ha cassato la sentenza con rinvio alla Commissione regionale in diversa composizione.
- Accertamento fiscale
- IRES
- Imprese
- Contenzioso
- Processo tributario

