Cassazione, sentenza n. 5267 del 22/02/2019
Sentenza n. 5267 del 22/02/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 5267
- Data
- 22/02/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’acquirente di un ramo d’azienda proveniente da un’impresa in amministrazione straordinaria invocava l’imposta di registro fissa e chiedeva la definizione agevolata della lite. La Cassazione esclude la definizione perché la controversia concerne un beneficio qualificato come aiuto di Stato incompatibile e afferma che la relativa agevolazione non poteva trovare applicazione, indipendentemente dalla data individuata per il presupposto impositivo; ritiene inoltre non pertinente l’affidamento invocato rispetto a una decisione giudiziaria. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
La società Tj. s.r.l., operante nel settore della radio diffusione in ambito locale veniva sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria di cui alla L. n. 95 del 1979. In data 21.7.1999, presso lo studio del Notaio S.C., si svolgeva la gara, ai sensi dell'art. 573 c.p.c., conclusasi in base alle offerte pervenute con l'aggiudicazione provvisoria del ramo d'azienda a "T. R. s.r.l.". Le parti dopo l'aggiudicazione provvisoria formalizzavano la cessione di ramo d'azienda, con atto notarile del 22. 10. 1999, registrato in data 4.11.1999, richiedendo l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalla L. n. 95 del 1979, art. 5 bis, sicchè l'aggiudicataria provvedeva a versare l'imposta di registro in misura fissa di Lire 1.000.000. L'Ufficio, disconoscendo il regime agevolativo, in ragione dell'abrogazione della norma ai sensi del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 109, notificava a T. R. s.r.l. un avviso di liquidazione con cui chiedeva il pagamento dell'imposta suppletiva di registro sul corrispettivo pattuito. La società contribuente impugnava l'atto innanzi alla CTP di Catania che, con sentenza n. 74/14/2005, rigettava il ricorso. La contribuente proponeva appello, rigettato dalla CTR della Sicilia, con sentenza n. 406/17/09, sulla base del rilievo che, essendo l'agevolazione un aiuto di Stato, era vietata dalla normativa comunitaria. La società contribuente propone ricorso per cassazione svolgendo due motivi. L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.
Nelle more del presente giudizio parte ricorrente depositava istanza di sospensione del procedimento, osservando di essersi avvalsa della procedura di definizione agevolata di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11.
Con ordinanza del 5.10.2017, questa Corte sospendeva il giudizio D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, e rinviava la causa a nuovo ruolo. Con memoria presentata in cancelleria in data 3.12.18 la società contribuente ha depositato copia della domanda di definizione agevolata e del versamento della prima rata, chiedendo l'estinzione del giudizio.
Motivi della decisione
1. Questa Corte ha recentemente chiarito che, in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, conv. con modificazioni dalla L. n. 96 del 2017, la sospensione del giudizio opera su istanza di parte al solo fine di riscontrare l'effettiva definizione della lite (Cass. n. 31021 del 2018).
Ciò premesso, il Collegio rileva che, con riferimento alla controversia in esame ed in ragione delle considerazioni che seguono, non sono integrate le condizioni per l'ammissibilità della definizione agevolata e, conseguentemente, perchè sia pronunciata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
1.1. Il D.L. 50 del 2017, art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha introdotto la definizione agevolata delle controversie tributarie, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio, nelle quali il ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del medesimo decreto, ossia entro il 24 aprile 2017. L'istituto ha la finalità di completare l'effetto definitorio relativamente alle controversie interessate dalla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, prevista dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225. La definizione delle controversie pendenti prevede la presentazione di una apposita istanza da parte del contribuente ed il pagamento integrale degli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 20, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto. Non sono dovuti, invece, le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora stabiliti dello stesso D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, comma 1. Se la controversia riguarda interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi, la definizione si effettua con il versamento del quaranta per cento degli importi in contestazione.
1.2. Per espressa previsione dell'art. 11, comma 4, sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:
a) le risorse tradizionali previste dall'art. 2, paragrafo 1, lett. a), delle Decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, EURATOM del Consiglio, del 26 maggio 2014 (nota 13) e imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
1.3. La L. n. 59 del 1979, quasi sostanzialmente abrogata con decorrenza dal 24 agosto 1999, per effetto del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 109, salva la ultrattività disposta dal D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 106, per le procedure di amministrazione straordinaria in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, prevedeva, all'art. 5 bis, che: "i trasferimenti di aziende o di complessi aziendali, anche relativi a singoli rami di imprese, appartenente alle imprese poste in amministrazione straordinaria ai sensi del presente decreto (legge n. 26 del 1979) sono soggetti alla imposta di registro nella misura fissa di un milione".
1.4. La disposizione di cui all'art. 5 bis configurava un aiuto di Stato in favore delle grandi imprese e, pertanto, rappresentando un pericolo per la concorrenza ed incidendo sugli scambi commerciali tra gli Stati membri, si poneva in contrasto con il divieto imposto per tali aiuti alla stregua del Trattato CE, artt. 92 e ss., poi divenuti gli artt. 87 e ss. CE (Corte di giustizia 1 dicembre 1998, C-200/97 e 17 giugno 1999, C-295/97; Corte di Giustizia 24 luglio 2003, C-297/01). Giova precisare che la proroga, disposta dal D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 106, dell'efficacia delle disposizioni contenute nella L. n. 59 del 1979, riguardava esclusivamente le disposizioni non violative del divieto comunitario degli aiuti di Stato (Corte di giustizia 24 luglio 2003, C- 297/01 e Cass. 8 febbraio 2005 n. 2534). Il 16 maggio 2000 la Commissione ha emanato la decisione 2001/212/CE nella quale essa, ribadita la constatazione che i diversi vantaggi derivanti dalla L. n. 95 del 1979 costituivano aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 87 CE, n. 1, incompatibili con il mercato comune, dichiarava che, contrariamente a quanto da essa fino ad allora ritenuto, quegli aiuti di Stato non configuravano un regime "esistente" ma un regime di aiuti "nuovo" attuato in modo illegittimo dalla Repubblica italiana in violazione degli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 88 CE, n. 3. La Commissione europea precisava che, a causa di questo proprio errore iniziale di qualificazione, si era determinato un legittimo affidamento dello Stato italiano e dei terzi interessati, in particolare delle imprese beneficiarie degli aiuti, tale da indurre la stessa a non imporre il recupero degli aiuti illegittimamente concessi.
1.5. Osserva il Collegio che la questione della compatibilità della L. n. 95 del 1979 con la disciplina comunitaria sul divieto degli aiuti di Stato è stata più volte esaminata in sede di legittimità, ove è consolidato l'indirizzo per cui "il D.L. 30 gennaio 1979, n. 26, conv. con modifiche in L. n. 95 del 1979, sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, è incompatibile con le norme comunitarie, in base alle sentenze della Corte di giustizia 1 dicembre 1998, C- 200/97, e 17 giugno 1999, C- 295/97, non nella sua totalità, ma esclusivamente in relazione a disposizioni che prevedano aiuti di Stato non consentiti ai sensi dell'art. 87 (già art. 92) del Trattato CE, tra i quali rientra il beneficio fiscale di cui alla L. n. 59 del 1979, art. 5 bis. La questione della compatibilità di una norma della L. 95 del 1979 che costituisca aiuto di Stato con l'ordinamento comunitario europeo può e deve essere rilevata d'ufficio, in base al principio "iura novit curia", in ogni stato e grado del giudizio, essendo, invece, necessaria un'attività di allegazione e di prova della parte solo nel caso in cui la questione sia dedotta con riguardo all'applicazione della concreta fruizione di un aiuto di Stato (Cass. n. 2420 del 2006).
1.6. Da siffatti rilievi consegue il rigetto dell'istanza di definizione proposta ai sensi del D.L. n. 50 del 2011.
2. Venendo all'esame dei motivi di ricorso, con il primo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1360 c.c., del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27 e 43, e della L. n. 95 del 1979, art. 5 bis, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, atteso che i giudici di appello avrebbero erroneamente ritenuto che il momento impositivo fosse quello dell'atto notarile e non quello, con il quale avrebbe invece dovuto identificarsi citato D.P.R., ex artt. 27 e 43 dell'aggiudicazione, divenuta efficace in via definitiva, ex art. 1360 c.c., in conseguenza dell'ottenimento della prevista autorizzazione ministeriale, alla quale la stessa era condizionata sospensivamente.
3.Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 106, della L. n. 59 del 1979, art. 5 bis, e della L. n. 212 del 2000, art. 10, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la CTR negato l'applicabilità del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 106, in riferimento all'art. 5 bis, ravvisando il contrasto tra quest'ultimo articolo e la normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato, malgrado l'Agenzia delle entrate non avesse sollevato alcuna eccezione in tal senso, e per avere i giudici di appello trascurato il principio generale di affidamento in forza del quale non poteva essere disattesa la fiducia posta da essa T. R. S.r.l., anche alla luce della decisione 2001/212/CE della Commissione europea, sul proprio diritto al beneficio di cui aveva fruito.
4. I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica, non sono fondati tenuto conto delle considerazioni sopra ampiamente illustrate, atteso che che suppongono entrambi l'esistenza di un beneficio, anche formalmente cancellato a seguito dell'abrogazione della L. n. 59 del 1979 a far data dal 24 agosto 1999, che non poteva essere ritenuto spettante neppure in precedenza, a causa del contrasto della previsione con la normativa europea sugli aiuti di Stato.
5. Ne consegue che nessuna censura merita la sentenza impugnata, laddove ha affermato che la L. n. 95 del 1979, art. 5 bis, è stato abrogato dal D.Lgs. 270 del 1999, art. 109, con decorrenza dal 24 agosto 1999 ed ha precisato d'ufficio che non è valsa per esso la previsione di ultrattività di cui allo stesso D.Lgs., art. 106, essendosi conformata ai principi di diritto espressi da questa Corte. Mentre, la questione relativa alla individuazione della data di integrazione del presupposto di imposta coincidente con data dell'atto notarile e non quella, antecedente alla abrogazione dell'art. 5 bis del 21 luglio 1999, pretesa dalla T. , coincidente con la data di conclusione della gara indetta dal commissario per l'aggiudicazione del ramo di azienda, è una precisazione irrilevante ai fini della "ratio decidendi".
6. Privo di rilievo è infine il richiamo, contenuto nel secondo motivo di ricorso, al principio dell'affidamento, atteso che tale principio attiene ai rapporti tra contribuente ed autorità amministrativa (tributaria), mentre lo stesso è invocato dalla ricorrente con riguardo non ad un atto dell'autorità amministrativa ma, inammissibilmente, con riguardo ad una decisione dell'autorità giudiziaria.
7. In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
L'assenza, prima della presentazione del ricorso, di un consolidato orientamento di questa Corte sul tema in esame, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2019
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

