Cassazione, sentenza n. 5296 del 22/02/2019

Sentenza n. 5296 del 22/02/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
5296
Data
22/02/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La contribuente contestava la tariffa di igiene ambientale applicata a un capannone nel quale sosteneva di produrre rifiuti speciali non assimilabili, mentre il gestore impugnava l’esclusione dell’IVA disposta in appello. La Cassazione stabilisce che la parte fissa resta dovuta per l’occupazione di immobili serviti, ma rileva l’omessa valutazione dell’assimilabilità dei rifiuti ai fini della parte variabile; conferma inoltre che la tariffa, quale tributo, non è soggetta a IVA. La sentenza è cassata con rinvio limitatamente alla questione dei rifiuti speciali.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. La commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza 13 marzo 2012, n. 82, in controversia sorta dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a fatture emesse dalla spa A. Servizi Ambientali (società gerente il servizio di smaltimento dei rifiuti del Comune di Capannori) a carico della spa T. e da questa impugnata per contestare la debenza sia della tariffa – nella parte fissa, per la marginalità delle superfici ad uso ufficio rispetto alle superfici destinate ad attività produttive ove venivano generati rifiuti speciali (carta; cartone; imballaggi in plastica); nella parte variabile, avendo essa T. provveduto in proprio a smaltire i rifiuti speciali, non assimilabili ai rifiuti urbani per quantità- sia dell'Iva applicata alla tariffa, dichiarava, da un lato, che "era pacifico in causa" che gli importi pretesi erano stati determinati in base alla denuncia delle superfici possedute presentata dalla stessa contribuente, che "non era presente in atti la prova di una adeguata istanza per il riconoscimento della produzione di rifiuti speciali che comportino esenzione dalla TIA di determinate aree" e che diveniva pertanto irrilevante ogni questione sollevata dalla ricorrente riguardo alla legittimità del regolamento Tia del Comune di Capannori, dall'altro lato, che la applicazione dell'Iva sulla tariffa era illegittima.

2. Per la cassazione della sentenza della commissione regionale ricorrono, in via principale, la spa T., in via incidentale, la spa A..

3. La società contribuente deduce di non aver presentato alcuna denuncia ai fini TIA riguardo al proprio capannone industriale, talchè – sostiene con il primo motivo di ricorso – la sentenza è viziata da "insufficiente o contraddittoria motivazione con riferimento alla decisiva questione circa l'asserita dichiarazione del contribuente delle superfici imponibili"; denuncia, con il secondo motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del Reg. Tia del Comune di Capannori, artt. 22 e 23, per avere la commissione fatto riferimento ad una "adeguata istanza per il riconoscimento della produzione di rifiuti speciali che comportino esenzione dalla TIA di determinate aree" senza considerare non solo che nessun articolo del regolamento prevede un'istanza di quel contenuto essendovi invece negli artt. 22 e 23, la previsione di un'istanza che l'utente del servizio di smaltimento rifiuti può presentare per ottenere la riduzione della quota variabile della tariffa dimostrando di provvedere in proprio al recupero dei rifiuti prodotti, e soprattutto senza considerare che essa ricorrente non era tenuta a presentare alcuna istanza avendo generato, nelle proprie superfici produttive, solo rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani per ragioni quantitative (ossia perchè eccedenti i limiti quantitativi di assimilabilità fissati dalla Delib. del consiglio comunale di Capannori, del 20 aprile 2004, n. 27), come dimostrato tramite i modelli unici di dichiarazione ambientale allegati al ricorso originario; infine, con il terzo motivo di ricorso, la società contribuente lamenta violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la commissione omesso di pronunciare sulla richiesta di disapplicazione del regolamento Tia del Comune di Capannori nella parte in cui lo stesso non prevede che per il calcolo della tariffa debbano essere escluse, in tutto o percentualmente, le aree in cui non vengono prodotti rifiuti urbani o assimilati, nella parte in cui introduce sottocategorie di aree soggette a pagamento della Tia, non previste dal D.P.R. n. 158 del 1999, nella parte in cui pone l'80% del costo complessivo del servizio sulle utenze non domestiche e per avere la commissione altresì omesso di pronunciare sulle doglianze sollevate contro la sentenza di primo grado nella parte in cui quest'ultima aveva affermato che l'utente era tenuto al pagamento della parte fissa della tariffa anche in caso di smaltimento autonomo dei rifiuti, nella parte in cui aveva affermato che essa ricorrente non aveva dimostrato di avere fatto richiesta di applicazione della quota variabile della tariffa in misura ridotta per autosmaltimento dei rifiuti assimilati benchè vi fossero in atti i modelli unici di dichiarazione ambientale (MUD) presentati da essa ricorrente con precisa indicazione di tutti i rifiuti prodotti e smaltiti.

4. La A. chiede la cassazione della sentenza per violazione o falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6, comma 3, della L. 13 maggio 1999, n. 133, e del D.M. 24 ottobre 2000, n. 370, per avere la commissione tributaria regionale ritenuto la Tia non soggetta ad Iva.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato in quanto la affermazione dei giudici di appello per cui era pacifico in causa che i dati per il calcolo della Tia sono stati tratti da una denuncia della contribuente, risulta giustificata alla luce della "denuncia utenza non domestica ai fini della Tariffa D'Igiene Ambientale", a firma del legale rappresentante della T., in cui sono indicate le superfici dei locali della società distinti per destinazione (v. documento prodotto dall'A. come allegato 6 alle controdeduzioni in primo grado e riprodotto in questa sede nel ricorso incidentale, pagg. 13/14).

2. Rispetto alla doglianza veicolata con il secondo motivo di ricorso è pregiudiziale quella prospettata con il terzo motivo, di omessa pronuncia sulla non debenza della parte variabile della tariffa, a prescindere da qualsiasi istanza, stante la non assimilabilità ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti nei locali di lavorazione e autonomamente smaltiti, come da modelli MUD depositati in atti.

3. Va premesso che il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, il quale (per quanto qui interessa) stabilisce che "la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale" salvo il "coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi", presuppone l'assoggettamento a TIA dei soli rifiuti urbani e (salvo il diritto ad una riduzione) dei rifiuti assimilati "smaltiti in proprio" ed esclude invece dall'ambito applicativo (della parte fissa) della TIA – a prescindere da ogni istanza, all'evidenza superflua – i rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani per ragioni qualitative o quantitative (sulla non debenza della parte variabile della Tariffa in caso di produzione di rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, v. Cass. 9858/16 la quale ricorda che l'esclusione era stata già dichiarata in riferimento alla TARSU con riguardo al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3, secondo una regola da ritenersi applicabile anche alla TIA a causa della riconosciuta natura di quest'ultima come "mera variante della TARSU").

4. Ciò premesso, la doglianza in parola è fondata essendo mancata, da parte della commissione tributaria regionale, una valutazione in ordine alla assimilabilità o non assimilabilità, in base alle risultanze dei modelli unici di dichiarazione ambiatale in atti e alla luce della Delib. del Consiglio comunale di Capannori, n. 27 del 2004, art. 17, dei rifiuti speciali generati sulle superficie di produzione della ricorrente ai rifiuti urbani.

5. In parte qua, il terzo motivo deve essere pertanto accolto.

6. Il secondo motivo di ricorso, con cui viene denunciata la violazione di norme del regolamento del Comune di Capannori relativo alla applicazione della Tia e, sia pure implicitamente, anche la violazione del cit. D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, per superfluità di qualunque istanza ai fini dell'esenzione dalla parte variabile della tariffa per la produzione di rifiuti non assimilabili resta assorbito.

7. Il terzo motivo, per quanto concerne le ulteriori doglianze, richiede una risposta articolata:

7.1. stante quanto ai superiori punti 4 e 5, resta, in primo luogo, assorbita la doglianza di omessa pronuncia sulla richiesta di disapplicazione del Reg. Tia del Comune di Capannori nella parte in cui lo stesso non prevede che, per il calcolo della tariffa delle utenze non domestiche, debbano essere escluse, in tutto o percentualmente, le aree nelle quali non vengono prodotti rifiuti urbani o assimilati, nella parte in cui introduce sottocategorie di aree soggette a pagamento della Tia, non previste dal D.P.R. n. 158 del 1999;

7.2. la denuncia di omessa pronuncia, da parte della commissione regionale, sulla doglianza sollevata contro la sentenza di primo grado nella parte in cui quest'ultima ha affermato che l'utente era tenuto al pagamento della parte fissa della tariffa anche in caso di smaltimento autonomo dei rifiuti, è fondata. Si richiama, tuttavia, il principio enunciato da questa Corte in relazione a varie fattispecie, secondo il quale l'art. 111 Cost., comma 2, con lo statuire che la legge deve assicurare la ragionevole durata del processo, detta una regola per l'interpretazione delle singole norme di rito funzionalizzata alla celerità del giudizio, che impone di fare un uso il più lato possibile del potere di decisione nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., evitando di rinviare inutilmente la causa ad un nuovo giudice di appello (Cass. n. 5729/2012, 24914/2011 e n. 6951/2010). In forza di questo principio, la denunciata omissione (pur sussistente) è immediatamente superabile sul rilievo che la ridetta doglianza non ha fondamento giacchè l'obbligatorietà del pagamento della parte fissa della tariffa, a prescindere dalla effettiva fruizione del servizio attivato, discende dalla lettera del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, (i cui commi 3 e 4 prevedono che "la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale" e che "la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio") la quale trova la propria ratio in ciò che ogni occupante di immobili compresi in zone ove sia allestito il servizio generale deve partecipare a sostenerne i costi per le componenti essenziali in quanto parte della generalità cui il servzio è destinato, ancorchè per qualsiasi ragione non se ne avvalga;

7.3. la denuncia di omessa pronuncia, da parte della commissione, sulla richiesta di disapplicazione del regolamento nella parte in cui lo stesso pone l'80% del costo complessivo del servizio sulle utenze non domestiche denuncia che pone una questione non assorbita per effetto di quanto espresso ai superiori punti 4 e 5, ma in astratto rilevante in riferimento alla debenza della parte fissa della tariffa- è fondata. Si richiama tuttavia ancora il principio di cui al superiore punto che precede, radicato nell'art. 111 Cost.. La richiesta disapplicazione del regolamentare è priva di base non essendo indicato il parametro legislativo rispetto al quale tale dedotta previsione regolamentare potrebbe essere considerata esorbitante dai limiti della discrezionalità amministrativa del Comune e peranto illegittima. L'omissione di pronuncia può essere dunque superata senza necessità di rinvio dicendosi che la richiesta di disapplicazione è, in parte qua, priva di fondamento.

8. Il ricorso incidentale è infondato posto che tariffa di cui trattasi, disciplinata dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, come le Sezioni Unite di questa Corte hanno definitivamente affermato (Sez. U, sentenza n. 5078 del 15/03/2016) "avendo natura tributaria, non è assoggettabile all'IVA, che mira a colpire la capacità contributiva insita nel pagamento del corrispettivo per l'acquisto di beni o servizi e non in quello di un'imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente".

9. In relazione alla parte del terzo motivo del ricorso principale accolta, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa per nuovo esame alla commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione.

6. La commissione deciderà delle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte, ogni altra doglianza rigettata o assorbita, accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso principale e per l'effetto cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2019

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