Cassazione, sentenza n. 5268 del 22/02/2019
Sentenza n. 5268 del 22/02/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 5268
- Data
- 22/02/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il giudizio riguardava la liquidazione dell’INVIM conseguente al conferimento di un immobile in una società e la definitività dell’accertamento di valore presupposto. La Commissione tributaria centrale aveva accolto il gravame dell’Ufficio mediante un generico richiamo alla decisione di primo grado, senza illustrare la fattispecie, le ragioni condivise e la risposta alle censure del contribuente. La Cassazione qualifica tale motivazione come meramente apparente, accoglie il relativo motivo, dichiara assorbite le altre questioni e rinvia alla Commissione tributaria regionale per un nuovo esame.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
M.M., con scrittura privata autentica, registrata in data 30.9.1985, costituì una società in nome collettivo con la moglie e i figli, conferendo un immobile adibito a lavanderia, dallo stesso costruito a seguito di demolizione di un capannone acquistato in data 27.12.1968. Al momento della registrazione dell'atto, ai fini del pagamento dell'imposta di registro ed INVIM, il notaio rogante cacolò il "doppio incremento imponibile" ossia l'incremento di valore dell'area e quello del fabbricato per un totale di Lire 94.075.000, pari ad Euro 48.585,68, trattandosi di un immobile edificato su area fabbricabile dopo la demolizione di un preesistente edificio. A seguito di invito dell'Ufficio Tributi comunale, il contribuente presentò, in data 16.6.1986, una seconda dichiarazione INVIM integrativa, con allegata documentazione relativa alle spese incrementative. In data 29.5.1987, l'Ufficio del Registro notificò al contribuente un "avviso di accertamento di valore" ed, in data 13.10.1987, un avviso di liquidazione dell'INVIM, con cui venivano escluse le spese incrementative, applicando, secondo il ricorrente, un arbitrario unico aumento pari a Lire 340.075.000. Il contribuente impugnò l'avviso di liquidazione innanzi alla Commissione tributaria di I grado che con sentenza n. 987, depositata il 27.10.1988, respinse il ricorso, atteso che l'accertamento di valore era divenuto definitivo per omessa impugnazione. La pronuncia venne appellata, innanzi alla Commissione tributaria di 2 grado di Forlì, sia dall'Ufficio del Registro che dal contribuente. La Commissione accolse il ricorso di M.M. con decisione n. 25 del 1990, annullando l'avviso di liquidazione. L'Ufficio del registro impugnò la pronuncia innanzi alla Commissione tributaria Centrale che, con sentenza n. 2392/11, accolse il gravame, confermando la decisione di primo grado. Il contribuente propone ricorso per cassazione, svolgendo sette motivi. L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.
Motivi della decisione
1. Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto nei confronti del Ministero dell'Economia e delle finanze, atteso che: "In tema di contenzioso tributario, a seguito del trasferimento delle agenzie fiscali, da parte del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1, di tutti i "rapporti giuridici", i "poteri" e le "competenze" facenti capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza del D.M. 28 dicembre 2000, art. 1), unico soggetto legittimato è l'Agenzia delle entrate, sicchè è inammissibile il ricorso per cassazione promosso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze" (Cass. n. 1550 del 2018; Cass. n. 22292 del 2010).
2. Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza impugnata o del procedimento, atteso che non è stata eseguita la comunicazione della data fissata per la decisione avanti alla Commissione Tributaria Centrale nel domicilio eletto dal ricorrente (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), ai sensi del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 32 bis.
2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
Questa Corte, allorquando sia denunciato un "error in procedendo" è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile "ex officio", è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame e, quindi, perchè il corrispondente motivo sia ammissibile, deve contenere, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale, dovendo essere, nella specie, riprodotto in ricorso il contenuto delle notifiche, ed indicata la sede processuale del giudizio di merito in cui la documentazione relativa alla elezione di domicilio sia rinvenibile. Onere processuale a cui il ricorrente non ha ottemperato, con conseguente inammissibilità del motivo di censura (Cass. n. 22880 del 2017).
3. Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, apparenza o totale contraddittorietà della stessa, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, atteso che la decisione della Commissione Centrale esprime locuzioni generiche, ambigue e contraddittorie, mancando una disamina logico – giuridica e rendendo impossibile il controllo dell'esattezza e della logicità del ragionamento compiuto dal giudice del merito.
3.1. Il motivo è fondato. I giudici della Commissione Tributaria Centrale di Bologna, così motivano la decisione: "All'udienza di trattazione e di merito, in data 10.10.2011, questa Commissione Centrale, esaminate tutte le sentenze pregresse già emanate, rileva che la contestata ambiguità dell'avviso di accertamento de quo sollevata dalla C.T. di secondo grado non è poi così significativa. All'esito dell'udienza, in riforma della decisione di secondo grado, condividendo il ragionamento giuridico tributario seguito dai giudici di prime cure, conferma la decisione di primo grado".
Tale motivazione è apparente. La sentenza è affetta da error in procedendo, atteso che, benchè graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie ipotetiche congetture. La motivazione della sentenza impugnata non consente di comprendere quale fosse la fattispecie oggetto di causa, quale la decisione del primo giudice a cui si fa totale ed esclusivo rinvio e, sotto quale profilo, l'avviso di accertamento dell'imposta debba ritenersi ambiguo, ciò al fine di escluderne l'intervenuta definitività. Nella sostanza, la motivazione della sentenza censurata si esaurisce in una affermazione di condivisione della ricostruzione operata dai giudici di primo grado, senza alcuna trascrizione dei passi motivazionali e senza alcun esame critico degli stessi, attraverso il filtro delle censure di parte appellante. Ne consegue che non è consentito comprendere le ragioni che hanno sorretto la decisione del giudice di primo grado e la tenuta delle stesse rispetto alle critiche mosse con le relative impugnazioni.
Le caratteristiche appena descritte rendono la sentenza impugnata affetta da nullità, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto corredata da motivazione solo apparente, non espressione di un autonomo processo deliberativo. Questa Corte ha affermato il principio, a cui si intende dare continuità, secondo cui: "In tema di processo tributario è nulla, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, nonchè dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell'illustrazione delle censure mosse dall'appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, perchè, in tal modo resta impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame" (Cass. n. 24452 del 2018; Cass. n. 15884 del 2017).
4. All'accoglimento del secondo motivo di ricorso consegue l'assorbimento delle restanti censure con cui si denuncia: a) la violazione dell'art. 112 c.p.c, per omessa pronuncia e violazione del divieto di motivazione "per relationem", con riferimento all'ammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente avverso l'avviso di liquidazione; b) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa l'ambiguità ed inidoneità dell'avviso di accertamento di valore posto a base della pretesa tributaria riversata nell'avviso di liquidazione impugnato; c) la violazione del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 6, ed omessa motivazione in relazione agli artt. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5; d) violazione e falsa aplicazione del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 18, ed omessa motivazione, in relazione agli artt. 3 e 5, c.p.c.., concludendosi con la richiesta di decisione della causa nel merito ex art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto.
5. In definitiva, va accolto il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, dichiarato inammissibile il primo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara innammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle finanze, accoglie il secondo motivo, dichiara inammissibile il primo ed assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2019
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