Cassazione, sentenza n. 5299 del 22/02/2019

Sentenza n. 5299 del 22/02/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
5299
Data
22/02/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Nel giudizio sulla tariffa di igiene ambientale, la tempestività del ricorso introduttivo era già stata riconosciuta dalla Cassazione nella precedente pronuncia di rinvio, considerando sia i novanta giorni dell’accertamento con adesione sia la sospensione feriale. Tale questione non poteva quindi essere nuovamente esaminata; la Corte ha invece ritenuto che i poteri attribuiti al direttore del gestore, comprendendo fatturazione e definizione dell’adesione, includessero anche l’emissione degli avvisi di accertamento. La sentenza regionale è stata cassata con rinvio per l’esame delle questioni rimaste assorbite.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. Questa Corte, con sentenza emessa il 3 giugno 2015, n. 11403, cassava con rinvio la pronuncia della CTR della Toscana n. 2/25/12, per erroneità della affermazione secondo cui l'originario ricorso della società T. S.p.A. avverso gli avvisi di accertamento emessi dalla A. – Servizi Ambientali S.p.A. (di seguito, per brevità, A.9 ), gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani per conto del Comune di Capannori, e relativi alla tariffa d'igiene ambientale dovuta per gli anni dal 2001 al 2005 con riferimento al capannone industriale indicato in atti, era inammissibile perchè proposto oltre il termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, decorrente, secondo l'interpretazione data dalla CTR del Reg. locale in tema di accertamento con adesione, art. 7, comma 6, dalla data del verbale di mancato accordo (esito dell'istanza relativa formulata dalla contribuente) invece che dalla scadenza del periodo di sospensione di giorni novanta, previsto sia dalla disciplina nazionale, sia da quella regolamentare locale e suscettivo di interruzione solo mediante diniego dell'istanza di accertamento con adesione e non anche mediante verbale di mancato accordo.

2. Nella motivazione della sentenza della Corte si legge: "Nella fattispecie in esame è pacifico in fatto tra le parti che si è unicamente, nel verbale del 29.11.2005, dato atto del mancato accordo, a norma del Reg., art. 9, comma 3, all'esito del procedimento di accertamento con adesione richiesto dalla contribuente con istanza del 30 luglio 2005 per tutti gli avvisi di accertamento, notificati il 21 luglio 2005… computando la ripresa dei termini dalla data di cessazione del periodo di sospensione di giorni 90 per la definizione del procedimento di accertamento con adesione, avuto riguardo anche alla sospensione feriale dei termini per la proposizione dell'impugnazione (1 agosto – 15 settembre 2005), il ricorso avverso gli atti impositivi notificato il 27 gennaio 2006 risulta proposto nel rispetto del termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21".

3. La CTR della Toscana, nuovamente investita del merito della controversia, con sentenza n. 1071 del 7 giugno 2016, rigettava l'eccezione dell'A. secondo cui, poichè il termine di sospensione feriale non era cumulabile con il termine di sospensione previsto dalla normativa in tema di accertamento con adesione, il ricorso originario avrebbe dovuto essere dichiarato tardivo e dichiarava gli avvisi di accertamento illegittimi perchè sottoscritti non dal Presidente di A. , unico organo titolare del potere di rappresentanza dell'ente, ma dal suo direttore, da ritenersi, alla luce della interpretazione delle risultanze della visura della CCIAA (secondo cui il direttore aveva "…i poteri ad eseguire tutti gli atti relativi all'emissione, riscossione delle fatture nonchè definire le controversie in sede di accertamento con adesione" e poteri di definire le controversie in sede di accertamento), sprovvisto dei poteri di firma per l'emissione degli avvisi.

4. L'A. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR sulla base di due motivi, illustrati con memoria.

5. La contribuente resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, l'A. lamenta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, della L. n. 742 del 1969, art. 2, e successive modifiche, per avere la CTR ritenuto applicabile la sospensione feriale dei termini e quindi tempestivo l'originario ricorso, laddove invece avrebbe dovuto ritenere il contrario essendo la sospensione feriale non applicabile al termine (non processuale ma) amministrativo per l'espletamento della procedura di accertamento con adesione.

2. Il motivo è inammissibile avendo la Corte, con la sentenza di rinvio (n. 11403/2015), già affrontato e risolto la questione in termini (riportati al punto 2 della superiore esposizione dei fatti di causa e) non ulteriormente scrutinabili.

3. Con il secondo motivo di ricorso, l'A. lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 1387 e 2936 c.c. e del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, per avere la commissione erroneamente ritenuto, da un lato, che nel potere di compiere tutti gli atti relativi all'emissione e riscossione delle fatture, attribuito espressamente al direttore generale, non rientrasse ogni attività propedeutica alla fatturazione stessa, alla definizione dell'imponibile, e perciò qualsiasi atto relativo alle dichiarazioni d'inizio, di cessazione e di variazione dell'obbligo di tariffazione, nonchè ogni atto di recupero di base imponibile e quindi, in una parola, l'emissione degli atti di accertamento, da un altro lato, che il potere di definire le controversie in sede di accertamento con adesione, oggetto anch'esso di delega a favore del direttore, non implicasse necessariamente l'attribuzione al medesimo direttore del potere di sottoscrizione degli avvisi di accertamento.

4. La questione veicolata dal motivo in esame è già stata risolta da questa Corte allorchè le si è posta, in termini esattamente identici, in riferimento a controversie insorte tra l'A. ed altre società riguardo a richieste tariffarie analoghe a quelle di cui si discute. La Corte, alla luce della visura della CCIAA dell'A. (riprodotta anche nel caso che occupa), premesso che "si verte in tema di emanazione di atto amministrativo" e che "se questo possa avere effetti giuridici nei rapporti con i terzi è quesito, che in difetto di specifica attribuzione statutaria (oppure in assenza di un conferimento negoziale da parte dell'organo amministrativo) richiede risposta positiva o negativa a seconda che il potere di emettere un atto propriamente impositivo quale l'avviso di accertamento in tema di TIA possa o meno ritenersi derivante dalla natura dei compiti affidati al direttore generale (cfr., in proposito, Cass. 5 novembre 2006, n. 24298; Cass. 8 settembre 2004, n. 1809)", ha affermato: "nel caso di specie -avuto riguardo al punto 14 quanto alle deleghe espressamente attribuite al direttore generale in materia di TIA- la risposta deve intendersi affermativa. Considerato il direttore generale – con riferimento alle deleghe conferitegli come effetto della volontà negoziale dell'ente – come un mandatario nei confronti della società, il relativo contenuto dell'attività deve intendersi comprensiva non solo degli atti per i quali il mandato è stato conferito, ma anche di quelli, giuridici o materiali, che si rendano necessari per il loro compimento (cfr. in relazione all'art. 1708 c.c., comma 1, Cass. civ. sez. 3 12 dicembre 2005, n. 27335). Orbene – se il direttore generale è titolare oltre che delle attribuzioni di cui ai menzionati punti 3 ("riscuotere crediti della società, anche in via di compensazione ed in via transattiva") e 4 "emettere ed accettare fatture delle deleghe, note di addebito e di accredito, concedere dilazioni" – specificamente (punto 14) del potere di eseguire "nell'ambito dell'applicazione della TIA, tutti gli atti relativi all'emissione, riscossione delle fatture, nonchè definire le controversie in sede di accertamento con adesione, concedendo anche dilazioni di pagamento", non può fondatamente negarsi che possa emettere anche avvisi di accertamento. Ciò in forza di due ragioni essenziali: in primo luogo perchè l'attività di fatturazione presuppone, necessariamente, non solo la cura dell'attività propriamente contabile ad essa legata, ma anche il compimento di ogni altra attività propedeutica a quantificarne l'importo, segnatamente l'attività di determinazione dell'imponibile. In secondo luogo perchè l'espressa attribuzione in capo al direttore generale del potere di definizione delle controversie in sede di accertamento con adesione, implica che, ove riconosciute pienamente fondate le ragioni del contribuente ed allo scopo di evitare un contenzioso che veda la società soccombente, il direttore generale possa anche annullare l'atto impositivo; sicchè non sarebbe giustificabile, sul piano logico – giuridico, escludere che il direttore generale possa emettere un atto impositivo che viceversa ha il potere di annullare" (Cass. 5974/2015; 5793/2015; 5970/2015).

4. Non vi sono ragioni per non replicare le affermazioni appena riportate.

5. Il motivo va pertanto accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rimessa alla commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, con riferimento ad ogni questione rimasta assorbita, oltre che per le spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2019

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