Cassazione, sentenza n. 5297 del 22/02/2019
Sentenza n. 5297 del 22/02/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 5297
- Data
- 22/02/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il gestore del servizio impugnava la decisione che aveva escluso la tariffa di igiene ambientale per rifiuti speciali smaltiti autonomamente e non assimilabili agli urbani per superamento dei limiti quantitativi comunali, dichiarando inoltre non dovuta l’IVA. La Cassazione ritiene adeguata la motivazione e conferma che la tariffa riguarda rifiuti urbani e speciali assimilati, mentre non colpisce quelli non assimilabili; precisa anche che, per la sua natura tributaria, la tariffa non è assoggettabile a IVA. Il ricorso del gestore è integralmente rigettato.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. A. Servizi Ambientali s.p.a., gerente il servizio di smaltimento del comune di Capannori, ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da tre motivi illustrati con memoria, nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale della Toscana n. 91 del 18 luglio 2013 con la quale la commissione ha dichiarato non soggetti a iva tutti gli importi pretesi dal gestore nei confronti della spa T. a titolo di tariffa di igiene ambientale (Tia) e portati in due cartelle di pagamento relative agli anni 2008 e 2009 ed ha dichiarato altresì, confermando sul punto la decisione della commissione provinciale di Lucca, non dovuta la tariffa in riferimento a rifiuti speciali (carta, cartone, imballaggi plastici), smaltiti dalla contribuente in proprio e non assimilabili ai rifiuti urbani per eccedenza rispetto ai limiti quantitativi di assimilabilità stabiliti nel regolamento in materia di gestione dei rifiuti, adottato dal Comune di Capannori.
3. La contribuente non ha svolto difese.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, la A. lamenta l'assenza di motivazione della sentenza impugnata per essere l'affermazione secondo cui la contribuente "ha dimostrato di provvedere in proprio allo smaltimento di rifiuti speciali… a tal proposito anche il TAR della Toscana ha stabilito il principio di diritto che afferma che il D.Lgs. n. 22 del 1997, non trova applicazione in relazione allo smaltimento dei rifiuti speciali", ambigua e perciò inidonea a spiegare le ragioni della decisione potendo detta affermazione significare che la commissione "intende escludere dalla stessa possibilità di assimilazione i rifiuti speciali avviati allo smaltimento in proprio oppure intende mantenere l'assimilazione ma escludere in ogni caso l'applicazione della tariffa".
2. Con il secondo motivo di ricorso, la A., sulla premessa che ai sensi della Delib. del Consiglio Comunale di Capannori n. 28 del 2004, avente per oggetto "Rifiuti solidi urbani – Assimilazione dei rifiuti speciali del D.Lgs. n. 22 del 1997, ex art. 21, comma 2, lett. g)", per la assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani non vi era alcun limite quantitativo, lamenta la violazione o falsa applicazione del medesimo D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21 cit. e dell'art. 49, comma 14.
3. Con il terzo motivo di ricorso, la A. lamenta violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, L. n. 133 del 1999, art. 6, nonchè del D.M. 24 ottobre 2000, in relazione alla statuizione per cui la tariffa non è soggetta ad Iva.
4. Il primo motivo di ricorso è infondato atteso che, in considerazione del motivo dell'appello della contribuente, accolto dalla sentenza impugnata, secondo cui, come si legge nel primo capoverso della seconda pagina della sentenza medesima, i rifiuti speciali derivanti dalla lavorazione erano "in quantità superiore a quella fissata dal regolamento comunale di Capannori per la assimilazione ai rifiuti urbani e l'A. non provvede alla raccolta e smaltimento per cui la T. provvede in proprio (come dimostrato dagli allegati), affidandosi al servizio, privato", ed in considerazione del fatto che i giudici di primo grado, pur avendo "osserva(to) che il Reg. comunale di Capannori, art. 17, prevede i criteri quantitativi per il conferimento dei rifiuti assimilabili", avevano respinto il ricorso originario ritenendo decisivo che "il regolamento non prevede(va) agevolazioni o esenzioni per la produzione e l'autosmaltimento di rifiuti eccedenti tali criteri", il passaggio motivazionale in discussione è chiaro e pienamente idoneo a dar conto delle ragioni della decisione: la commissione, sul duplice presupposto che i rifiuti speciali prodotti dalla T. non sono assimilabili ai rifiuti urbani perchè eccedenti la soglia quantitativa prevista dal regolamento e che la tariffa riguarda il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e dei soli rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani, ha dichiarato la tariffa pretesa dalla A. non dovuta.
5. Il secondo motivo è infondato: la commissione, applicando, all'evidenza, quello stesso Reg. del Comune di Capannori (non precisato nel numero nè nella data) di cui i giudici di primo grado già avevano richiamato l'art. 17, come determinativo di limiti quantitativi di assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ha avallato la tesi della contribuente, incentrata sul superamento di quei limiti; la commissione non ha quindi violato le norme evocate dalla ricorrente (dalle quali si evince che la tariffa è dovuta per la produzione di rifiuti urbani e dei soli rifiuti speciali assimilati agli urbani); la ricorrente, con il motivo in esame, lamenta che la commissione avrebbe dovuto avere riguardo alla Delib. consiliare n. 28 del 2004, (allegata al ricorso come documento 4) nella quale vi è una assimilazione senza limiti quantitativi dei rifiuti speciali derivanti da attività industriali ai rifiuti urbani; tale Delib. tuttavia risulta essere stata adottata il 13 aprile 2004, "nelle more della adozione di un Reg. generale per la gestione dei rifiuti previsto dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 2, e della adozione dei criteri di assimilazione quantitativa e qualitativa dei rifiuti come previsto dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 18, comma 2, lett. d)"; la tariffa di cui si tratta, riferita al 2008 e al 2009, è stata dichiarata non dovuta dalla commissione in forza del regolamento comunale ritenuto, con ogni evidenza e così come già ritenuto anche dai giudici di primo grado, in allora applicabile.
6. Il terzo motivo di ricorso è infondato posto che la tariffa di cui trattasi, disciplinata dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, come le Sezioni Unite di questa Corte hanno definitivamente affermato (Sez. U, sentenza n. 5078 del 15/03/2016), "avendo natura tributaria, non è assoggettabile all'IVA, che mira a colpire la capacità contributiva insita nel pagamento del corrispettivo per l'acquisto di beni o servizi e non in quello di un'imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente".
7. In conclusione, quindi, il ricorso deve essere rigettato.
8 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la spa A. Gestione Ambiente a rifondere alla spa T. le spese del giudizio liquidate in Euro 2700,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2019
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