Cassazione, sentenza n. 9235 del 3/04/2019
Sentenza n. 9235 del 03/04/2019
La Commissione regionale aveva ridotto del 25% il maggior valore attribuito a un’area edificabile compravenduta, contrapponendo alla stima dell’Ufficio una successiva valutazione di soggetti ritenuti indipendenti. Le società contribuente denunciavano errori nella datazione della stima e nei beni utilizzati per la comparazione, ma la Cassazione rileva che le censure non indicavano le norme violate né investivano adeguatamente la motivazione decisiva. Poiché i motivi tendevano a ottenere una nuova valutazione delle prove, riservata al giudice di merito, il ricorso è dichiarato inammissibile.
- Accertamento fiscale
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