Cassazione, sentenza n. 8817 del 29/03/2019

Sentenza n. 8817 del 29/03/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
8817
Data
29/03/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il contribuente chiedeva il rimborso delle ritenute IRPEF applicate alla quota aggiuntiva di una pensione privilegiata, sostenendone la natura risarcitoria; la CTR aveva accolto la domanda e ritenuto applicabile la prescrizione decennale. La Cassazione stabilisce che l’intero trattamento privilegiato ordinario, compreso l’aumento pari a un decimo, è soggetto a imposizione diretta: l’eventuale componente risarcitoria non ne modifica la natura di retribuzione differita e l’esenzione non può essere estesa analogicamente. Accoglie il motivo sostanziale, assorbe quello sulla decadenza, cassa e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 520/04/2011, depositata l'8 novembre 2011, che ha accolto l'appello del contribuente S.R. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno, che aveva rigettato il ricorso del medesimo contribuente contro il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sull'istanza di rimborso delle ritenute IRPEF operate dall'I.N. P.D.A.P. sul trattamento pensionistico privilegiato – cosistente ner decimo del trattamento pensionistico ordinario a vita – attribuitogli dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, D.P.C.M. n. 50 del 1997, ex art. 5, comma 1, relativo al riconoscimento di pensione privilegiata ai dipendenti del C.E.S.I.S., in termini analoghi a quelli di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 67, comma 4, che disciplina la misura della pensione privilegiata dei militari.

La ricorrente espone che S.R., beneficiario del trattamento pensionistico privilegiato in questione, ha presentato istanza di rimborso delle ritenute IRPEF operate dall'I.N.P.D.A.P. sulla "quota privilegio", consistente nel decimo del trattamento pensionistico ordinario a vita, ritenendole indebite, attesa la natura risarcitoria, non sostitutiva di reddito e quindi non tassabile. Sull'istanza di rimborso si è formato il silenzio-rifiuto dell'ufficio.

2. Il contribuente ha impugnato il diniego dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno, che ha rigettato il ricorso, ritenendo che il trattamento privilegiato in questione costituisse un aumento del trattamento pensionistico di retribuzione globale, e fosse come tale soggetto a tassazione.

3. Il contribuente ha quindi proposto appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania che, con la sentenza qui impugnata, lo ha accolto, preliminarmente respingendo l'eccezione dell'Agenzia delle Entrate, che invocava la decadenza della controparte dal diritto al rimborso per le ritenute operate anteriormente al 16 aprile 2005, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 37 e 38, e ritenendo invece applicabile al caso di specie la prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. Inoltre, la C.T.R. ha affermato che il trattamento in questione dovesse ritenersi esentasse, in ragione della sua natura risarcitoria.

4. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della predetta sentenza di secondo grado, articolando due motivi.

5. Resiste con controricorso il contribuente.

6. Il contribuente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, la ricorrente Agenzia denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l'errore di diritto commesso dal giudice a quo, che non ha ritenuto applicabile la L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 34, comma 5, in vigore al momento della presentazione dell'istanza di rimborso del 16 aprile 2009 che, modificando il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 37, aveva abbreviato il termine decennale concesso per la proposizione della richiesta di ripetizione, stabilendo il nuovo termine decadenziale di 48 mesi, analogo a quello previsto dello stesso D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, così come modificato dalla L. n. 388 del 2000, art. 34, comma 6.

Infatti, secondo la ricorrente, dall'1 gennaio 2001, data di entrata in vigore della L. n. 388 del 2000, art. 34, comma 5, dovrebbe computarsi il più breve termine decadenziale di 48 mesi, applicabile a tutte le fattispecie di rimborso non ancora definite, e quindi a tutte quelle rispetto alle quali, al sopraggiungere della novella, il termine originario decennale non fosse ancora maturato, comprese pertanto tutte e ritenute sub iudice, iniziate da 1997. Pertanto, secondo a ricorrente, per tutte le ritenute operate prima dell'1 gennaio 2001, giorno di entrata in vigore del termine abbreviato, ed indipendentemente dalla data di ciascuna di esse, la decadenza sarebbe maturata trascorsi dopo 48 mesi, ovvero l'1 gennaio 2005.

Avrebbe quindi errato il giudice a quo nell'escludere tout court l'applicabilità della sopravvenuta riduzione del termine decadenziale a tutte le ritenute oggetto della domanda di rimborso.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 46, comma 2, e la falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34, così come modificato da Corte Cost., sent. n. 387 del 1989, in materia di esenzione dall'IRPEF. Assume infatti la ricorrente che ha errato il giudice a quo nel ritenere che la quota della pensione privilegiata pari al decimo del trattamento pensionistico ordinario a vita sia sottratta a tassazione a titolo di IRPEF, in ragione della sua asserita natura risarcitoria, atteso che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, le pensioni privilegiate ordinarie, quale quella sub iudice, esulano, nella loro integrità, dagli emolumenti esenti elencati tassativamente dal citato D.P.R. n. 601 del 1973, art. 34, così come integrato dalla richiamata Corte Cost., sent. n. 387 del 1989 (che ne ha dichiarato illegittimo il comma 1, nella parte in cui non estende l'esenzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva).

2.1. In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che consente di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass., Sez. U., 08/05/2014, n. 9936; Cass., Sez. U., 25/05/2018, n. 13195), è opportuno anteporre la trattazione del secondo motivo, che attiene l'originario an debeatur dei crediti oggetto della domanda di rimborso del contribuente, rispetto al primo motivo, che riguarda la questione preliminare di merito della decadenza, o della prescrizione, degli stessi diritti.

2.2. Il secondo motivo è fondato e va accolto.

Infatti, il controricorso non contiene argomentazioni idonee a modificare il costante e consolidato orientamento di questa Corte in materia, secondo il quale: "L'intero ammontare delle pensioni privilegiate ordinarie, ivi compresa la quota di aumento, pari al decimo della pensione stessa, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 109, ex art. 67, soggiace ad imposizione fiscale diretta, in quanto esse non sono comprese tra i redditi indicati dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34, e non possono essere assimilate, tenuto conto della natura eccezionale dei casi di esenzione, alle pensioni di guerra o, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 387 del 1989, alle pensioni per invalidità contratta nel servizio militare di leva. Nè in senso contrario ha rilievo l'eventuale componente risarcitoria dei suddetti trattamenti, che non incide sulla loro natura di retribuzione differita di prestazioni lavorative." (Cass. 28/11/2014, n. 25293. Conformi Cass. 20/05/2014, n. 10010 e con riferimento all'intero ammontare della pensione privilegiata, Cass. 13/01/2006, n. 595; Cass. 17/05/2006, n. 11578; Cass. 21/12/2009, n. 26843; Cass. 13/12/2002, n. 17896; Cass. 05/05/1989, n. 2104; Cass. 09/07/2004, n. 12715; Cass. 13/05/2004, n. 9104; Cass. 13/12/2002, n. 17896; Cass. 16/08/2000, n. 10870).

3. L'accoglimento del secondo motivo, escludendo in radice l'an debeatur dei crediti oggetto della domanda di rimborso del contribuente, assorbe il primo motivo di ricorso.

4. Va quindi cassata la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, è possibile decidere nel merito, rigettando il ricorso introduttivo del contribuente.

5. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso;

dichiara assorbito il primo motivo di ricorso;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; compensa le spese di lite dei giudizi di merito;

condanna il controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.700,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2019

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