Cassazione, sentenza n. 8840 del 29/03/2019
Sentenza n. 8840 del 29/03/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 8840
- Data
- 29/03/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia concerneva un accertamento ICI calcolato sulla rendita di una diga il cui classamento era oggetto di separato giudizio; la Commissione regionale aveva rigettato l’appello senza sospendere il processo. La Cassazione riconosce la pregiudizialità tra classamento e imposizione e rileva che il successivo giudicato, efficace fin dalla domanda, aveva definitivamente collocato l’immobile in categoria E/3, esente dall’imposta. Accoglie quindi il ricorso, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, annulla la pretesa tributaria e le sanzioni, compensando le spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
Che:
1.- 1.- La I. s.p.a. (già IR. s.p.a.) è il soggetto giuridico che ha incorporato la A. s.p.a., originaria proprietaria di una diga in muratura a sbarramento del torrente (OMISSIS), con la quale si è creato il lago artificiale del (OMISSIS), da cui si approvvigiona il servizio idrico della città di Genova.
2.- L'A., dopo avere presentato DOCFA in data 24 novembre 2004 per la iscrizione dell'immobile nella categoria catastale D/7, ha successivamente (22 novembre 2005) presentato istanza di revisione in autotutela dell'accatastamento proposto, in ragione della erronea individuazione della categoria catastale, e dell'erronea quantificazione del saggio di fruttuosità del bene. L'UTE di Genova ha solo parzialmente accolto la istanza della contribuente, riducendo la rendita, ma confermando l'accatastamento in D/7. Tale atto è stato impugnato dalla società proprietaria della diga e la CTP di Genova ha respinto il ricorso. Avverso la suddetta decisione la società ha proposto appello, ancora pendente al momento di deposito e controricorso.
3.- Nelle more, il Comune di Rondanina, nel cui territorio insiste una parte della diga, ha notificato alla società ricorrente avviso di accertamento per omesso pagamento ICI, per l'anno 2006 quantificato sulla rendita in base al classamento catastale in contestazione. La società contribuente ha impugnato detto avviso. La CTP di Genova Liguria ha respinto il ricorso della contribuente;
la società ha impugnato la sentenza e la CTR della Liguria ha rigettato l'appello.
2.- Avverso detta pronuncia la società propone l'odierno ricorso per cassazione. Il Comune di Rondanina presenta controricorso. La società deposita una memoria, nella quale deduce che medio tempore è stata decisa la questione che essa ritiene pregiudiziale e cioè il classamento dell'immobile: espone che la sentenza, pronunciata in data 7 marzo 2014 dalla CTR di Genova, è passata in giudicato e con essa, accogliendo le istanze della società contribuente, si è stabilito il definitivo classamento dell'immobile nella categoria E3.
Motivi della decisione
Che:
3.- La CTR, nella sentenza impugnata, ha rilevato che la notifica dell'avviso di accertamento non può considerarsi inesistente, stante i rapporti tra società incorporante e incorporata; di non potere pronunciarsi sul classamento dell'immobile e sulla rendita catastale, perchè la questione era (all'epoca) pendente innanzi ad altra sezione della Commissione tributaria, unico soggetto legittimato a pronunciarsi. Rese queste premesse, ha rigettato l'appello.
3.1.- La contribuente lamenta: che la CTR non ha tenuto conto che ella non è soggetto passivo dell'imposta per l'intero anno 2006, atteso che la diga è stata conferita con atto del 31 ottobre 2006 alla I acqua e gas s.p.a. (oggi IR. acqua e gas s.p.a.); lamenta in ogni caso la violazione dell'art. 295 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, atteso che, sussistendo pregiudizialità tra il giudizio di determinazione della rendita e quello odierno e ritenendo la CTR di non potersi pronunciare incidenter tantum, avrebbe dovuto sospendere il processo ex art. 295 c.p.c. e non rigettare dell'appello: in subordine deduce che, ove non si ritenesse il nesso di pregiudizialità, dovrebbero allora delibarsi, in via incidentale, le ragioni della dedotta illegittimità del classamento e della incongruità della rendita: ulteriormente si lamenta l'omessa pronuncia sulla questione della non debenza delle sanzioni per mancanza dell'elemento della colpevolezza. Nella memoria conclusiva si osserva che è venuta meno l'esigenza di sospendere il giudizio, poichè nelle more è intervenuto il giudicato, l'immobile è stato definitivamente classificato come E3 e quindi esente da ICI ai sensi della L. n. 504 del 1992, art. 7, e pertanto si chiede che la sentenza impugnata sia cassata senza rinvio.
4.- Il ricorso è fondato. Questa Corte ha più volte ribadito che tra la controversia che oppone il contribuente all'Agenzia del territorio in ordine all'impugnazione della rendita catastale attribuita ad un immobile e la controversia, che oppone lo stesso contribuente al Comune, avente ad oggetto l'impugnazione della liquidazione dell'ICI gravante sull'immobile cui sia stata attribuita la rendita contestata sussiste un rapporto di pregiudizialità che impone la sospensione del secondo giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., fino alla definizione del primo con autorità di giudicato, in quanto la decisione sulla determinazione della rendita si riflette necessariamente, condizionandola, sulla decisione sulla liquidazione dell'imposta (cfr. Cass. civ. n. 13082/2006, Cass. civ. n. 9203/07; Cass. civ. n. 421/2014; Cass. civ. n. 4335/2015). Ciò detto, si rileva che oggi è intervenuto il giudicato e si deve pertanto valutare non già se il giudizio debba essere sospeso, ma quali sono gli effetti dell'accertamento intervenuto in corso di causa. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in caso di impugnazione dell'atto di attribuzione della rendita catastale, la sentenza che ne determina la misura, ancorchè passata in giudicato nel corso del giudizio avente ad oggetto la determinazione dell'imposta dovuta dal contribuente, rappresenta l'unico dato da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione della base imponibile, dovendosi ritenere, a seguito dell'accertamento giudiziale definitivo, che essa costituisca l'unica rendita valida ed efficace ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 30 dicembre 1992, art. 5, comma 2, fin dal momento dell'attribuzione da parte dell'UTE, atteso che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda (Cass. civ. n. 4334/2015; v. anche Cass. civ. 11439/2010).
4.1.- Nel caso di specie si è accertato che l'immobile è da classificare nella categoria E3 (costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche), beni che ai sensi della L. n. 504 del 1992, art. 7, sono esenti da ICI. Di conseguenza, applicando i principi sopra esposti, deve concludersi che non è dovuta l'imposta di cui all'avviso di accertamento impugnato, nè le sanzioni. La questione della individuazione del soggetto passivo di imposta per l'anno 2006 in ragione del dedotto passaggio di proprietà, resta assorbita atteso che nessuna imposta è dovuta.
5.- La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e può decidersi nel merito, accogliendo l'originario ricorso del contribuente. Considerando che il giudicato è intervenuto dopo la presentazione del ricorso per cassazione ricorrono i presupposti per compensare interamente tra le parti le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l'originario ricorso del contribuente. Compensa interamente tra le parti le spese dei giudizi di merito e di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio il 7 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2019
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