Cassazione, sentenza n. 8824 del 29/03/2019
Sentenza n. 8824 del 29/03/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 8824
- Data
- 29/03/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La CTR aveva dichiarato tardivi i ricorsi contro due accertamenti sintetici IRPEF, facendo decorrere il termine dalla compiuta giacenza calcolata su un deposito postale indicato al 18 novembre 2011. La Cassazione rileva l’omesso esame del contrasto documentale con la data del tentativo di notifica, attestata al 23 novembre: considerando quest’ultima e il ritiro dei plichi il 1° dicembre, la notificazione si perfezionava in tale giorno e le impugnazioni risultavano tempestive. Il ricorso è accolto e la causa rinviata alla CTR in diversa composizione per l’esame successivo.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
che:
In data 1/12/2011 l'Agenzia delle Entrate notificava al ricorrente l'avviso di accertamento n. (OMISSIS), con il quale si accertava, in via sintetica, per l'anno di imposta 2007, ai fini IRPEF e Addizionali regionale e comunale, un reddito complessivo netto pari ad Euro 38.233,16, liquidando le conseguenti imposte, oltre sanzioni ed interessi.
Nella stessa data 1/12/2011 l'Ufficio notificava a N.M. altro avviso di accertamento n. (OMISSIS), con il quale si accertava, in via sintetica per l'anno di imposta 2008, ai fini IRPEF e Addizionali regionale e comunale, un reddito complessivo netto pari ad Euro 40.072,08, liquidando le conseguenti imposte, oltre sanzioni ed interessi.
Il contribuente aveva dichiarato un reddito complessivo per l'anno 2007 pari ad Euro 20.206 e un reddito complessivo negativo di – Euro 3.301 per l'anno 2008.
L'Agenzia delle Entrate, per esaminare la posizione fiscale del contribuente, per gli anni d'imposta 2007 e 2008, aveva provveduto all'invio del questionario n. (OMISSIS), notificatogli il 24/10/2011; sulla base della risposta a tale questionario e dei dati già in possesso dell'Ufficio, era stato possibile individuare le voci di spesa a carattere gestionale e gli incrementi di spesa patrimoniali nei due anni indicati ed emergeva che il contribuente in tali anni deteneva l'autovettura T. Rav 4 a gasolio di 2.231 cc. e sosteneva rate di leasing finanziario per l'acquisto di tale veicolo.
Queste voci di spesa permettevano all'Ufficio di determinare i redditi in via sintetica per le due annualità indicate.
Con separati ricorsi N. impugnava entrambi gli avvisi di accertamento avanti alla CTP di Milano, eccependo la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi 4 e 5, ritenendo di aver fornito, in risposta al questionario inviatogli, prova delle proprie disponibilità finanziarie che giustificavano sia la detenzione dell'autovettura sia la possibilità di sostenere le spese di leasing per il relativo acquisto.
Per entrambi i giudizi avanti alla CTP si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dei ricorsi proposti in quanto tardivi.
La CTP adita, riuniti i due ricorsi, con sentenza 294/36/12 depositata il 30/10/2012, accoglieva le ragioni del contribuente, ritenendo tra l'altro infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Ufficio. Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate proponeva appello ed anche N. si costituiva; nel corso di tale giudizio, entrambe le parti riproponevano le ragioni già esposte in primo grado e la CTR della Lombardia, con la sentenza n. 670/2014, pubblicata il 6/2/2014, accoglieva l'appello proposto dall'Ufficio dichiarando il ricorso del contribuente inammissibile in quanto tardivo.
Contro la sentenza della CTR della Lombardia propone ricorso per cassazione il contribuente deducendo un unico motivo.
L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione
che:
Con l'unico motivo di ricorso il contribuente ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 denuncia l'omesso esame, da parte della CTR, di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, concernente l'individuazione del dies a quo per il perfezionamento della notifica.
La CTR ha infatti ritenuto che i plichi inesitati siano stati depositati presso l'Ufficio Postale il 18/11/2011, che nella stessa data sia stata spedita la raccomandata di avviso di deposito, e ha considerato scaduti il successivo 28 novembre i dieci giorni dall'invio della comunicazione, visto il timbro di compiuta giacenza, con firma dell'impiegato postale, apposti in data 29/11/2011: ciò ha comportato l'inammissibilità dei ricorsi introduttivi del giudizio perchè presentati oltre il 26/4/2012, termine utile per impugnare.
Il motivo del ricorso proposto è fondato.
La CTR adita ha infatti omesso di considerare un fatto decisivo per il giudizio concernente la data di decorrenza dei termini per impugnare. In primo luogo la CTR ha omesso di rilevare il patente contrasto di date emergente dalle stesse CAD: mentre la data di avvenuto deposito risulta essere quella del 18 /11/2011, il tentativo di notifica risulta avvenuto il 23/11/2011. Di tale contrasto di date non vi è alcun cenno nell'impugnata sentenza nè la data del 23 novembre viene mai menzionata in sentenza nè infine la CTR si è interrogata in ordine al fatto che l'avvenuto deposito sia avvenuto prima del tentativo di notifica, in palese contrasto con la L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 2:" Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza.".
In secondo luogo la Commissione regionale ha omesso di esaminare e valutare la documentazione prodotta dal ricorrente, in particolare la dichiarazione del D.U.P. dell'Ufficio Postale del luogo di residenza del ricorrente e delle annotazioni apposte sui plichi. La dichiarazione del Direttore dell'Ufficio Postale attesta come data di tentata notifica al contribuente il giorno 23 novembre (i plichi contenenti gli avvisi di accertamento sono rimasti " inesitati il 23/11/2011 e sono consegnati in data 01/12/2011"). Inoltre, la stessa data del 23 novembre emerge dalle annotazioni apposte sul fronte e sul retro delle buste contenenti i due plichi ("Avv. 23/11" sul fronte e "Dest. Temp. Assente").
Appare indubbio che l'omissione denunciata dal ricorrente concerne un fatto storico, la cui esistenza risulta dagli atti processuali, che ha costituito oggetto di discussione tra le parti e ha carattere decisivo per il giudizio: infatti, facendo decorrere i dieci giorni dal 23 novembre ed avendo il ricorrente ritirato i due plichi spediti dall'Agenzia delle Entrate il 1 dicembre 2011, la notifica si intende perfezionata in tale data, dalla quale decorrono i centocinquanta giorni per impugnare ed i ricorsi spediti il 28 aprile 2012 risultano tempestivi.
Il ricorso del contribuente pertanto va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione, alla quale si demanda anche la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2019
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