Cassazione, sentenza n. 8828 del 29/03/2019

Sentenza n. 8828 del 29/03/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
8828
Data
29/03/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il Comune contestava la decisione che aveva escluso l’ICI su porzioni immobiliari non accatastate, adibite a magazzino e deposito doganale nell’area portuale, lamentando che la CTR avesse respinto l’appello principale senza esaminare destinazione, autonomia reddituale e categoria catastale applicabile. La Cassazione non decide l’esenzione, ma rileva che l’affermazione apodittica d’infondatezza non rende conoscibile il ragionamento seguito e integra mancanza di un elemento essenziale della sentenza. Accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, la decisione è cassata con rinvio alla CTR per un nuovo esame.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p. 1.1 I Comune di Civitavecchia propone sette motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 146/14/12 del 28 febbraio 2012, con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalle società contribuenti nei ricorsi riuniti, ha ritenuto illegittimi gli avvisi di accertamento per ICI 2003 notificati alla A. & co. srl ed alla C.P. srl; ciò in relazione a due porzioni di un medesimo immobile non accatastato, sito all'interno dell'area portuale di Civitavecchia ed oggetto di concessione demaniale per uso di magazzino e deposito doganale di raccolta e smistamento merci.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: – l'appello principale proposto dal Comune non fosse fondato; – fondato fosse invece l'appello incidentale proposto dalle società contribuenti (già vittoriose in primo grado), dal momento che l'obbligo di accatastamento di fabbricati o di porzioni di fabbricati siti all'interno di aree portuali o aeroportuali (classificabili catastalmente in categoria E), con conseguente obbligo di dichiarazione di fini Ici, era stato imposto soltanto a decorrere dal 1 gennaio 2007 (D.L. n. 262 del 2007, art. 2, comma 40, e ss.) e, dunque, successivamente alla annualità di imposta dedotta in giudizio.

Resistono con unitario controricorso le società contribuenti, le quali eccepiscono preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per cassazione perchè carente della completa ricostruzione dei fatti di causa, affidata alla mera riproduzione meccanica degli scritti difensivi dei gradi di merito.

Il Comune ha depositato memoria.

p. 1.2 L'eccezione preliminare così proposta è infondata.

Si è in proposito stabilito che: "Il ricorso per cassazione redatto per assemblaggio, attraverso la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale, contenuto degli atti processuali, è carente del requisito di cui all'art. 366 c.p.c., n. 3), che non può, a fronte dell'utilizzo di tale tecnica, neppure essere desunto, per estrapolazione, dall'illustrazione del o dei motivi" (Cass. n. 3385/16, ed altre); precisandosi poi (Cass. n. 8245/18) che: "Il ricorso per cassazione cd. "assemblato" mediante integrale riproduzione di una serie di documenti, implicando un'esposizione dei fatti non sommaria, viola l'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, ed è pertanto inammissibile, salvo che, espunti i documenti e gli atti integralmente riprodotti, in quanto facilmente individuabili ed isolabili, l'atto processuale, ricondotto al canone di sinteticità, rispetti il principio di autosufficienza".

Ora, non risulta – proprio in applicazione di questi principi – che il ricorso per cassazione del Comune di Civitavecchia sia, al contempo, lacunoso e ridondante nella completa e chiara rievocazione dei fatti di causa.

Se è vero che in esso sono stati testualmente ed integralmente riportati gli atti fondamentali dei gradi di merito (ricorsi introduttivi, appello principale ed appello incidentale, controdeduzioni), altrettanto indubbio è che tale opera di trascrizione si è associata alla rielaborazione critica e ragionata di tali scritti, in quanto veicolo di motivi di opposizione o di gravame di cui si è sostenuta in sede di legittimità la pretermissione, ovvero l'erroneo accoglimento, da parte della sentenza CTR impugnata.

Non di mero e meccanico "coacervo" o "assemblaggio" è dato dunque qui parlare, quanto di compiuta ricostruzione dell'articolazione fondamentale delle linee difensive adottate da ciascuna parte nei gradi di merito, dalla quale poter desumere e riscontrare il fondamento stesso delle doglianze di legittimità su di essa basate.

Va d'altra parte considerato come la rispondenza al modello legale dei requisiti di cui all'art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, (quanto a specificità ed autosufficienza del ricorso per cassazione) non possa che essere riguardata in concreto, ed in chiave funzionale; vale a dire, in rapporto al tenore ed alla portata di tali doglianze.

Il che induce una volta di più ad escludere, nel presente caso, le carenze lamentate dalle controricorrenti, posto che il fondamentale ed assorbente compendio censorio di legittimità si incentra proprio, come detto, sulla mancata o erronea considerazione, da parte del giudice di appello, di deduzioni ed istanze contenute in quegli atti processuali che opportunamente sono stati riportati nel ricorso stesso, così da permetterne l'immediata ed esauriente lettura.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso il Comune di Civitavecchia lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4) e dell'art. 111 Cost., comma 6. Per avere la Commissione Tributaria Regionale dichiarato infondato l'appello principale senza esplicitare in alcun modo le ragioni di tale decisione.

Con il secondo motivo di ricorso il Comune deduce subordinatamente vizio di omessa ovvero insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Per non avere la Commissione Tributaria Regionale, in particolare, motivato alcunchè sui seguenti motivi di appello principale: – vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado, la quale aveva escluso l'assoggettamento ad Ici del fabbricato in oggetto in quanto iscrivibile in categoria catastale E, circostanza mai dedotta dalle parti contribuenti; – erronea attribuzione ad esso Comune, da parte del primo giudice, dell'onere di provare la non riconducibilità del fabbricato in oggetto alla categoria catastale esente E (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. b); – erronea statuizione circa la non comparabilità del fabbricato in oggetto ad altri, similari, riconducibili alla categoria catastale imponibile C/2, classe 2 (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 4, applicabile ratione temporis).

Con il terzo motivo di ricorso il Comune lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.; ciò per l'ipotesi in cui si ritenesse l'implicito rigetto del primo motivo di appello (ultrapetizione della Commissione Tributaria Provinciale). Per non avere la Commissione Tributaria Regionale considerato che le società contribuenti non avevano mai sostenuto la iscrivibilità del fabbricato in oggetto in categoria E, limitandosi ad affermare che tale categoria concerneva l'intera area portuale al cui interno il fabbricato si trovava; e ciò, comunque, non al fine di affermarne l'esenzione da Ici, ma al diverso scopo di far discendere l'asserita tardività degli avvisi (emessi oltre il biennio dall'anno di riferimento) a fronte della insussistenza di obbligo dichiarativo.

Con il quarto e quinto motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.; ciò per l'ipotesi in cui si ritenesse l'implicito rigetto del secondo motivo di appello. Per avere la Commissione Tributaria Regionale accolto l'appello incidentale delle contribuenti senza considerare che era onere di queste ultime fornire la dimostrazione della causa di esenzione da Ici (accatastabilità in categoria E), e senza considerare, in ogni caso, che tali società non avevano mai contestato che il fabbricato in oggetto fosse adibito a magazzino, con conseguente accatastabilità in categoria imponibile C/2.

Con il sesto ed il settimo motivo di ricorso il Comune lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 3 – violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 3, 10 e 11, della L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 161 e 171, nonchè del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, commi 40-44. Per avere la Commissione Tributaria Regionale accolto l'appello incidentale delle società contribuenti senza considerare che queste ultime non avevano mai formulato un motivo di opposizione concernente l'esenzione del fabbricato perchè accatastabile in categoria E (evenienza dedotta al diverso fine della asserita decadenza) e che, in ogni caso, il fabbricato in oggetto non poteva essere iscritto in tale categoria perchè destinato ad uso commerciale e connotato da autonomia funzionale e reddituale (art. 2, comma 40, cit.).

p. 2.2 E' fondato, con assorbimento delle altre censure, il primo motivo di ricorso.

A fronte dei vari motivi di appello principale proposti dal Comune, la Commissione Tributaria Regionale si è limitata ad apoditticamente affermarne il rigetto per infondatezza: "questa commissione ritiene che l'appello del Comune di Civitavecchia non sia fondato e vada pertanto respinto".

Si tratta di un'affermazione che non può dare contezza alcuna del ragionamento sottostante alla statuizione di rigetto e che, in definitiva, ha privato la parte di qualsivoglia ratio decisoria su aspetti fondamentali di causa, come tali dedotti nell'atto di gravame; così quanto a: – affermata ultrapetizione del primo giudice; destinazione d'uso commerciale e reddituale delle porzioni di fabbricato in oggetto; loro conseguente accatastabilità in categoria imponibile C/2 invece che in categoria E di esenzione; – prevalenza, a tal fine, del criterio della "funzionalità" ed autonomia economica e reddituale, rispetto a quello della mera "ubicazione" all'interno di un compendio immobiliare (area portuale) effettivamente accatastata in categoria di esenzione E; – rilevanza, in tale contesto, dello stesso argomento decisorio accolto dal primo giudice, secondo cui nella annualità di riferimento (2003) non sussisteva alcun obbligo di pagamento e di dichiarazione Ici per gli immobili in questione (in quanto annualità antecedente all'entrata in vigore del D.L. n. 262 del 2007, art. 2, comma 40, e ss.).

Su tutto ciò è mancata completamente la motivazione del giudice di appello, il che non può che risolversi (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) nella nullità della sentenza, perchè priva di un elemento essenziale e caratterizzante ex art. 132 c.p.c., n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 2) e, prima ancora, art. 111 Cost..

Nè potrebbe sostenersi che il giudice di appello si sia limitato a recepire e fare propria la decisione di primo grado.

Ferma la legittimità – in linea di principio – della motivazione di appello formulata per relationem alla sentenza di primo grado, è infatti costante l'orientamento di legittimità secondo cui tale modalità motivazionale non è invece consentita – pena appunto la nullità della sentenza – allorquando il ragionamento del primo giudice sia richiamato e recepito senza un reale vaglio critico dei motivi di gravame; tra le numerosissime, Cass. ord. n. 22022 del 21/09/2017 secondo cui: "deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello".

Va detto che la nullità della decisione di rigetto dell'appello principale si riverbera necessariamente anche sulla decisione di accoglimento dell'appello incidentale delle società contribuenti; accoglimento, per vero, singolarmente basato sulla mera riconferma della stessa ragione decisoria del primo giudice (sussistenza, nell'annualità di riferimento, di esenzione Ici), e non sul recepimento del motivo di appello incidentale con il quale le società contribuenti avevano invece inteso riproporre l'originaria eccezione di decadenza dal potere impositivo del Comune di Civitavecchia (in assenza di obbligo dichiarativo) per inutile decorso del termine biennale.

In accoglimento del ricorso, la sentenza qui impugnata va in definitiva cassata, con rinvio per nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, in diversa composizione, deciderà anche delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

– cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, il 6 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2019

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