Cassazione, sentenza n. 15457 del 7/06/2019
Sentenza n. 15457 del 07/06/2019
Una società aveva impugnato la risposta negativa a un interpello riguardante il versamento degli acconti delle imposte sui redditi mediante metodo previsionale e ravvedimento operoso. Dopo la dichiarazione d’inammissibilità in primo grado e il rigetto nel merito in appello, la Cassazione accoglie il ricorso incidentale dell’Amministrazione: le risposte agli interpelli ordinari sono meri pareri, privi di immediata lesività e quindi non impugnabili, salvo quelle sulla disapplicazione di norme antielusive contenenti una compiuta pretesa tributaria. Il ricorso originario è dichiarato inammissibile e le spese sono compensate.
- Adempimenti
- Contenzioso
- Processo tributario

