Cassazione, sentenza n. 14536 del 07/06/2019

Sentenza n. 14536 del 07/06/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
14536
Data
07/06/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Per l’ICI 2005 e le relative sanzioni, la CTR aveva considerato autonomamente imponibile un impianto collocato entro una centrale termoelettrica, respingendo anche le richieste di annullamento o riduzione delle sanzioni. La Cassazione ha stabilito che la turbina, essendo inserita nel complesso e destinata ad aumentarne capacità funzionale e produttiva, concorre alla rendita catastale dell’intera centrale senza costituire un distinto cespite imponibile. Accolto il primo motivo e assorbite le questioni sulla decorrenza e sull’errore di diritto, la Corte ha cassato con rinvio per rideterminare imposta ed eventuali sanzioni.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. La soc. A. spa, proprietaria di un fabbricato, denominato "(OMISSIS)", inserito all'interno del perimetro di una centrale termoelettrica, impugnava con distinti ricorsi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano l'avviso di accertamento n.8951 relativo all'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2005 e il conseguente l'atto di irrogazione di sanzioni emessi dal Comune di Cassano d'Adda.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano rigettava entrambi i ricorsi rilevando che gli avvisi di accertamento per Ici e sanzioni erano stati legittimamente emessi in quanto il fabbricato in questione era separato al resto dei fabbricati della centrale elettrica e il (OMISSIS) era una struttura capace di produrre reddito autonomo e, quindi, assoggettabile ad ICI.

3. Le sentenze venivano impugnate dal contribuente e la Commissione Regionale della Lombardia, riuniti gli appelli, li rigettava riconoscendo la legittimità della tassazione di un fabbricato facente parte di una più ampia struttura articolata e della assoggettabilità ad ICI dell'immobile a partire dal completamento della struttura risalente al 1.11.11 e non ravvisando i motivi per annullare o ridurre la misura della sanzione irrogata.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione A. spa sulla base di tre motivi. Ha resistito il Comune di Cassano d'Adda depositando controricorso. La resistente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione del combinato disposto di cui al D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 40 e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a), in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.. Secondo la ricorrente i Giudici di seconde cure, partendo dalla esatta considerazione che il manufatto "(OMISSIS)" era inserito nel perimetro della centrale e concorreva a incrementare il valore produttivo dell'opificio avrebbero dovuto imputare il valore dell'impianto al valore imponibile della centrale idroelettrica nel suo complesso ed invece, violando la suindicata normativa, la CTR ha riconosciuto la legittimità dell'autonoma e diretta imponibilità del nuovo fabbricato.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a) e art. 5, comma 6, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR errato nella individuazione del momento della decorrenza dell'obbligazione tributaria: l'imposta, a dire della ricorrente, poteva essere richiesta solo dal 20.4.2006 e cioè dalla " messa a regime" del (OMISSIS) e non dal 1.11.2005, mese in cui la funzionalità dell'impianto è stata solo messa in prova.

1.2 Con il terzo motivo si censura l'impugnata sentenza per violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver omesso la CTR l'esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti costituita dall'esimente dell'errore di diritto sulla iscrivibilità al catasto in via autonoma del fabbricato.

2. Il primo motivo è fondato.

2.1 Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, art. 2, comma 1, lett. a), dispone che "per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata e quella che ne costituisce pertinenza". Secondo il R.D.L. n. 652 del 1939, art. 4, "si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo." Lo stesso R.D.L., successivo art. 5, definisce il concetto di unità immobiliare urbana prevedendo che" si considera unità immobiliare urbana, ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per se stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio". La successiva disposizione contenuta nel D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 40, specifica che costituisce una distinta unità immobiliare urbana "ogni fabbricato, o porzione di fabbricato od insieme di fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova, rappresenta, secondo l'uso locale, un cespite indipendente". Va infine segnalato l'intervento normativo di cui al D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies convertito dalla L. 31 maggio 2005, n. 88, in forza del quale "ai sensi e per gli effetti L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il R.D. 13 aprile 1939, n. 652, art. 4, convertito con modificazioni, dalla L. 11 agosto 1939, n. 1249, limitatamente alle centrali elettriche si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi del citato D.L., art. 10, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attività industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati nel suolo".

2.2 La norma da ultimo citata, di interpretazione autentica, si è resa necessaria per comporre un contrasto giurisprudenziale che si era venuto a formare proprio sulla computabilità o meno del valore delle turbine nella determinazione, della rendita catastale da attribuire agli immobili adibiti a centrale elettrica.

2.3 La Corte Costituzionale con la sentenza n. 162/2008, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1 quinquies, convertito dalla L. 31 maggio 2005, n. 88, ha avuto modo di precisare nella motivazione che " l'incorporazione che, nel caso delle turbine, avviene materialmente e a scopo permanente le rende, seppur meccanicamente separabili, parti essenziali per la destinazione economica di tutta la centrale idroelettrica, tanto che questa non è concepibile senza di esse….in definitiva, si può affermare che tutte quelle componenti, comprese, in particolare le turbine, che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare, ad una unità immobiliare una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo, sono da considerare elementi idonei a descrivere l'unità stessa ed influenti rispetto alla quantificazione della rendita catastale".

2.4 La Suprema Corte prendendo atto della norma di interpretazione autentica ha con numerose pronunce ribadito che "in tema di classamento di immobili e con riferimento all'attribuzione della rendita catastale alle centrali idroelettriche, il D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1 quinquies, aggiunto dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n. 88, includendo nella stima gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili caratterizzati da una connessione strutturale con l'edificio, tale da realizzare un unico bene complesso e prescindendo dalla transitorietà di detta connessione nonchè dei mezzi di unione a tal fine utilizzati, impone di tener conto, nel calcolo dell'ICI anche delle turbine, benchè non funzionanti perchè disattivate, concorrendo le stesse a costituire il valore globale" (cfr. Cass. 8952/2013 e nello stesso senso Cass. 16824/2006, 11804/2010 e 20023/2015).

2.3 Ciò premesso risulta incontroverso che il nuovo impianto denominato "(OMISSIS)" insiste nel perimetro del complesso della centrale termoelettrica facendo parte della più ampia ed articolata struttura industriale e contribuendo ad aumentare la capacità di produzione di energia elettrica così come è pacifico che la società abbia presentato nel 2007 all'Agenzia del Territorio la DOCFA per l'aggiornamento della rendita catastale a seguito dell'inserimento nel ciclo di produzione dell'energia del (OMISSIS) e (OMISSIS).

2.4 La CTR pur avendo correttamente premesso che " la Corte di Cassazione ha affrontato il problema dell'imponibilità o meno dei fabbricati/impianti facenti parte di complesse strutture ed ha confermato l'imponibilità di essi, ritenendo che detti fabbricati concorrono all'incremento della capacità reddituale del complesso di cui fanno parte" ha poi deciso per il rigetto dell'appello e la conferma dell'avviso di accertamento che ha direttamente sottoposto il cespite ad ICI considerandolo un bene autonomo e non un impianto destinato ad accrescere la capacità funzionale e la potenza della centrale in tal modo discostandosi dal dettato normativo e dai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

3. L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del secondo e del terzo motivo proposti in via subordinata.

4. Va quindi cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria della Lombardia in diversa composizione che si atterrà al principio di diritto secondo il quale la turbina realizzata all'interno di una centrale non è soggetta ad autonoma imposizione fiscale ma concorre alla determinazione del reddito catastale dell'intero complesso industriale e assolverà all'obbligo di compiere tutte le valutazioni e gli accertamenti volti alla rideterminazione dell'imposta e delle eventuali sanzioni per effetto dell'incremento della rendita catastale dell'intera centrale idroelettrica conseguente alla realizzazione del (OMISSIS) e provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Tali incombenti si rendono necessari in quanto secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale " Dalla natura del processo tributario – il quale non è annoverabile tra quelli di impugnazione-annullamento, ma tra i processi di impugnazione-merito, in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio – discende che ove il giudice tributario ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte " (cfr Cass. 15218/2012, 19122/2012, 6918/2013; 26532/2014 e 13296/2016).

P.Q.M.

La Corte:

– Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio alla Commissione Regionale della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2019

Domande frequenti

Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?

La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.

Chi può certificare il Tax Control Framework?

La certificazione spetta a commercialisti e avvocati iscritti negli appositi elenchi dei rispettivi Consigli nazionali. Il professionista deve rispettare requisiti e regole di indipendenza. Secondo le ricostruzioni richiamate, non può certificare un sistema alla cui progettazione ha contribuito.

Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?

L’impresa deve raccogliere un fascicolo ordinato con mappatura dei rischi, procedure, verbali dei controlli e riscontri sulle azioni correttive. Occorre coinvolgere gli organi amministrativi e di controllo e, nei gruppi, definire il perimetro delle società e documentare i flussi informativi.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.