Cassazione, sentenza n. 15456 del 07/06/2019

Sentenza n. 15456 del 07/06/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
15456
Data
07/06/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Agenzia delle Entrate sosteneva l’applicazione proporzionale delle imposte ipotecaria e catastale al conferimento di immobili in un trust solo in parte autodichiarato, mentre i giudici di merito avevano applicato la misura fissa. La Cassazione osserva che il conferimento determina in capo al trustee un trasferimento limitato dall’obbligo di destinazione e temporaneo, non il definitivo trasferimento di ricchezza rilevante quale indice di capacità contributiva. Il principio vale sia per i trust autodichiarati sia per quelli con trustee distinto; il ricorso dell’Amministrazione è pertanto rigettato.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La questione sottoposta a questa Corte dalla Agenzia delle Entrate con l'impugnazione della sentenza della commissione regionale del Lazio in data 10 novembre 2017, n. 6428, è se le imposte ipotecaria e catastale relative alla trascrizione e alla voltura di atti di conferimento di immobili in trust in parte autodichiarato debbano essere applicate con aliquota proporzionale (come sostenuto da essa Agenzia) oppure in misura fissa (come ritenuto dalla commissione la quale, confermando la sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittima la pretesa avanzata dall'Agenzia nei confronti di P.I., di Pr.Fa. e di C.G., quali disponenti e, la C., anche in veste di trustee del trust istituito con atto registrato il 7 maggio 2012).

2. Le parti intimate non hanno svolto difese.

3. La commissione ha richiamato la sentenza di questa Corte n. 21614/2016, relativa a fattispecie di trust autodichiarato ed ha affermato che l'atto di conferimento immobiliare di cui trattasi non ha avuto l'effetto traslativo che ai sensi del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, costituisce il presupposto di applicazione dell'imposta ipotecaria e dell'imposta catastale in misura proporzionale avendo avuto invece un effetto solo "segregativo".

4. L'Agenzia lamenta omesso esame di un fatto decisivo per la controversia costituito da ciò che, nel caso di specie, a differenza che nel caso venuto all'esame della ricordata sentenza n. 21614/2016, non si tratta di trust autodichiarato in quanto solo uno dei tre disponenti era stato nominato trustee; lamenta inoltre violazione del D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 2 e 10, tariffa allegata al medesimo D.Lgs., art. 2, commi 47, 48 e 49, ai sensi del D.L. n. 262 del 2006 convertito dalla L. n. 286 del 2006.

5. I due motivi, che possono essere esaminati in modo congiunto perchè strettamente connessi, non sono fondati. Questa Corte ha evidenziato che "è illogico" affermare applicabili in misura proporzionale le imposte, dovute per la trascrizione e la voltura di atti che importano trasferimento di proprietà di beni immobili, già al momento del conferimento dei beni in trust, perchè a tale momento è correlabile un trasferimento (al trustee) solo limitato (stante l'obbligo di destinazione che comprime il diritto di godimento del medesimo trustee rispetto a quello di un pieno proprietario) e solo temporaneo mentre il trasferimento definito di ricchezza – che rileva quale indice di capacità contributiva in relazione al cui manifestarsi sono pretendibili le imposte proporzionali – si verifica solo al momento del trasferimento finale al beneficiari (così la sentenza n. 25478/2015; negli stessi termini le sentenze n. 25479/2015, n. 25480/2015, n. 975/2018 e n. 13141/2018). Quanto evidenziato ha, per chiare ragioni, valenza per trust autodichiarati e per trust non autodichiarati. La decisione impugnata si sottrae alle censure.

5. Il ricorso deve essere rigettato.

6. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione delle parti intimate.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2019

Domande frequenti

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