Cassazione, sentenza n. 15457 del 07/06/2019
Sentenza n. 15457 del 07/06/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 15457
- Data
- 07/06/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società aveva impugnato la risposta negativa a un interpello riguardante il versamento degli acconti delle imposte sui redditi mediante metodo previsionale e ravvedimento operoso. Dopo la dichiarazione d’inammissibilità in primo grado e il rigetto nel merito in appello, la Cassazione accoglie il ricorso incidentale dell’Amministrazione: le risposte agli interpelli ordinari sono meri pareri, privi di immediata lesività e quindi non impugnabili, salvo quelle sulla disapplicazione di norme antielusive contenenti una compiuta pretesa tributaria. Il ricorso originario è dichiarato inammissibile e le spese sono compensate.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
La controversia concerne l'impugnazione della risposta negativa dell'Ufficio all'istanza di interpello ai sensi della L. n. 212 del 2000, ex art. 11, formulata dalla società circa l'interpretazione del D.L. n. 133 del 2013, art. 2, comma 5, chiedendo se potessero applicarsi, con riferimento alla particolare situazione della società istante, le disposizioni sul "Versamento rateizzato degli acconti per imposte sui redditi" di cui al D.L. n. 69 del 1989, art. 4 e cioè utilizzando il c.d. "metodo provvisionale" per il versamento dell'acconto e il meccanismo del ravvedimento operoso per la corresponsione del dovuto.
La Commissione adita dichiarava inammissibile il ricorso della società contribuente, in accoglimento delle eccezioni dell'Ufficio, ritenendo non impugnabile ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, la risposta all'istanza di interpello ai sensi della L. n. 212 del 2000, ex art. 11, in quanto mero parere che non integra alcun esercizio di potestà impositiva. In appello il ricorso, pur ritenuto ammissibile, era rigettato nel merito.
Avverso tale decisione la società contribuente propone ricorso per cassazione con unico motivo.
Resiste l'amministrazione con controricorso, proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale con unico motivo, illustrato anche con memoria.
Motivi della decisione
1. Assume valore decisivo ai fini della definizione della controversia l'eventuale accoglimento del motivo di ricorso incidentale, che deve essere, quindi, valutato in via preliminare.
2. Con tale motivo l'amministrazione eccepisce l'inammissibilità del ricorso originario per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 11 ed ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19. Il motivo risulta fondato sulla base dell'orientamento già espresso da questa Corte con l'ordinanza 20 dicembre 2018, n. 32962, che qui si intende confermare, la quale ha fissato il seguente principio: "Le risposte rese dall'Amministrazione finanziaria agli atti di interpello di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 11, non sono impugnabili, trattandosi di meri pareri che non incidono direttamente in danno del contribuente, salvo quelli resi a seguito di richiesta di disapplicazione di norme antielusive i quali, anche secondo la disciplina anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 156 del 2015, possono essere impugnati in quanto contenenti una compiuta pretesa tributaria". Nel caso di specie la risposta dell'amministrazione all'interpello è, infatti, consistita nella espressione di un mero pare in ordine alla interpretazione giuridica della disposizione di cui al D.L. n. 133 del 2013, art. 2, comma 5.
3. Pertanto deve essere accolto il ricorso incidentale, con la conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso originario della società contribuente, e rigettato il ricorso principale. Stante la recente formazione dell'orientamento giurisprudenziale qui confermato appare giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso incidentale, rigettato il principale, e dichiara inammissibile il ricorso originario. Compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2019
Domande frequenti
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