Cassazione, sentenza n. 15455 del 07/06/2019

Sentenza n. 15455 del 07/06/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
15455
Data
07/06/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Un trustee contestava l’avviso che aveva liquidato in misura proporzionale le imposte ipotecaria e catastale sulla trascrizione e voltura del conferimento di immobili in trust; la commissione regionale aveva invece confermato la pretesa. La Cassazione afferma che il passaggio al trustee è soltanto temporaneo, vincolato e privo del definitivo trasferimento di ricchezza necessario per l’imposizione proporzionale, che potrà rilevare al trasferimento finale ai beneficiari. Accolte le censure sostanziali, la Corte cassa la sentenza e, non occorrendo ulteriori accertamenti, accoglie nel merito il ricorso originario, compensando le spese.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. G.A., in qualità trustee del Trust (OMISSIS), istituito a beneficio dei discendenti del soggetto disponente, ricorre per la cassazione della sentenza resa dalla commissione tributaria regionale della Lombardia il 10 febbraio 2017, con n. 499, in causa relativa alla legittimità dell'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta ipotecaria e catastale, pretese dall'Agenzia delle Entrate in misura proporzionale per la trascrizione e la voltura di atti di conferimento di immobili nel trust.

2. Il ricorrente lamenta che a fronte della propria eccezione di "inammissibilità" dell'avviso perchè emesso nei confronti del trust, inesistente come soggetto, la commissione, affermando che "la pretesa impositiva formalmente indirizzata nei confronti di G.A. nella qualità di trustee, deve ritenersi inequivocabilmente diretta… non già nei confronti del patrimonio segregato in quanto tale ma piuttosto nei confronti di chi quel patrimonio segregato è stato deputato a gestire e cioè G.A. il quale, del resto, spendendo la propria qualità di trustee ha impugnare l'avviso di liquidazione", ha violato l'art. 112 c.p.c.

3. Il ricorrente lamenta inoltre che la commissione ha, senza adeguata motivazione in diritto ed erroneamente applicando il D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 1, 2, 10, l'art. 53 Cost., e le Disp. della L. n. 364 del 1989, avallato la tesi posta dall'amministrazione a fondamento della pretesa impositiva e secondo cui, relativamente alla trascrizione e alla voltura di atti di destinazione di immobili in trust, l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale devono essere pagate con aliquota proporzionale anzichè in misura fissa.

3. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. La prima doglianza è infondata. Si ha violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, stabilito nell'art. 112 c.p.c., quando il giudice pronuncia oltre i limiti segnati dal petitum oppure omette di pronunciare su domande o su eccezioni afferenti il merito della causa. In riferimento a quanto eccepito dal ricorrente e a quanto affermato dalla commissione (v. punto 2 della superiore esposizione dei fatti) non è ravvisabile alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

2. La seconda e la terza doglianza possono essere esaminate congiuntamente dato che il vizio di motivazione in diritto si risolve nel vizio di violazione di legge. Le doglianze sono fondate. La commissione, laddove ha ritenuto che relativamente alla trascrizione e alla voltura di atti di destinazione di immobili in trust, l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale devono essere pagate con aliquota proporzionale anzichè in misura fissa, non si è attenuta ai principi formulati da questa Corte con specifico riferimento alla questione che occupa e secondo cui "è illogico" affermare applicabili le imposte proporzionali, dovute per la trascrizione e la voltura di atti che importano trasferimento di proprietà di beni immobili, già al momento del conferimento dei beni in trust, perchè a tale momento è correlabile un trasferimento (al trustee) solo limitato (stante l'obbligo di destinazione che comprime il diritto di godimento del medesimo trustee rispetto a quello di un pieno proprietario) e solo temporaneo mentre il trasferimento definito di ricchezza – che rileva quale indice di capacità contributiva in relazione al cui manifestarsi sono pretendibili le imposte proporzionali – si verifica solo al momento del trasferimento finale al beneficiari (così la sentenza n. 25478/2015; negli stessi termini le sentenze n. 25479/2015, n. 25480/2015, n. 975/2018 e n. 13141/2018).

5. In applicazione dei suddetti principi, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata.

6. Non vi sono accertamenti in fatto da svolgere e pertanto la causa può essere decisa nel merito (art. 384 c.p.c.), con accoglimento dell'originario ricorso del contribuente.

7. Le spese sono compensate in ragione del fatto che la giurisprudenza di riferimento si è consolidata nel corso della causa.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso del contribuente;

compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2019

Domande frequenti

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