Cassazione, sentenza n. 15452 del 07/06/2019

Sentenza n. 15452 del 07/06/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
15452
Data
07/06/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava cartelle emesse per imposte di donazione, registro, ipotecaria e catastale già liquidate in relazione al conferimento di immobili in un trust non autodichiarato; la contribuente contestava nuovamente la debenza e la misura dei tributi, dopo l’impugnazione dell’avviso presupposto. La Corte ha affermato che la cartella fondata su un avviso notificato può essere impugnata soltanto per vizi propri, non per questioni idonee a incidere sull’avviso. Rilevata l’inammissibilità del ricorso originario contro le cartelle, ha rigettato il ricorso per cassazione.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. Z.S., istituito con atto del (OMISSIS) il trust non autodichiarato, denominato "(OMISSIS)" a beneficio dei figli, pagava sull'atto di conferimento immobiliare, le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa.

2. L'Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente avviso di liquidazione con il quale pretendeva il pagamento dell'imposta di donazione riguardo all'atto costitutivo e delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

3. L'avviso veniva impugnato.

4. L'impugnazione era respinta sia in primo grado, con sentenza della commissione tributaria provinciale di Torino n. 1244 del 2014, sia in secondo grado, con sentenza della commissione tributaria regionale del Piemonte in data 16 marzo 2017, n. 452.

5. L'Agenzia, tramite Equitalia Nord spa, notificava alla contribuente cartelle di pagamento relative alle imposte di cui all'avviso di liquidazione.

6. Le cartelle venivano impugnate.

7. L'impugnazione era respinta.

8. Avverso la decisione la contribuente proponeva appello concludendo perchè l'adita commissione tributaria regionale del Piemonte, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarasse le imposte di registro, ipotecarie e catastali dovute nella misura fissa già corrisposta e non nella misura proporzionale pretesa dall'Agenzia con conseguente annullamento delle cartelle.

9. La commissione tributaria rigettava l'appello con sentenza 18 luglio 2017, n. 1145.

10. Per la cassazione di quest'ultima sentenza, la contribuente propone ricorso affidato ad un motivo con il quale lamenta falsa applicazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, convertito dalla L. n. 286 del 2006, D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 2 e 10.

11. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

12. Equitalia Nord non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1. Deve essere preliminarmente vagliata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, sollevata dalla Agenzia delle Entrate sul motivo che le cartelle sono state impugnate non per vizi loro propri ma in ragione delle doglianze – di inapplicabilità dell'imposta di donazione e di applicabilità solo in misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali – già avanzate con l'impugnazione dell'avviso di liquidazione (e, in quella sede, respinte, da ultimo con la sentenza n. 452/2017).

2. Con riguardo a tale eccezione si osserva:

2.1. le cartelle esattoriali recanti intimazione di pagamento di crediti tributari, aventi titolo in avvisi di accertamento o di liquidazione notificati, possono essere contestate innanzi agli organi del contenzioso tributario (ed essere da questi invalidata) solo per vizi propri (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19), e non anche per vizi suscettivi di determinare l'annullamento degli avvisi presupposti;

2.1. la non debenza dell'imposta costituisce certamente un vizio suscettivo di determinare l'annullamento degli avvisi di liquidazione (quali atti con cui l'ufficio determina l'imposta e ne richiede il pagamento);

2.2. la contestazione delle cartelle in base a vizi suscettivi di determinare l'annullamento degli avvisi deve essere dichiarata inammissibile (v. Cass. ordinanza n. 13102 del 24/05/2017 – "In tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione della cartella di pagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini" – la cui affermazione di principio vale evidentemente anche in riferimento alla impugnazione della cartella per vizi inerenti agli avvisi già opposti sulla base dei medesimi vizi);

2.2. l'inammissibilità può essere eccepita o rilevata in ogni stato e grado del processo salvo il giudicato (nella specie non formatosi essendo stata la questione sollevata solo con il controricorso per cassazione ed avendo la commissione tributaria regionale esaminato di nuovo e rigettato le doglianze relative alla debenza delle imposte "ripercorrendo" le motivazioni della sentenza relativa all'avviso di liquidazione: v. penultimo capoverso di pagina 2 della sentenza ove si legge che la "commissione non può che confermare le motivazioni già espresse nella sentenza 452/2017 che qui integralmente si ripercorrono…");

2.3. l'inammissibilità dell'originario ricorso contro le cartelle si risolve nell'infondatezza del ricorso per cassazione.

3. Il ricorso va perciò rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 2200,00, oltre contributo prenotato a debito;

dà atto dell'obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2019

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