Cassazione, sentenza n. 15451 del 07/06/2019

Sentenza n. 15451 del 07/06/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
15451
Data
07/06/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La questione concerneva l’applicazione proporzionale oppure fissa delle imposte ipotecaria e catastale sul conferimento immobiliare in un trust non autodichiarato, dopo che il giudice regionale aveva accolto la domanda di rimborso della maggiore somma versata. La Corte ha ritenuto che il conferimento al trustee produca un trasferimento limitato e temporaneo, funzionale alla segregazione, mentre il definitivo trasferimento di ricchezza si verifica con l’attribuzione ai beneficiari. Ha quindi confermato l’applicazione in misura fissa e rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La questione sottoposta a questa Corte dalla Agenzia delle Entrate con l'impugnazione della sentenza della commissione regionale del Lazio in data 17 luglio 2017, n. 4366/9 è se le imposte ipotecaria e catastale relative alla trascrizione e alla voltura di atti di conferimento di immobili in trust non autodichiarato debbano essere applicate con aliquota proporzionale (come sostenuto da essa Agenzia) oppure in misura fissa (come ritenuto dalla commissione la quale, in riforma della sentenza di primo grado, ha conseguentemente accolto il ricorso proposto dalla contribuente V.I., trustee del trust denominato "(OMISSIS)", istituito da V.R. e da D.D.A. a beneficio dei figli minorenni, avverso il diniego di rimborso della maggiore imposta versata in misura proporzionale).

2. La parte intimata non ha svolto difese.

3. La commissione ha affermato che l'atto di conferimento immobiliare di cui trattasi non ha avuto l'effetto traslativo che ai sensi del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, costituisce il presupposto di applicazione dell'imposta ipotecaria e dell'imposta catastale in misura proporzionale (tale effetto producendosi "solo al momento del trasferimento della proprietà ai favore dei beneficiari") avendo avuto invece un effetto "segregativo" (ossia di destinazione dei beni allo scopo previsto dall'atto istitutivo del trust e da realizzarsi, da parte del trustee, tramite la gestione dei beni medesimi in vista della relativa attribuzione ai figli minorenni dei disponenti).

4. La commissione, tanto affermando, si è attenuta ai principi formulati da questa Corte con specifico riferimento alla questione che occupa e secondo cui, "è illogico" affermare applicabili le imposte proporzionali, dovute per la trascrizione e la voltura di atti che importano trasferimento di proprietà di beni immobili, già al momento del conferimento dei beni in trust, perchè a tale momento è correlabile un trasferimento (al trustee) solo limitato (stante l'obbligo di destinazione che comprime il diritto di godimento del medesimo trustee rispetto a quello di un pieno proprietario) e solo temporaneo mentre il trasferimento definito di ricchezza – che rileva quale indice di capacità contributiva in relazione al cui manifestarsi sono pretendibili le imposte proporzionali – si verifica solo al momento del trasferimento finale ai beneficiari (così la sentenza n. 25478/2015; negli stessi termini le sentenze n. 25479/2015, n. 25480/2015, n. 975/2018 e n. 13141/2018).

5. In applicazione dei suddetti principi, il ricorso deve essere rigettato.

6. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2019

Domande frequenti

Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?

La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.

Chi può certificare il Tax Control Framework?

La certificazione spetta a commercialisti e avvocati iscritti negli appositi elenchi dei rispettivi Consigli nazionali. Il professionista deve rispettare requisiti e regole di indipendenza. Secondo le ricostruzioni richiamate, non può certificare un sistema alla cui progettazione ha contribuito.

Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?

L’impresa deve raccogliere un fascicolo ordinato con mappatura dei rischi, procedure, verbali dei controlli e riscontri sulle azioni correttive. Occorre coinvolgere gli organi amministrativi e di controllo e, nei gruppi, definire il perimetro delle società e documentare i flussi informativi.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.