Cassazione, sentenza n. 15435 del 07/06/2019
Sentenza n. 15435 del 07/06/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 15435
- Data
- 07/06/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La CTR aveva confermato l’autonoma imposizione ICI di un nuovo impianto collocato entro una centrale termoelettrica, ritenendolo utilizzato dal giugno 2003. La Cassazione ha invece stabilito che la turbina inserita nel complesso, funzionale ad accrescerne capacità e potenza, non costituisce un cespite autonomamente imponibile, ma concorre alla rendita catastale dell’intera unità industriale. Accolto il primo motivo e assorbita la censura sulla decorrenza, la sentenza è stata cassata con rinvio per rideterminare imposta ed eventuali sanzioni in base alla rendita complessiva.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. La soc. A. spa, proprietaria di un fabbricato, denominato "(OMISSIS)" inserito all'interno del perimetro di una centrale termoelettrica, impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, l'atto di accertamento n. 4390 relativo all'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2003 emesso dal Comune di Cassano d'Adda e notificato in data 28.12.2009.
2. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano rigettava il ricorso rilevando che l'avviso era stato legittimamente emesso in quanto la società non aveva presentato alcuna dichiarazione ai fini ICI e non aveva provveduto all'adeguamento dei versamenti del tributo conseguenti alla ultimazione e messa in esercizio nel corso dell'anno 2003 di un nuovo fabbricato all'interno della centrale termoelettrica sito in Comune di Cassano d'Adda.
3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l'appello riconoscendo la legittimità della tassazione di un fabbricato facente parte di una più ampia struttura articolata e della assoggettabilità ad ICI dell'immobile a partire dal 1/6/2003 essendo l'utilizzazione del manufatto iniziata il 30/5/2003 come emergeva dagli atti.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione A. spa affidandosi a due motivi. Ha resistito il Comune di Cassano d'Adda depositando controricorso. Il resistente depositava anche memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione del combinato disposto di cui al D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 40 e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a), in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo la ricorrente i Giudici di "seconde cure", partendo dalla esatta considerazione che il manufatto "(OMISSIS)" era inserito nel perimetro della centrale e concorreva ad incrementare il valore produttivo dell'opificio avrebbero dovuto imputare il valore dell'impianto al valore imponibile della centrale idroelettrica nel suo complesso ed invece, violando la suindicata normativa, la CTR ha riconosciuto la legittimità dell'autonoma e diretta imponibilità del nuovo fabbricato.
1.2 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a), e art. 5, comma 6, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR errato nella individuazione del momento della decorrenza dell'obbligazione tributaria: l'imposta, a dire della contribuente, poteva essere richiesta solo dal dicembre del 2003 e cioè dalla "messa a regime" del (OMISSIS) in combinato con il (OMISSIS) e non dal giugno del 2003, mese in cui la funzionalità dell'impianto è stata solo messa in prova.
2. Il primo motivo è fondato.
2.1 Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, art. 2, comma 1, lett. a), dispone che "per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata e quella che ne costituisce pertinenza". Secondo il R.D.L. n. 652 del 1939, art. 4 "si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo." Il successivo art. 5 stesso R.D.L. definisce il concetto di unità immobiliare urbana prevedendo che" si considera unità immobiliare urbana, ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per se stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio". La successiva disposizione contenuta nel D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 40, specifica che costituisce una distinta unità immobiliare urbana "ogni fabbricato, o porzione di fabbricato od insieme di fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova, rappresenta, secondo l'uso locale, un cespite indipendente". Va infine segnalato l'intervento normativo di cui al D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1 quinquies, convertito dalla L. 31 maggio 2005, n. 88, in forza del quale " ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il R.D. 13 aprile 1939, n. 652, art. 4, convertito con modificazioni, dalla L. 11 agosto 1939, n. 1249, limitatamente alle centrali elettriche si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'art. 10 citato D.L., gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attività industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati nel suolo".
2.2 La norma da ultimo citata, di interpretazione autentica, si è resa necessaria per comporre un contrasto giurisprudenziale che si era venuto a formare proprio sulla computabilità o meno del valore delle turbine nella determinazione della rendita catastale da attribuire agli immobili adibiti a centrale elettrica.
2.3 La Corte Costituzionale con la sentenza n. 162/2008, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1 quinquies, convertito dalla L. 31 maggio 2005, n. 88, ha avuto modo di precisare nella motivazione che " l'incorporazione che, nel caso delle turbine, avviene materialmente e a scopo permanente, le rende, seppur meccanicamente separabili, parti essenziali per la destinazione economica di tutta la centrale idroelettrica, tanto che questa non è concepibile senza di esse….in definitiva, si può affermare che tutte quelle componenti, comprese, in particolare le turbine, che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare, ad una unità immobiliare una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo, sono da considerare elementi idonei a descrivere l'unità stessa ed influenti rispetto alla quantificazione della rendita catastale".
2.4 La Suprema Corte prendendo atto della norma di interpretazione autentica ha con numerose pronunce ribadito che "in tema di classamento di immobili e con riferimento all'attribuzione della rendita catastale alle centrali idroelettriche, il D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1 quinquies, aggiunto dalla L. di conversione 31 maggio 2005, n. 88, includendo nella stima gli elementi i costitutivi degli opifici e degli altri immobili caratterizzati da una connessione strutturale con l'edificio, tale da realizzare un unico bene complesso e prescindendo dalla transitorietà di detta connessione nonchè dei mezzi di unione a tal fine utilizzati, impone di tener conto, nel calcolo dell'Ici anche delle turbine, benchè non funzionanti perchè disattivate, concorrendo le stesse a costituire il valore globale" (cfr Cass. 8952/2013 e nello stesso senso Cass. 16824/2006, 11804/2010 e 20023/2015).
2.3 Ciò premesso risulta incontroverso che il nuovo impianto denominato "(OMISSIS)" insiste nel perimetro del complesso della centrale termoelettrica facendo parte della più ampia ed articolata struttura industriale e contribuendo ad aumentare la capacità di produzione di energia elettrica così come è pacifico che la società abbia presentato nel 2007 all'Agenzia del Territorio la DOCFA per l'aggiornamento della rendita catastale a seguito dell'inserimento nel ciclo di produzione dell'energia del (OMISSIS) e (OMISSIS).
2.4 La CTR pur avendo correttamente premesso "che il problema della imponibilità o meno dei fabbricati/impianti, facenti parte di una più ampia struttura articolata è stato più volte affrontato dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale – anche da ultimo con sentenza 14.05.2010 nr 11804 – da parte sua ha confermato tale imponibilità, considerando in particolare che tali manufatti (autonomamente caratterizzati) concorrono per lo più ad incrementare la capacità reddituale dell'intero complesso fanno parte" ha poi deciso per il rigetto dell'appello e la conferma dell'avviso di accertamento che ha direttamente sottoposto il cespite ad ICI considerandolo un bene autonomo e non un impianto destinato ad accrescere la capacità funzionale e la potenza della centrale in tal modo discostandosi dal dettato normativo e dai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
3. L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del secondo motivo, proposto in via subordinata.
4 Va quindi cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione che si atterrà al principio di diritto secondo il quale la turbina realizzata all'interno di una centrale non è soggetta ad autonoma imposizione fiscale ma concorre alla determinazione del reddito catastale dell'intero complesso industriale e assolverà all'obbligo di compiere tutte le valutazioni e gli accertamenti volti alla rideterminazione dell'imposta e delle eventuali sanzioni per effetto dell'incremento della rendita catastale dell'intera centrale idroelettrica conseguente alla realizzazione del turbogas (OMISSIS) e provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Tali incombenti si rendono necessari in quanto secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale " Dalla natura del processo tributario – il quale non è annoverabile tra quelli di impugnazione-annullamento, ma tra i processi di impugnazione-merito, in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio – discende che ove il giudice tributario ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte " (cfr Cass. 15218/2012, 19122/2012, 6918/2013; 26532/ 2014 e 13296/2016).
P.Q.M.
La Corte:
– Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio alla Commissione Regionale della Lombardia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2019
Domande frequenti
Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?
La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.
Chi può certificare il Tax Control Framework?
La certificazione spetta a commercialisti e avvocati iscritti negli appositi elenchi dei rispettivi Consigli nazionali. Il professionista deve rispettare requisiti e regole di indipendenza. Secondo le ricostruzioni richiamate, non può certificare un sistema alla cui progettazione ha contribuito.
Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?
L’impresa deve raccogliere un fascicolo ordinato con mappatura dei rischi, procedure, verbali dei controlli e riscontri sulle azioni correttive. Occorre coinvolgere gli organi amministrativi e di controllo e, nei gruppi, definire il perimetro delle società e documentare i flussi informativi.
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