Cassazione, sentenza n. 27795 del 30/10/2019
Impresa - Registro delle imprese cancellazione della società dal registro delle imprese e sua conseguente estinzione - Notificazione dell'atto tributario al suo legale rappresentante - Principio di cui all'art. 1189 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
La controversia riguardava il diniego del condono per il 2002 notificato dopo la cancellazione di una società semplice, che sosteneva di avere già operato in quell’anno. La Cassazione ha corretto la motivazione regionale: l’apparenza del diritto non legittima la notifica al precedente rappresentante, poiché la cancellazione iscritta nel registro delle imprese è opponibile ai terzi; tuttavia, entro un anno dalla cancellazione, la notifica può avvenire presso l’ultima sede ed era stata ricevuta da almeno un ultimo socio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese.
- Contenzioso
- Processo tributario
- Pace Fiscale
- Società semplice

