Cassazione, ordinanza n. 27274 del 24/10/2019

Accertamento imposte - Accertamento con adesione - Mancata comparizione del contribuente nella data fissata dall'ufficio per la definizione in via amministrativa - Caducazione della sospensione del termine di impugnazione dell'avviso di accertamento - Esclusione.

Tipologia
Sentenza
Numero
27274
Data
24/10/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

I giudici di merito avevano dichiarato tardivi i ricorsi contro due avvisi di accertamento, ritenendo che la mancata comparizione della contribuente all’incontro fissato dall’Ufficio avesse fatto venir meno la sospensione collegata all’istanza di adesione. La Cassazione ha chiarito che la sospensione di novanta giorni consegue automaticamente alla presentazione dell’istanza e cessa soltanto alla scadenza o in presenza di una formale e irrevocabile rinuncia; l’assenza all’incontro non vi equivale. La sentenza è stata cassata con rinvio affinché sia nuovamente verificata la tempestività dei ricorsi.

Massima

Per la concessione del termine di impugnazione dell'avviso di accertamento, nella procedura prevista dall' art. 6 del D.L.gs. n. 218/1997 , il termine va concesso per il semplice fatto della presentazione dell'istanza . Pertanto la mancata comparizione del contribuente nella data fissata dall'ufficio per la definizione in via amministrativa della controversia, sia essa giustificata o meno, non ha alcuna rilevanza e la stessa non è idonea ad interrompere il periodo di sospensione dei termini perché non è equiparabile ad una vera e propria rinuncia all'istanza di adesione.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

Rilevato che:

1. con la sentenza n. 36/01/12 del 04/09/2012, la Commissione tributaria regionale della Sardegna (di seguito CTR) respingeva l'appello proposto da F.S. avverso la sentenza n. 131/02/11 della Commissione tributaria provinciale di Cagliari (di seguito CTP), che aveva dichiarato inammissibile i ricorsi riuniti proposti dalla contribuente nei confronti di due avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA relativi agli anni 2002 e 2003;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR: a) gli avvisi di accertamento erano conseguenti all'emissione di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla ditta F. e riguardanti lavori di demolizione effettuati presso cantieri siti in Trieste e Riola Sardo (OR), con emissione, per quanto riguarda l'avviso di accertamento relativo all'anno 2002, di provvedimento di rigetto della richiesta di definizione della controversia ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex art. 9; b) la CTP, riuniti i ricorsi, li dichiarava inammissibili perchè tardivamente proposti; c) la sentenza della CTP era appellata da F.S.;

1.2. su queste premesse, la CTR confermava la sentenza impugnata così motivando: a) la – domanda di accertamento con adesione depositata dalla ricorrente non era stata seguita da fatti concreti idonei a manifestare una reale intenzione di addivenire ad un accordo con l'Ufficio; b) invero, con la mancata comparizione in sede amministrativa, F. "manifestava il reale intento di non volere aderire in alcun modo all'accertamento e, quindi, decadeva dal suo diritto di poter usufruire dei maggiori termini per la presentazione del ricorso, che sono concessi appunto per permettere il contraddittorio con l'Ufficio e dare la possibilità di raggiungere un accordo"; c) il comportamento della contribuente era, del resto, "in aperto contrasto con la regola sancita dal legislatore nell'art. 10 (…) della Legge 212/2000, che vuole i rapporti tra contribuente e Fisco improntati al principio della collaborazione e della buona fede" e creava disparità di trattamento rispetto a coloro che, impugnando gli atti tributari senza presentare istanza per adesione, godevano di termini di impugnazione più ridotti; d) la contribuente, non presentandosi all'incontro con l'Ufficio, aveva svuotato di significato l'istanza relativa all'invocato istituto e le finalità per le quali il legislatore aveva concesso la sospensione dei termini per l'impugnazione, con conseguente inammissibilità dei ricorsi, rilevabile d'ufficio;

2. F.S. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.;

3. l'Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Considerato che:

1. con l'unico motivo di ricorso F.S. deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6, comma 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che l'omessa presentazione in sede di contraddittorio a seguito di una istanza di accertamento con adesione non avrebbe comportato la decadenza del contribuente dal diritto di potere usufruire dei maggiori termini per la presentazione del ricorso;

2. il motivo è fondato;

2.1. come si evince da Corte Cost. n. 140 del 15/04/2011, il procedimento per l'accertamento con adesione "ha la finalità di prevenire l'impugnazione dell'atto di accertamento tributario notificato, favorendo l'instaurazione di un contraddittorio con il contribuente per giungere ad un a definizione concordata e preventiva della controversia", sicchè "non appare irragionevole la previsione, a tal fine, di un periodo fisso di sospensione dei termini di impugnazione", idoneo a consentire l'esercizio del contraddittorio in sede di adesione e "durante il cui decorso il contribuente e l'ufficio hanno agio di valutare liberamente la situazione, eventualmente allacciando, sciogliendo e riannodando trattative";

2.2. la sospensione per novanta giorni del termine per la formale impugnazione dell'accertamento, volta a consentire al contribuente e all'Amministrazione finanziaria uno spatium deliberandi (Cass. n. 22878 del 29/09/2017), consegue automaticamente alla presentazione dell'istanza da parte del contribuente (Cass. n. 21096 del 24/08/2018) e cessa solo con lo spirare di detto termine, al quale è equiparata dalla legge unicamente la formale e irrevocabile rinuncia all'istanza (Cass. n. 3278 del 05/02/2019), ma non anche il verbale di constatazione del mancato accordo (Cass. n. 20362 del 24/08/2017);

2.3. decorso il termine di novanta giorni dalla proposizione dell'istanza, l'accertamento diventa definitivo se non impugnato nei successivi sessanta giorni (Cass. n. 15401 del 21/06/2017);

2.4. applicando i superiori principi di diritto al caso di specie, deve ritenersi che non ha alcun rilievo, ai fini della concessione della sospensione del termine di impugnazione dell'avviso di accertamento, la effettiva volontà del contribuente di procedere alla definizione della controversia: il termine va concesso per il semplice fatto della presentazione della istanza, a seguito della quale le parti possono valutare se addivenire o meno alla definizione della controversia secondo la procedura prevista dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6;

2.5. in quest'ottica, la mancata comparizione del contribuente alla data fissata dall'Ufficio per la definizione in via amministrativa della controversia, sia essa giustificata o meno, non ha alcuna rilevanza: la stessa non è idonea ad interrompere il periodo di sospensione perchè non equiparabile ad una vera e propria rinuncia all'istanza per adesione, nè fa venire meno ab origine gli effetti dell'istanza medesima e, quindi, la sospensione dei termini per l'impugnazione dell'avviso di accertamento;

2.6. la sentenza impugnata non si è attenuta ai superiori principi di diritto, avendo erroneamente ritenuto inammissibile il ricorso di F. sul presupposto che la mancata partecipazione al contraddittorio fosse rivelatrice di una originaria volontà dilatoria della contribuente, traducentesi nella inapplicabilità del termine di sospensione;

2.7. la causa va, dunque, rinviata al giudice di appello affinchè valuti la tempestività degli originari ricorsi alla luce dei superiori principi di diritto;

3. in conclusione il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Sardegna, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019

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