Cassazione, sentenza n. 27118 del 23/10/2019
Sentenza n. 27118 del 23/10/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 27118
- Data
- 23/10/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La causa riguardava l’imposta di registro applicabile al decreto ingiuntivo ottenuto dal garante, dopo l’escussione di una polizza fideiussoria, contro il debitore principale per il rimborso di quanto pagato. La Corte ha escluso il principio di alternatività IVA/registro: il garante non fa valere corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA, ma un’autonoma azione di rimborso, sicché il decreto è assoggettato all’imposta proporzionale del 3%. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la sentenza è stata cassata e l’impugnazione originaria della contribuente è stata rigettata nel merito.
Testo della pronuncia
FATTO
Con sentenza n. 99/2012 la CTR di Milano respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della societa' (XXXXXX) s.p.a. avverso la sentenza della CTP di Milano con cui era stato accolto il ricorso proposto dalla contribuente diretto ad ottenere il rimborso di quanto versato a titolo di Imposta di Registro liquidata in misura proporzionale in relazione ad un decreto ingiuntivo avente ad oggetto una polizza fideiussoria prestata a garanzia di un pagamento soggetto ad Iva.
La Corte di appello, condividendo il ragionamento seguito dal primo Giudice, riteneva applicabile al decreto ingiuntivo esecutivo ottenuto dal creditore per il pagamento di somme assoggettate ad Iva l'imposta di registro in misura fissa in base al principio dell'alternativita' posto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 40 senza che possa assumere rilievo la circostanza che l'ingiunzione sia stata emessa contro il solo debitore principale, il fideiussore o entrambi, non soggetti ad Iva.
L'Agenzia delle Entrate propone con un unico articolato motivo ricorso per cassazione cui resiste con controricorso la societa' Unipol s.p.a.
Il procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
L'Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, allegata tariffa, parte prima, articolo 8, comma 1, lett b e del D.P.R., articoli 37 e 40 in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n..
Lamenta in particolare che il giudice di appello avrebbe erroneamente ricondotto ad unita' il pagamento per l'escussione della garanzia, e quello per regresso del fideiussore senza considerare che il pagamento in regresso del garantito verso il garante previamente escusso(oggetto del decreto ingiuntivo soggetto ad imposta di registro) e' del tutto distinto da quello afferente l'autonomo rapporto fra il garante ed il beneficiario di una polizza fideiussoria, ed e' estraneo al campo di applicazione dell'Iva.
Osserva poi come deve considerarsi non pertinente il richiamo operato dalla CTR alla sentenza 2007/9390 in quanto in quel caso il decreto ingiuntivo era stato richiesto dal creditore verso il debitore principale ed il fideiussore mentre nella specie il ricorso alla procedura monitoria era stato intrapreso dal fideiussore nei confronti del debitore principale
Il motivo e' fondato.
La questione veicolata attraverso l'unico motivo di ricorso, involge l'interpretazione del disposto della tariffa del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, allegata tariffa, parte prima, articolo 8, comma 1, lett b la quale sottopone a tassazione gli atti dell'autorita' giudiziaria in materia civile, compresi i decreti ingiuntivi, distinguendo i provvedimenti indicati alla lettera b) recanti " condanna al pagamento di somme o valori o altre prestazioni, o alla consegna di beni di qualsiasi natura", e della nota Seconda apposta in calce all'articolo 8 in esame, la quale prevede che gli atti di cui al comma 1, lett b) "non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 40 del testo unico".
In particolare il Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 40 prevede che gli atti sottoposti, anche teoricamente, perche' di fatto esentati, all'Iva non debbano scontare quella proporzionale di registro e cio' nell'ottica di evitare che siano assoggettate a quest'ultima imposta operazioni gia' colpite dall'altra e in tal senso viene letta la previsione della Tariffa sopra indicata in relazione al principio dell'alternativita' Iva/ Registro.
La critica mossa dalla ricorrente coglie nel segno alla luce del recente principio espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza 18520/2019.
In essa si e' dato conto dell'esistenza di due orientamenti: il primo che sosteneva la registrazione a tassa fissa del decreto ingiuntivo ottenuto dal garante, quando l'obbligazione principale e' relativa a operazione soggetta a imposta sul valore aggiunto (Cass. 19 giugno 2014, n. 14000 nonche' 15 luglio 2014, n. 16192; 16 luglio 2014, nn. âEuroË16306, 16307 e 16308; 24 luglio 2014, nn. 16975, 16976 e 16977; 11 dicembre 2015, n. 24997 e, da ultimo, 20 luglio 2018, n. 19365) ravvisando un'operazione complessiva inscindibile, la quale sarebbe assoggettata a trattamento fiscale unitario, indipendentemente, dunque, dal fatto che l'obbligazione sia adempiuta dal debitore in esecuzione del contratto principale o dal garante, qualificato come fideiussore.
Diversamente secondo l'altro indirizzo si escludeva l'unitarieta' e inscindibilita' dell'operazione complessiva facendo leva sul fatto che il titolo da cui deriva il debito principale e' distinto dalla polizza fideiussoria, dalla quale trae origine la prestazione di garanzia, e che assume la configurazione di contratto autonomo di garanzia.
Si e' pertanto sottolineato che il garante, a seguito del pagamento, non fa valere nei confronti del debitore corrispettivi di prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto sicche' il decreto ingiuntivo ottenuto dal primo nei confronti del secondo, al quale non sarebbe applicabile il principio di alternativita', sconterebbe l'imposta di registro con aliquota proporzionale al valore della condanna (Cass. 9 ottobre 2015, nn. 20260, 20261, 20262, 20263, 20264 e 20265; 14 ottobre 2015, nn. 20665, 20666, 20667, 20668 e 20669; 21 dicembre 2015, n. 25702; 16 maggio 2017, n. 12221; 19 gennaio 2018, nn. 1339 e 1341 e, da ultimo, 2 febbraio 2018, n. 2551).
Ed e' proprio quest'ultimo indirizzo che e' stato accolto dalle S.U.. le quali hanno evidenziato che nel caso di decreto ingiuntivo ottenuto dal garante autonomo solvens nei confronti del debitore principale non vengono in considerazione "corrispettivi o prestazioni soggetti a imposta sul valore aggiunto", non trova spazio il principio di alternativita'. Ne consegue l'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, allegata Tariffa, parte prima, articolo 8, comma 1, lettera b), che assoggetta gli atti dell'autorita' giudiziaria, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi (che scontano l'imposta di registro in base all'articolo 37 del medesimo decreto), recanti condanna al pagamento di somme o valori all'imposta di registro con aliquota proporzionale del 3%.
In questo quadro e a composizione del contrasto e' stato pertanto affermato che "In tema d'imposta di registro, il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del debitore dal garante che abbia stipulato una polizza fideiussoria e che sia stato escusso dal creditore e' soggetto all'imposta con aliquota proporzionale al valore della condanna, in quanto il garante non fa valere corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto, ma esercita un'azione di rimborso di quanto versato".
Ne segue l'accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza impugnata. Non sussistendo necessita' di ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio va deciso nel merito, col rigetto dell'impugnazione originariamente proposta. La sussistenza del contrasto comporta la compensazione delle spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito rigetta l'impugnazione originariamente proposta. Compensa le spese dell'intero processo.
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