Cassazione, sentenza n. 27115 del 23/10/2019

Sentenza n. 27115 del 23/10/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
27115
Data
23/10/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava l’esenzione ICI invocata per aree e immobili demaniali portuali concessi a un’impresa terminalista e destinati alla movimentazione e al deposito di merci. La Cassazione ha ritenuto decisiva la funzione commerciale e la potenziale autonomia reddituale dei beni, incompatibili con la classificazione nel gruppo catastale E e con la relativa esenzione; la disciplina sopravvenuta sulle aree portuali non era applicabile all’anno 2005. Ha inoltre escluso la valida riproposizione in appello delle eccezioni richiamate solo genericamente, rigettando il ricorso principale e dichiarando assorbito quello incidentale.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Trieste la (XXXXX) s.r.l., titolare di concessione demaniale marittima avente ad oggetto un terminal portuale adibito al deposito e movimentazione di merce, impugnava l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Trieste per omesso versamento ICI per l'anno 2005. A sostegno del ricorso deduceva che dette aree portuali sarebbero state tutte comprese in categoria E/1 per cui avrebbero dovuto essere esenti dal pagamento dell'ICI ai sensi del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 7, comma 1, lettera b.

Con sentenza del 10 aprile 2013 la CTP di Trieste accoglieva il ricorso ritenendo che tutti gli spazi demaniali ottenuti in concessione sarebbero stati funzionali all'attivita' di carico-scarico e movimentazione di merci, come tali classificabili in E/1 e quindi esenti dall'ICI.

Proposto appello da parte del Comune di Trieste, la CTR del Friuli Venezia-Giulia con sentenza in data 30.7.2014, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la legittimita' dell'avviso di accertamento. Rilevava invero che nell'anno 2005, cui si riferisce l'avviso di accertamento, l'immobile oggetto della vertenza era pacificamente accatastato in A/10, C/2 e D/8. Inoltre riteneva che non potevano essere accatastati in E/1 tutti gli immobili rientranti nei beni demaniali gestiti dall'Autorita' Portuale potendo avere anche destinazioni commerciali ed industriali diverse. Rilevava inoltre che il classamento del bene doveva essere discusso in un diverso giudizio promosso nei confronti dell'Agenzia per il Territorio o dal proprietario del bene (Autorita' Portuale) mentre il Comune ha solo il compito di verificare la categoria ed il valore catastale del bene oggetto del tributo e su queste basi effettuare la liquidazione.

Avverso detta sentenza la (XXXXX) s.r.l. proponeva Ricorso per Cassazione articolato in quattro motivi cui resisteva controparte con controricorso ove proponeva altresi' ricorso incidentale condizionato articolato in due motivi.

Entrambe le parti depositavano memorie ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso rubricato "Violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 7, lettera b) e del Decreto Legge n. 262 del 2006, articolo 2, commi 40 e s.s. in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3" parte ricorrente censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso l'esenzione ICI ex articolo 7, comma 1, lettera b) atteso che detta statuizione si fondava sull'erroneo presupposto che le aree controverse fossero gia' accatastate. Al contrario emergeva dall'atto impositivo che le aree in esame non avessero nelle annualita' considerate ne' una classificazione catastale ne' una rendita attribuitai tanto che il Comune si era basato su una rendita presunta costituente la media di categorie catastali eterogenee. Peraltro riteneva che fosse rilevante anche la mera classificabilita' per cui tali aree andavano classificate in categoria E1(stazioni per servizi di trasporto terrestri e marittimi).

Con il secondo motivo di ricorso rubricato "Violazione e/o falsa applicazione della L. 28 gennaio 1994, n. 84, articoli 6 e 18, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3" parte ricorrente deduceva che la statuizione della sentenza di secondo grad9 secondo cui "appare pertanto irreale la possibilita' di accatastamento in E/1 di tutti gli immobili tout court rientranti nei beni demaniali gestiti dall'Autorita' Portuale' non teneva conto della normativa che disciplina il demanio portuale e le finalita' di sviluppo dei traffici portuali cui la legge impone di ispirare l'utilizzo di qualsiasi manufatto detenuto da un concessionario.

Con il terzo motivo di ricorso rubricato "Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 4, omessa pronuncia sulla specifica eccezione di cui al n. 2 dell'atto di ricorso, riproposta in appello" parte ricorrente deduceva che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione proposta in primo grado e riproposta in appello, circa la violazione degli articoli 120 dell'allegato VIII al Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947; violazione e/o falsa applicazione dei decreti del Commissario Generale del Governo per il Territorio di Trieste n. 29/1955; violazione e/o falsa applicazione degli articoli 4, 5 e 9, allegato VII e del Decreto Legge n. 29 del 1959, articolo 7.

Tali disposizioni assicurano all'interno del Porto Franco l'esenzione da dazi doganali, tasse o altri gravami di effetto equivalente ad eccezione del pagamento di diritti che rappresentano il corrispettivo dei servizi effettivamente prestati.

Con il quarto motivo di ricorso rubricato "Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 4, omessa pronuncia sulla specifica eccezione di cui al n. 1 dell'atto di ricorso, riproposta in appello" parte ricorrente deduceva che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione proposta in primo grado e riproposta in appello, circa la violazione del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 5, comma 4 vigente ratione temporis nell'anno di imposizione" in quanto l'avviso di accertamento si fonda su una norma di legge abrogata nel 2006.

I primi due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati. Oggetto del contendere e' la tassabilita' o meno dell'area portuale demaniale – utilizzata dalla societa' imprenditrice "terminalista", concessionaria del suolo, per le attivita' di movimentazione, deposito, imbarco e sbarco di merci. La tesi sostenuta da parte ricorrente e' che, essendo l'area portuale classificabile nella categoria El che include "stazioni per servizi di trasporto terrestri marittimi ed aerei" troverebbe applicazione il regime esonerativo previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera b), che riconosce l'esenzione dell'imposta ai "fabbricati classificati o classificabili nelle categoria catastali da E1 a E9". Tale qualificazione nel gruppo E e' propria di quegli immobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri ecc..).con una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale che li rendono sostanzialmente incommerciabili e estranei ad ogni logica di commercio e di produzione industriale. Una conferma di tale impostazione e' data della L. n. 262 del 2006, articolo 2, comma 40, a tenore del quale "Nelle unita' immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale".

Sul punto il giudice d'appello in primo luogo esclude l'esenzione ICI per le aree in questione sul rilievo che "l'immobile era pacificamente accatastato in A/10, C/2 e D/8" mentre tale circostanza risulta palesemente contraddetta dal fatto che, proprio per la mancanza di un accatastamento di detti beni, l'ICI era stata calcolata mediante l'applicazione di una rendita presunta.

Dopo aver negato per tale ragione l'esenzione ICI, tuttavia, la sentenza di appello introduce una ulteriore ratio decidendi idonea ad autonomamente sorreggere la decisione data dalla effettiva corrispondenza degli immobili in questione a categorie non-E', con conseguente inapplicabilita' dell'esenzione Ici Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 7, comma 1, lettera b).

Quest'ultima ratio, in materia di imposizione Ici delle aree portuali, si fonda sul âEuro˜criterio di funzione (attivita' imprenditoriale e commerciale) e non sul âEuro˜criterio di ubicazione. Secondo detta impostazione, per un corretto censimento catastale dell'area portuale non puo' essere utilizzato il criterio formale ed astratto della localizzazione che viene prospettato dalla ricorrente ma e' necessario accertare se lo svolgimento dell'attivita' del terminalista venga esercitata secondo parametri imprenditoriali. A riguardo e' irrilevante che le attivita' "portuali" siano di pubblico interesse. L'interesse generale allo svolgimento dell'attivita' non esclude che quest'ultima sia esercitata secondo criteri economici tipici dell'impresa commerciale.

Tale interpretazione si inscrive nel piu' recente orientamento della S.C. (Cass.10031/2017, 1369/2017,20259/2017, 20026/2015; da ultimo Cass., Sez. 5. N. 10674/2019), formatasi proprio con riferimento alle aree portuali scoperte e coperte, che ha avuto modo di tenere distinto il fenomeno dell'impresa esercente attivita' portuale (quindi, lucrativa) dallo svolgimento di un servizio pubblico che e' proprio, nell'attuale fase, dell'autorita' di vigilanza del settore.

Cio' in quanto, sempre secondo quanto affermato da questa Corte, "la L. 28 gennaio 1994, n. 84, eliminando la riserva, a favore delle compagnie portuali e dei gruppi portuali, delle operazioni di sbarco, di imbarco e di maneggio delle merci, in attuazione sia del principio della liberta' di iniziativa economica ex articolo 41 Cost., comma 1, sia del principio comunitario di libera concorrenza, ha imposto la trasformazione in societa' delle compagnie e dei gruppi portuali "per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali" (L. 28 gennaio 1994, n. 84, articolo 21, comma 1, lettera a).."(Cass. n. 7651/06).

L'esercizio da parte della compagine sociale ricorrente in forma concorrenziale dell'attivita' commerciale comporta il necessario utilizzo dei siti demaniali dati in concessione senza i quali non- potrebbero svolgersi tutte quelle operazioni (carico, scarico, stoccaggio ecc) destinate al servizio portuale.

Lo sfruttamento dell'area da parte di un operatore commerciale in forma privatistica ed esclusiva, non puo' non avere incidenza in tema di ICI in quanto cio' che conta ai fini dell'imposizione e' che l'area in considerazione sia suscettibile di costituire un'autonoma unita' immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito.

La CTR, nell'aver valorizzato, per escludere l'agevolazione ICI, le caratteristiche e la destinazione commerciale degli immobili, ha fatto una corretta applicazione della normativa e dei principi giurisprudenziali sopra esposti.

Non puo' invece ritenersi che, come sostenuto da parte ricorrente nella memoria ex articolo 378 c.p.c., trovi nella specie applicazione lo ius superveniens costituito dalla L. 27 dicembre 2017 n. 205 (c.d. legge di bilancio 2018) secondo cui le aree scoperte dei porti di competenza delle Autorita' di sistema portuale adibite alle operazioni ed ai servizi portuali, nonche' i depositi ivi ubicati strettamente funzionali ai servizi portuali, sono immobili da censire in catasto nella categoria E/1 anche se affidati in concessione a privati.

La normativa de qua invero si applica dall'1 gennaio 2020 (v.Cass. 4607/18) e pertanto non e' applicabile alla fattispecie per cui e' processo.

I restanti motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente, sono del pari infondati.

Ed invero il ricorrente lamenta con tali censure la violazione dell'articolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle eccezioni proposte nel ricorso introduttivo e "riproposte in appello" con la seguente formula: "restano fermi tutti i motivi di censura gia' dedotti dalla Santandrea che si intendono qui integralmente riportati ai fini della decisione da parte di codesta ctr".

Tale formula non concreta una valida riproposizione in appello della questione.

Ed, invero, deve ritenersi che " Il generico richiamo al contenuto degli scritti difensivi di primo grado non e' idoneo a manifestare la volonta' della parte di sottoporre nuovamente al giudice del gravame tutte le domande non accolte in primo grado e, quindi, a ritenere assolto l'onere previsto dall'articolo 346 c.p.c. di specifica riproposizione in appello di quelle domande, a pena di rinuncia alle stesse(Cass. Sez. 1 -, n. 20520/2018; Cass. Sez. 6-5, n. 12191/2018).

Il ricorso incidentale condizionato deve ritenersi assorbito dal rigetto del ricorso principale.

Conclusivamente, il ricorso principale va rigettato mentre quello incidentale e' assorbito.

La regolamentazione delle spese del giudizio, disciplinata come da dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.

condanna il ricorrente principale al pagamento al pagamento delle spese del giudizio di legittimita' che liquida in Euro 1800,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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