Cassazione, sentenza n. 27114 del 23/10/2019

Sentenza n. 27114 del 23/10/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
27114
Data
23/10/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il Comune contestava l’omesso versamento e l’omessa dichiarazione ICI per un immobile che la contribuente qualificava come pertinenza dell’abitazione principale; i giudici di merito avevano riconosciuto l’esenzione. La Cassazione ha affermato che il vincolo pertinenziale deve essere evidenziato nella dichiarazione e non può essere dedotto per la prima volta impugnando l’atto impositivo: l’omissione preclude quindi la contestazione della tassazione. Accolto il ricorso comunale, la sentenza è stata cassata e la domanda originaria della contribuente rigettata nel merito.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

(XXXXX) impugnava dinanzi alla CTP di Lucca l'avviso di accertamento notificatole dal Comune di Capannori per omesso versamento ed omessa dichiarazione ICI per l'anno 2008 in relazione ad un immobile sito nel Comune.

A sostegno del ricorso l'istante assumeva di avere diritto all'esenzione relativa alla prima casa e pertinenze di cui al Decreto Legge n. 93 del 2008.

La CTP di Lucca, con sentenza n. 87/4/12, accoglieva il ricorso.

Interposto appello da parte del Comune di Capannori, la CTR della Toscana, con sentenza in data 23.1.2014, rigettava il gravame ritenendo che l'immobile in questione fosse una pertinenza dell'abitazione principale, e che per detto immobile non vi fosse, proprio perche' pertinenziale, alcun obbligo di dichiarazione.

Avverso detta pronuncia il Comune di Capannori proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi. La parte intimata non si costituiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, rubricato "Violazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 per falsa applicazione di norme di diritto e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti in relazione al Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articoli 1, 2 e 3, al Decreto Legge n. 93 del 2008, articolo 1, agli articoli 817 e 2697 c.c.. Sulla omessa denuncia dell'immobile e omessa prova della natura di pertinenza", parte ricorrente deduceva che erroneamente la CTR aveva ritenuto l'immobile per cui e' processo pertinenza dell'abitazione principale della ricorrente, senza che fosse stata provata la ricorrenza dei presupposti di cui all'articolo 817 c.c..

Con il secondo motivo di ricorso, rubricato "Violazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 per falsa applicazione di norme di diritto e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti in relazione al Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, articolo 1, all'articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 10, comma 4. Sulla omessa dichiarazione della pertinenza", parte ricorrente deduceva l'erroneita' della sentenza impugnata laddove aveva ritenuto che la contribuente non fosse tenuta a dichiarare l'immobile. Aggiungeva che il mancato esame da parte del giudice di merito dell'eccezione di mancata dichiarazione del possesso di una pertinenza integrava il vizio di omesso esame di un punto decisivo per la controversia.

Con il terzo motivo di ricorso, rubricato "Violazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 per falsa applicazione di norme di diritto e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti in relazione all'articolo 14 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili del Comune di Capannori approvato con deliberazione di c.c. n. 20 del 15.5.2006", parte ricorrente deduceva che la CTR non aveva valutato che i contribuenti devono presentare la dichiarazione entro il termine del 31 luglio dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso dell'immobile, cosa che la contribuente aveva omesso di fare.

I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati.

A prescindere dal rilievo che la CTR ha ritenuto la sussistenza della natura pertinenziale dell'immobile per cui e' processo sulla scorta della mera affermazione della contribuente, e' preliminare il fatto che la CTR non ha ritenuto necessaria la relativa dichiarazione, peraltro facendo richiamo ad una causa di esenzione dall'obbligo dichiarativo nel caso di specie inconferente, non trattandosi di esenzione Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ex articolo 7.

A riguardo questa Corte ha, invece, affermato che "In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), al contribuente che non abbia evidenziato nella dichiarazione l'esistenza di una pertinenza non e' consentito contestare l'atto con cui l'area asseritamente pertinenziale viene assoggettata a tassazione, deducendo solo nel giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialita'." (vedi Sez. 6 -5, Ordinanza n. 13017 del 24/07/2012 (Rv. 623398) ed in motivazione da ultimo Cass. n. 9790 del 2017; n. 2901 del 2017; n. 6139 del 2016; Cass. n. 25027 del 2009 e n. 19639 del 2009; Cass. Sez. 5, n. 27573/2018).

Pertanto, ritenuto che la dichiarazione da parte del contribuente dell'immobile sia adempimento necessario ed ineludibile al fine di valutare le caratteristiche del bene, non avendo la contribuente provveduto alla dichiarazione del bene in esame, la mancanza di tale adempimento preclude la contestazione dell'atto con cui l'area asseritamente pertinenziale viene assoggettata a tassazione.

Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto ex articolo 384 c.p.c., il ricorso originario puo' essere deciso nel merito con il suo rigetto.

Le spese inerenti ai giudizi di merito vanno compensate tra le parti, in ragione dell'avvenuto consolidarsi della giurisprudenza di legittimita' in ordine alla rilevanza dell'onere dichiarativo del contribuente in epoca successiva alla proposizione del ricorso. Del pari vanno compensate le spese di legittimita' in ragione della peculiarita' delle questioni trattate e dell'esito dei giudizi di merito.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario proposto dalla contribuente; compensa tra le parti le spese inerenti ai giudizi di merito nonche' al giudizio di legittimita'.

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