Cassazione, sentenza n. 27102 del 23/10/2019
Sentenza n. 27102 del 23/10/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 27102
- Data
- 23/10/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società contestava il recupero delle accise sul gasolio fornito a imbarcazioni da diporto, sostenendo che ricorressero le condizioni agevolative connesse al noleggio dei natanti. La CTR aveva invece rilevato la mancata prova dei contratti di noleggio; la Cassazione ha giudicato non decisivo il contestato richiamo a una consulenza penale e non specifiche le doglianze sulla documentazione, poiché i relativi atti non erano stati adeguatamente indicati o trascritti. Ritenuta comprensibile la motivazione della sentenza d’appello, la Corte ha rigettato il ricorso.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 172/18/11 del 16/06/2011, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania (hinc CTR) respingeva l'appello proposto dalla (XXXXX) s.p.a. (hinc (XXXXX)) avverso la sentenza n. 318/03/06 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania (hinc CTP), che aveva, a sua volta, respinto l'impugnazione della societa' contribuente nei confronti dell'avviso di pagamento per omesso versamento delle accise sugli oli minerali per gli anni 2003 e 2004.
1.1. Come si evince dalla sentenza della CTR: a) l'avviso di pagamento riguardava il gasolio utilizzato quale carburante per imbarcazioni da diporto; b) la CTP respingeva il ricorso proposto dalla (XXXXX); c) avverso la sentenza della CTP, la societa' contribuente proponeva appello.
1.2. La CTR motivava il rigetto dell'appello evidenziando che: a) l'appellante non aveva provato "che negli appositi memorandum fossero stati annotati tutti gli estremi dei natanti oggetto del rifornimento di carburante" e, quindi, se detti natanti "operassero sotto contratto di noleggio e quindi si trovassero nelle condizioni previste dalla normativa per godere delle agevolazioni fiscali", essendo escluso che potessero beneficiare di dette agevolazioni le imbarcazioni private da diporto; b) l'assoluzione del legale rappresentante della societa' contribuente nel giudizio penale non faceva "venire meno l'evasione dell'imposta in relazione alla quantita' di carburante indicato dal CTU, come ricalcolata dall'Ufficio", non essendo stato provato nemmeno in quel giudizio, cosi' come in appello, che "i natanti forniti fossero in possesso del contratto di noleggio".
2. Avverso la sentenza della CTR la (XXXXX) proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
3. L'Agenzia delle Dogane resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso la (XXXXX) deduce la violazione dell'articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denunciando il difetto assoluto di motivazione della sentenza, fondata su di una consulenza tecnica d'ufficio mai prodotta in giudizio e nemmeno espletata in sede penale.
2. Il motivo e' inammissibile.
2.1. Il riferimento della sentenza impugnata alla consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede penale non fa parte della ratio decidendi, avendo la CTR fondato la propria decisione essenzialmente sul difetto di prova che il carburante sia stato fornito ad imbarcazioni da diporto prive del contratto di noleggio e speso il riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede penale unicamente per giustificare la riduzione della pretesa operata in autotutela dall'Ufficio.
3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'apparenza della motivazione della CTR e l'omessa valutazione delle prove, richiamando altresi' l'articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziandosi che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto della documentazione prodotta dalla ricorrente in appello.
4. Il motivo e' inammissibile per difetto di specificita';
4.1. La (XXXXX) avrebbe dovuto non solo dimostrare l'intervenuto deposito della documentazione di cui la CTR non avrebbe tenuto conto (l'atto di appello, con il quale si chiede l'ammissione della documentazione, contiene in calce unicamente una riserva alla produzione di nuovi documenti, ma non v'e' indicazione dei documenti effettivamente depositati), ma soprattutto trascrivere e allegare, quanto meno a titolo esemplificativo, i documenti dai quali si evinca la effettiva sussistenza dei contratti di noleggio.
4.2. In difetto di tale produzione e' preclusa alla Corte ogni valutazione in ordine alla rilevanza e decisivita' dei documenti il cui esame il giudice di appello avrebbe omesso.
5. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'articolo 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che la sentenza della CTR non indicherebbe le ragioni giuridiche poste a fondamento della decisione, ne' sarebbero stati indicati i precedenti conformi alla questione trattata, con conseguente inintelligibilita' del procedimento logico che ha condotto il giudice alla decisione.
5.1. Nel contesto del motivo, la ricorrente si sofferma, altresi', sull'esame della sentenza della CTP e afferma che il processo verbale di constatazione, sul quale si fonda il provvedimento impositivo, sarebbe stato smentito in sede di procedimento penale e non sarebbe comunque eseguibile con riferimento alle sanzioni.
6. Il motivo e' in parte infondato e in parte inammissibile;
6.1. Il motivo e' infondato nella parte in cui rileva la mancanza delle ragioni giuridiche della decisione e dei precedenti conformi. In realta', la CTR ha chiaramente argomentato la propria opinione, fondando la decisione sulla assenza di prove del noleggio delle imbarcazioni da diporto cui e' stato ceduto il carburante; ne' sono necessari l'indicazione specifica delle norme di legge applicate (Cass. n. 766 del 14/01/2013; Cass. n. 27890 del 24/11/2008) e il riferimento a precedenti conformi (la disposizione richiamata, infatti, recita "anche" con riferimento a precedenti conformi).
6.2. Il motivo e' inammissibile per il resto, atteso che le questioni sollevate (processo verbale di constatazione smentito in sede penale; eseguibilita' delle sanzioni) non sono state trattate dalla sentenza impugnata.
7. In conclusione il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della societa' contribuente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di Euro 64.783,00.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 7.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.
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