Cassazione, sentenza n. 27103 del 23/10/2019

Sentenza n. 27103 del 23/10/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
27103
Data
23/10/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava una sanzione amministrativa per opere eseguite in prossimità della linea doganale senza preventiva autorizzazione; la CTR l’aveva annullata richiamando l’assoluzione penale pronunciata sui medesimi fatti. La Cassazione ha distinto l’illecito doganale dalle fattispecie penali contestate e ha escluso sia l’operatività del principio di specialità sia un’efficacia automatica del giudicato penale nel giudizio tributario. Poiché la CTR aveva recepito acriticamente l’assoluzione senza confrontarla con le prove dell’Ufficio, la sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 54/07/11 del 19/10/2011, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia (hinc CTR) accoglieva l'appello proposto dalla (XXXXX) s.r.l. e dal socio (XXXXX) avverso la sentenza n. 51/01/10 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari (hinc CTP), che aveva respinto l'impugnazione della societa' contribuente e del socio (XXXXX) nei confronti dell'ordinanza ingiunzione emessa dall'Agenzia delle Dogane per violazione del Decreto Legislativo 8 novembre 1990, n. 374, articolo 19.

1.1. Come si evince dalla sentenza della CTR: a) l'ordinanza ingiunzione era stata emessa il 24/01/2007 in ragione dell'esecuzione sul suolo pubblico e in prossimita' della linea doganale di opere non autorizzate dal direttore dell'Agenzia delle Dogane di Bari; b) la CTP respingeva il ricorso proposto dai contribuenti; c) avverso la sentenza della CTP, la (XXXXX) s.r.l. e (XXXXX) presentavano appello.

1.2. La CTR motivava l'accoglimento dell'appello evidenziando che sia il legale rappresentante della societa' ricorrente che il socio erano stati assolti per gli stessi fatti riferiti alla violazione sopra menzionata, sicche', non sussistendo il fatto, non poteva nemmeno applicarsi la sanzione amministrativa, che risultava "priva del principio di legalita', cosi' come espressamente sancito dall'articolo 23 della Costituzione della repubblica Italiana".

2. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Dogane proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

3. La (XXXXX) s.r.l. e (XXXXX) resistevano con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va pregiudizialmente rigettata l'eccezione di inammissibilita' del ricorso per tardivita' formulata dai controricorrenti.

1.1. Invero, il ricorso per cassazione e' stato passato per la notificazione in data 03/12/2012 e, cioe', entro il termine lungo di un anno e quarantasei giorni (decorrente dalla data del deposito della sentenza, che scadeva in data 04/12/2012), non avendo alcun rilievo, ai fini del computo della tempestivita' del ricorso, la data di effettiva ricezione della notificazione da parte dei controricorrenti.

1.2. Va, infatti, evidenziato che, trattandosi di giudizio instaurato prima del 04/07/2009, il termine lungo va determinato in un anno (oltre al computo del periodo feriale) e non gia' in sei mesi.

2. Sempre in via pregiudiziale va rilevato che il palese difetto di giurisdizione del Giudice Tributario (cfr. Cass. S.U. n. 7936 del 29/03/2013) non puo' essere rilevato nel presente giudizio atteso che la decisione implicita sulla giurisdizione della CTP non e' stata impugnata da alcuna delle parti sul punto specifico, con conseguente formazione del giudicato interno (tra le tante, Cass. S.U. n. 27531 del 20/11/2008; Cass. S.U. n. 2067 del 28/01/2011; Cass. n. 19792 del 28/09/2011; Cass. n. 6966 del 20/03/2013; Cass. S.U. n. 9693 del 22/04/2013).

3. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle Dogane deduce la violazione del Decreto Legislativo n. 374 del 1990, articolo 19, dell'articolo 1161 codice navale e dell'articolo 734 c.p., evidentemente in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che la sanzione amministrativa per mancata richiesta della preventiva autorizzazione all'effettuazione di opere in prossimita' della linea doganale riguarda una condotta distinta ed autonoma da quella penalmente sanzionata, con conseguente inoperativita' del principio di specialita' di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, articolo 9.

4. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, articolo 1 e dell'articolo 23 Cost., evidentemente in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che nella specie non v'e' stata alcuna violazione del principio della riserva di legge, essendo la sanzione comminata prevista da una norma di legge. Ne' puo' ritenersi che le opere siano state realizzate in data antecedente all'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 374 del 1990, atteso che il divieto previsto dal menzionato Decreto Legislativo n. 374 del 1990, articolo 19 riproduce il del (Testo unico sulla legge doganale – TULD) Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articolo 13.

5. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 654 c.p.p., sempre in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi l'autonomia del giudizio tributario rispetto al giudizio penale.

6. I tre motivi possono essere unitariamente esaminati in ragione della loro connessione e sono complessivamente fondati nei limiti appresso indicati.

6.1. Il Decreto Legislativo n. 374 del 1990, articolo 19, comma 1, prevede il divieto di eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o di stabilire manufatti galleggianti in prossimita' della linea doganale e nel mare territoriale, nonche' di spostare o modificare le opere esistenti, senza l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale. La violazione del divieto di cui si e' detto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa, cosi' come avvenuto nel caso di specie.

6.2. La CTR ha evidenziato che, con riferimento al medesimo fatto oggetto della controversia (esecuzione di opere in prossimita' della linea doganale senza la prescritta autorizzazione), il legale rappresentante della (XXXXX) s.r.l. e il socio sono stati assolti in sede penale perche' il fatto non sussiste. Non sussistendo il fatto, non potrebbe trovare applicazione la sanzione amministrativa, che "risulta priva del principio di legalita'" di cui all'articolo 23 Cost..

6.3. In realta', le condotte previste dall'articolo 1161 codice navale (occupazione abusiva di spazio demaniale) e dall'articolo 734 c.p. (distruzione o deturpamento di bellezze naturali) sono del tutto autonome e distinte dalla condotta prevista dal Decreto Legislativo n. 374 del 1990, articolo 19, che punisce unicamente la mancata richiesta della preventiva autorizzazione dell'Autorita' Doganale per le opere eseguite in prossimita' della linea doganale.

6.4. Ne consegue l'inapplicabilita' del principio di specialita' di cui alla L. n. 689 del 1981, articolo 9 e la contemporanea applicabilita' sia delle sanzioni penali che della sanzione amministrativa (Cass. n. 21502 del 30/11/2012). Invero, "ai fini dell'operativita' del principio di specialita' di cui all'articolo 9 non e' sufficiente che l'imputazione penale e l'incolpazione amministrativa riguardino lo stesso fatto storico poiche' il rapporto di identita' deve intercorrere tra fattispecie legali e che ai fini dell'operativita' del principio occorre che vi sia un rapporto di identita' nel senso che la fattispecie costituente infrazione amministrativa sia identica a quella prevista dalla norma incriminatrice penale ovvero ne costituisca parte integrante" (cosi' Cass. n. 3535 del 07/03/2012, in motivazione).

6.5. In proposito, il richiamo all'articolo 23 Cost., che istituisce la riserva di legge in materia tributaria, e' del tutto inconferente, sia perche' trattasi di sanzione amministrativa di natura non tributaria, sia perche' la sanzione e' espressamente prevista da una disposizione di legge.

6.6. Ne' puo' ritenersi che, nel processo tributario, il giudicato penale abbia una diretta efficacia, stante l'autonomia dei due giudizi. Invero, "nessuna automatica autorita' di cosa giudicata puo' attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorche' i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l'accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 7, comma 4, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per se' inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna; ne consegue che il giudice tributario non puo' limitarsi a rilevare l'esistenza di una sentenza penale definitiva in materia di reati fiscali, recependone acriticamente le conclusioni assolutorie, ma, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (articolo 116 c.p.c.), deve procedere ad un suo apprezzamento del contenuto della decisione, ponendolo a confronto con gli elementi di prova acquisiti al giudizio" (cosi' Cass. n. 28174 del 24/11/2017; si vedano, altresi', Cass. n. 16262 del 28/06/2017; Cass. n. 8129 del 23/05/2012).

6.7. Nella specie la CTR si e' limitata ad applicare acriticamente il giudicato penale, senza alcuna valutazione dello stesso alla luce degli elementi probatori forniti dall'Ufficio.

6.8. La sentenza impugnata va, dunque, cassata affinche' il giudice del rinvio provveda a riconsiderare gli effetti del giudicato penale alla luce dei principi di diritto piu' sopra enunciati.

7. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia, anche con riferimento ai motivi ritenuti assorbiti, e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

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