Cassazione, sentenza n. 27092 del 23/10/2019
Sentenza n. 27092 del 23/10/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 27092
- Data
- 23/10/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Un credito austriaco per dazi, IVA e interessi era stato riscosso in Italia mediante cartella nell’ambito dell’assistenza reciproca tra Stati membri. La Corte distingue le contestazioni sul titolo estero, riservate alle autorità dello Stato in cui è sorta l’obbligazione, dai vizi della procedura italiana di riscossione, sindacabili dal giudice italiano; l’amministrazione nazionale può procedere sulla base delle attestazioni contenute nella richiesta dello Stato creditore. Poiché le censure sulla notifica del titolo estero erano anche prive di adeguata specificità, il ricorso è rigettato con condanna alle spese.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'amministrazione finanziaria austriaca aveva richiesto, nell'ambito del regime di assistenza reciproca tra Stati membri dell'Unione in materia di recupero dei crediti erariali, l'intervento dell'autorita' italiana per il recupero di un credito relativi a dazi doganali, Iva e interessi di mora; l'amministrazione doganale interna, in esecuzione della richiesta, aveva provveduto alla notifica di un avviso bonario e di una successiva cartella di pagamento; avverso il suddetto atto aveva proposto ricorso il contribuente; la Commissione Tributaria Provinciale di Livorno aveva declinato la propria competenza in favore della Commissione Tributaria di Roma che, a seguito della riassunzione del processo, aveva rigettato il ricorso; avverso la suddetta pronuncia aveva proposto appello il contribuente.
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello, in particolare, dopo avere precisati i criteri di riparto di giurisdizione tra l'autorita' giudiziaria dello Stato richiedente e quella dello Stato adito per la richiesta di assistenza reciproca ed evidenziato che non potevano essere prospettate questioni di merito relative alla sussistenza della pretesa impositiva, accertava la regolarita' della notifica della cartella di pagamento e della sua riferibilita' all'organo amministrativo titolare del potere di emetterla.
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso il contribuente affidato a due motivi di censura, illustrato con successiva memoria, cui ha resistito l'Agenzia delle Dogane con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 69 del 2003, articoli 5 e 6 e del Decreto Ministeriale n. 179 del 2005, articoli 9 e 10, per non avere verificato se l'amministrazione doganale, richiesta di assistenza da parte dell'autorita' di altro Stato dell'Unione per il recupero di un credito erariale, aveva controllato che il titolo esecutivo, posto a base della pretesa, era stato notificato al contribuente.
Con il secondo motivo si censura la sentenza ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per avere reso una motivazione apparente in ordine alla questione della regolare notifica del titolo esecutivo del Paese richiedente.
I motivi, che possono essere esaminati unitamente, in quanto riguardano la questioni dei limiti di accertamento del giudice interno, sono infondati.
Dall'esame del contenuto del motivo in esame, invero, non risulta in alcun modo specificato, in violazione del principio di autosufficienza, in quale atto difensivo del giudizio di secondo grado la questione era stata prospettata, limitandosi unicamente a segnalare che, nel ricorso introduttivo di primo grado era stata contestata la violazione delle norme poste a presidio della corretta esecuzione, nella stato richiesto, della pretesa tributaria dello stato richiedente, senza ulteriore specificazione.
In ogni caso, si osserva che questa Corte (Cass. civ., 11 aprile 2018, n. 8931) ha precisato che la normativa italiana che legittima l'attivita' di reciproca assistenza nella riscossione trova riferimento principalmente nel Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 6, che ha recepito la Direttiva 2001/44/CE del Consiglio di Europa.
In base a tale normativa le contestazioni rilevabili, collegate alle irregolarita' formali del procedimento di riscossione di un credito estero, possono essere soltanto quelle relative all'attivita' amministrativa finanziaria che procede (in questo caso italiana) e non quelle riconducibili alle sequenze procedimentali compiute all'estero sicche' le contestazioni inerenti l'esistenza o l'ammontare del credito tributario devono invece essere risolte dal giudice nazionale dello Stato ove e' sorta l'obbligazione tributaria.
In tal senso risulta costantemente orientata la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. U., 17 gennaio 2006, n. 760) la quale ha avuto modo di precisare che il criterio fatto proprio dal Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 69, articolo 6, di attuazione della direttiva comunitaria 2001/44/CE, riserva alle autorita' del Paese richiedente il compito di accertare la sussistenza dei crediti per imposte dovute in quel Paese, e quindi anche quello di pronunciarsi in ordine all'eventuale prescrizione del debito stesso; qualora peraltro, l'autorita' del Paese richiedente si avvalga della facolta' di rivolgersi a quella italiana per la riscossione dell'imposta, l'autorita' italiana deve procedere in conformita' alla legge italiana, e quindi mediante la notificazione della cartella esattoriale, la cui impugnazione, trattandosi di un atto emesso da un'autorita' italiana e regolato dalla legge italiana, deve aver luogo dinanzi al giudice italiano.
Detto orientamento e' a tutt'oggi seguito (Cass. civ., 12 settembre 2014, n. 19283) essendosi ribadito che "in materia di crediti per tributi sorti negli Stati membri della Comunita' Europea, le condizioni previste dall'articolo 346 bis c.p.c., comma 2, lettera b), ("ratione temporis" applicabile) non vanno accertate dall'Amministrazione italiana prima di procedere ad esecuzione forzata, ma devono essere solo attestate nella richiesta di assistenza reciproca avanzata dalla Amministrazione finanziaria dello Stato che ha emesso il titolo esecutivo, sicche', ove la richiesta contenga l'indicazione della data di esigibilita' del credito, la dichiarazione di non contestazione del credito e del titolo esecutivo nello Stato emittente, nonche' quella del mancato integrale recupero del credito in quello Stato malgrado l'azione esecutiva in esso intrapresa, l'Amministrazione italiana puo' dare corso all'azione di recupero, fermo restando che le contestazioni concernenti il merito dei suddetti elementi vanno indirizzate all'organo competente dello Stato creditore, poiche' riguardano il titolo esecutivo estero e non la procedura di riscossione del credito in Italia".
Parte ricorrente, peraltro, si limita a precisare che la data di notifica del titolo esecutivo, (..), per tabulas, risulta stata omessa completamente, senza assolvere all'onere di specificita'.
Correttamente, pertanto, il giudice del gravame ha ritenuto di dovere limitare la verifica alla sola questione inerente alla legittimita' della cartella di pagamento, in particolare alla regolarita' della notifica e corretta formale della medesima.
In conclusione, i motivi sono infondati, con conseguente rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. Sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti della ricorrente del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessive Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti del ricorrente del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.
Domande frequenti
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