Cassazione, sentenza n. 21779 del 9/10/2020
Sentenza n. 21779 del 09/10/2020
La controversia riguardava recuperi per gli anni 2003 e 2004 relativi, tra l’altro, a costi indebitamente dedotti, fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, detrazione e rimborsi IVA, con sanzioni e interessi; la CTR aveva parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate. In pendenza dei ricorsi principale e incidentale, la società ha documentato la regolare definizione agevolata della lite e il pagamento della prima rata. La Cassazione, senza esaminare i motivi, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, lasciando le spese dell’intero processo a carico di chi le ha anticipate.
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