Cassazione, sentenza n. 21779 del 09/10/2020
Sentenza n. 21779 del 09/10/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 21779
- Data
- 09/10/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava recuperi per gli anni 2003 e 2004 relativi, tra l’altro, a costi indebitamente dedotti, fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, detrazione e rimborsi IVA, con sanzioni e interessi; la CTR aveva parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate. In pendenza dei ricorsi principale e incidentale, la società ha documentato la regolare definizione agevolata della lite e il pagamento della prima rata. La Cassazione, senza esaminare i motivi, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, lasciando le spese dell’intero processo a carico di chi le ha anticipate.
Testo della pronuncia
L'Ufficio di Pesaro – sulla base di un p.v.c. emesso il 9.9.2005, nonche' di un diverso p.v.c. emesso il 25.1.2006 dalla Guardia di Finanza di Pesaro – notifico' a (—) s.r.l. un avviso di accertamento e di irrogazione di sanzioni in data 10.10.2007, in relazione agli anni 2003 e 2004, contestando alla societa', tra l'altro, indebita deduzione di spese e costi, nonche' contestando alla societa' emissione di fatture per operazioni soggettivamente e l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, cosi' recuperando a tassazione maggiore imponibile ai fini IRPEG e negando la detraibilita' dell'IVA relativa e la legittimita' dei rimborsi per crediti IVA richiesti o utilizzati in compensazione, con conseguenti sanzioni ed interessi. Impugnato detto avviso dalla societa', la C.T.P. di Pesaro lo accolse con sentenza del 7.4.2008, annullando l'atto impositivo. Con successiva sentenza del 15.6.2011, la C.T.R. delle Marche accolse pero' parzialmente l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, riformando la prima decisione in relazione alla indebita deduzione dei costi per fideiussione, degli abbuoni passivi e dei costi relativi a sconti su vendite, confermandola nel resto e compensando le spese.
(—) s.r.l. in liquidazione ricorre ora per cassazione, sulla base di sei motivi, cui resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate, che ha pure proposto ricorso incidentale, affidato a tre motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 – Non mette conto illustrare i motivi di ricorso in quanto la societa' ricorrente, in data 19.11.2019, ha depositato la documentazione concernente la definizione agevolata della controversia tributaria pendente, tempestivamente proposta il 21.5.2019 ai sensi del Decreto Legge n. 119 del 2018, articolo 6, conv. in L. n. 136 del 2018, producendo anche la documentazione attestante la comunicazione dell'ente impositore circa la regolarita' della definizione stessa, stante l'intervenuto pagamento della prima rata.
1.2 – Occorre pertanto prendere atto della definizione della presente lite tributaria, con conseguente estinzione del giudizio Decreto Legislativo n. 546 del 1992, ex articolo 46 per essere cessata la materia del contendere; le spese dell'intero giudizio restano conseguentemente a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, cit..
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
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