Cassazione, sentenza n. 21663 del 08/10/2020

Sentenza n. 21663 del 08/10/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
21663
Data
08/10/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Agenzia delle Dogane chiedeva la revocazione dell’ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo precedente ricorso, relativo al cumulo di sanzione, interessi e indennità di mora per il tardivo pagamento dell’accisa sul gas metano. Deduceva come errore di fatto l’omessa pronuncia sull’istanza di rinnovazione di una notificazione asseritamente nulla. La Cassazione chiarisce che la revocazione presuppone un’erronea percezione di un fatto storico, mentre la qualificazione della notifica e delle sue conseguenze integra un errore di diritto; dichiara quindi inammissibile il ricorso.

Testo della pronuncia

Nel ricorso per revocazione – avverso ordinanza della Corte di Cassazione n. 13115/2018 – proposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i fatti di causa sono esposti come segue.

Con sentenza n. 33/23/2012 la commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l'appello proposto da (—) spa avverso la sentenza con cui la commissione tributaria provinciale di Benevento aveva rigettato, previa riunione, i ricorsi proposti dalla contribuente avverso cinque atti di contestazione e irrogazione della sanzione amministrativa di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, articolo 13, comma 1, per ritardato pagamento dell'accisa sul gas metano, oltre interessi e indennita' di mora ai sensi del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 3, comma 4.

La CTR – in particolare e per quanto di interesse – ha ritenuto non cumulabili la sanzione speciale di cui al Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 3, comma 4, con quella generale di cui al Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 13, sul rilievo che "non ha alcuna logica un sistema tributario che solo per le accise prevede due tipi di indennita' risarcitoria (interessi di mora e indennita' di mora) e una sanzione (la sanzione amministrativa tributaria)".

Avverso tale sentenza, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli proponeva ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo con cui deduceva la violazione di entrambe le norme sopra citate, ricorso notificato a mezzo del servizio postale a due differenti indirizzi: a) all'indirizzo del procuratore della societa'; b) all'indirizzo della sede legale della societa' intimata.

Nel giudizio di legittimita' – nel quale la societa' contribuente non si costituiva – l'Agenzia delle Dogane faceva presente, in sede di memoria ex articolo 380 bis 1 c.p.c., che, con riguardo alla prima notificazione, sia l'avviso di ricevimento, attestante l'avvenuta ricezione della notifica da parte del destinatario, che il plico non erano stati restituiti: e cio' sebbene dalla interrogazione del sito di (—) fosse risultato che la raccomandata non era stata recapitata in quanto il destinatario era risultato sconosciuto. Con la medesima memoria, l'ufficio chiedeva che, ritenuta la nullita' della seconda notificazione effettuata presso la sede legale della societa', la Corte di Cassazione disponesse la rinnovazione della notifica, ai sensi dell'articolo 291 c.p.c. con assegnazione di un termine perentorio per l'adempimento.

Con l'ordinanza oggetto dell'odierno ricorso per revocazione, la Corte di legittimita' dichiarava la inammissibilita' del ricorso per le seguenti ragioni: "In mancanza di una riattivazione, a cura della Agenzia delle Entrate, del processo notificatorio e dello svolgimento degli atti necessari al suo completamento nel limite di tempo pari alla meta' dei termini indicati dall'articolo 325 c.p.c. salvo circostanze eccezionali di cui si sarebbe dovuto dare prova rigorosa, il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.".

Avverso la predetta ordinanza propone l'amministrazione ricorso per revocazione, affidato ad un unico motivo.

Non si e' costituita la societa' contribuente.

RAGIONI DELLE DECISIONE

Il motivo di ricorso denuncia "Errore di fatto ai sensi dell'articolo 395 c.p.c., n. 4 – Omessa pronuncia sulla istanza di rinnovazione della notificazione nulla perche' notificata presso la sede legale della intimata".

Nella giurisprudenza di legittimita' e' costante l'affermazione secondo cui l'errore di fatto "riguarda solo l'erronea presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi fare rientrare nella previsione il vizio che, nascendo da una falsa percezione di norme che contempli la rilevanza giuridica di questi stessi fatti, integri gli estremi dell'error iuris, sia che attenga ad obliterazione; delle norme medesime, riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all'ipotesi della violazione" (Cass. ss. uu. 17.12.2017 n. 30996).

Nella presente fattispecie, gia' dalla prospettazione del motivo incentrato sulla (asserita) nullita' della notifica si evince che la ricorrente delinea una sorta di errore che integra chiaramente gli estremi dell'error iuris.

Per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, atteso che la societa' contribuente non ha svolto attivita' defensionale perche' non costituita.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

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