Cassazione, sentenza n. 21697 del 08/10/2020

Scudo fiscale - Diniego.

Tipologia
Sentenza
Numero
21697
Data
08/10/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il contribuente impugnava il diniego di opponibilità dello scudo fiscale agli accertamenti per IVA, IRPEF e IRAP, sostenendo anche l’incompetenza degli uffici e invocando una successiva assoluzione penale. La Corte ha affermato che lo scudo non preclude l’accertamento quando, prima della dichiarazione riservata, vi sia formale conoscenza dell’attività istruttoria, desumibile anche da verifiche, questionari, contraddittorio o acquisizioni pertinenti; tale apprezzamento compete al giudice di merito. Ha inoltre escluso l’utilizzabilità in cassazione della sentenza penale per riesaminare i fatti e ha rigettato il ricorso.

Massima

In materia di scudo fiscale, la presentazione della dichiarazione riservata di cui all'articolo 13 del DL 78/2009, convertito nella Legge 102/2009, non è preclusiva del potere di accertamento tributario ove il contribuente, alla data di presentazione della stessa, avesse già, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del DL 350/2001, convertito nella Legge 409/2001, formale conoscenza dell'avvio dell'attività di accertamento. Tale condizione non si esaurisce nella formale notifica di un atto, ma ricorre anche nel caso di compimento di attività, quali, tra l'altro, gli accessi, le ispezioni, le verifiche, la partecipazione al contraddittorio, l'invio e la risposta a questionari, le acquisizioni probatorie e istruttorie, che abbiano coinvolto il contribuente e si siano tradotte in atti del procedimento specifico e di contenuto pertinente, la cui valutazione è di competenza del giudice di merito, all'accertamento medesimo.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

L'Agenzia delle entrate di Latina emetteva nei confronti di (——), artista e cantante, provvedimento di diniego dell'opponibilita' dello scudo fiscale in relazione alle dichiarazioni riservate presentate Decreto Legge n. 78 del 2009, ex articolo 13 bis in ordine agli avvisi di accertamento emessi, per gli anni 2006-2008, per l'omessa presentazioni delle dichiarazioni per Iva, Irpef e Irap sul presupposto che il formale trasferimento della residenza nel Regno Unito, operato nel corso del 2006 dal contribuente, fosse in realta' fittizio.

Con ricorso il contribuente deduceva l'incompetenza dell'Agenzia procedente e l'illegittimita' del diniego opposto.

L'impugnazione era rigettata dalla CTP di Latina; la sentenza era confermata dal giudice d'appello.

(——) propone ricorso per cassazione con dieci motivi, chiedendo, in subordine, rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex articolo 267 TFUE. L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso, proponendo altresi' ricorso incidentale condizionato con un motivo.

Il contribuente deposita altresi' memoria illustrativa e sentenza penale di assoluzione irrevocabile emessa dal Tribunale di Latina.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilita' dell'intero ricorso per aver il contribuente riproposto tutte la questioni gia' oggetto del giudizio di merito, si' da mirare ad un mero nuovo apprezzamento dei fatti, e per aver denunciato la medesima questione in relazione ad una pluralita' di vizi.

Si tratta di profili, infatti, la cui incidenza e rilevanza riguarda, nel caso, le singole doglianze ma non investe, nel presente giudizio, l'integrita' del ricorso, variamente articolato.

1.1. Sempre in via preliminare, quanto alla produzione della sentenza penale di assoluzione in sede di memoria difensiva ex articolo 378 c.p.c., va osservato che il principio secondo cui, nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno e', al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, con correlativa inopponibilita' del divieto di cui all'articolo 372 c.p.c., non puo' trovare applicazione laddove la sentenza passata in giudicato venga invocata, ai sensi dell'articolo 654 c.p.p., unicamente al fine di dimostrare l'effettiva sussistenza (o insussistenza) dei fatti.

In tale evenienza, infatti, la sua astratta rilevanza potrebbe ravvisarsi soltanto in relazione all'affermazione (o negazione) di meri fatti materiali, ossia a valutazioni di stretto merito non deducibili nel giudizio di legittimita'.

Tale conclusione rileva, a maggior ragione, con riguardo alle specificita' del giudizio tributario, nel quale la sentenza penale irrevocabile non ha mai efficacia di regula iuris, cui il giudice civile deve necessariamente attenersi, vigendo, invece, le limitazioni probatorie sancite dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 7, comma 4, e potendo ivi valere anche le presunzioni, inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna (v. da ultimo Cass. n. 17258 del 27/06/2019).

Ne consegue che in questi casi va ritenuta l'inammissibilita' della produzione della sentenza penale, siccome estranea all'ambito previsionale dell'articolo 372 c.p.c. (v. Cass. n. 23483 del 19/11/2010; Cass. n. 22376 del 26/09/2017).

Non pertinenti, poi, sono i precedenti invocati in memoria che, anzi, confermano ulteriormente la suddetta conclusione (la sentenza da ultimo citata n. 14668 del 2019 definisce in termini chiari che "i documenti di cui la medesima norma di rito (372 c.p.c.) consente la produzione sono quelli attinenti alla nullita' della sentenza impugnata e all'ammissibilita' del ricorso o del controricorso" da cui la rilevanza della documentazione comprovante "il giudicato esterno" quale "espressione della regola iuris del caso concreto").

2. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 4, la nullita' della sentenza per violazione degli articoli 112 e 132 c.p.c., per aver la CTR omesso di pronunciarsi sull'eccepita incompetenza della Direzione Provinciale (DP) di Latina ad emettere l'avviso di accertamento o, in subordine, per aver statuito con motivazione meramente apparente.

2.1. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articoli 31 e 58, articolo 2 tuir, Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 52, L. n. 241 del 1990, articolo 21-octies, Decreto Legislativo n. 300 del 1999, articoli 61 e 66, nonche' dello Statuto e del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle entrate, deducendo, in subordine al primo motivo, l'incompetenza della DP di Latina ad emettere il diniego di opponibilita' dello scudo fiscale per aver il contribuente trasferito la propria residenza a Manchester, nel Regno Unito, e, comunque, per aver prodotto il reddito piu' elevato in Roma.

2.2. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 4, la nullita' della sentenza per violazione dell'articolo 132 c.p.c., per aver la CTR ritenuto, con motivazione apparente, la Direzione Regionale Erariale (DRE) del Lazio competente a svolgere attivita' d'indagine fiscale nei confronti del contribuente,

2.3. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell'articolo 14 Cost., Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articoli 31, 32 e 33, Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 52, Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 27, comma 13, conv. dalla L. n. 2 del 2009, Decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2001, articolo 23, comma 1, Decreto Legislativo n. 300 del 1999, articoli 61 e 66, nonche' dello Statuto e del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle entrate, per non aver la CTR ritenuto il diniego di opponibilita' illegittimo per la carente competenza della DRE a compiere indagini nei confronti del contribuente.

3. I motivi in questione concernono la competenza della DP di Latina ad emettere l'atto impugnato e la competenza della DRE a svolgere attivita' istruttoria.

Le censure, che possono essere esaminate unitariamente per connessione logica, sono inammissibili.

3.1. Occorre rilevare, infatti, che la CTR, pur esaminando nel corpo della motivazione, sia pur in termini sintetici, le doglianze, che rigetta con motivazioni specifiche, preliminarmente afferma, ai fini dell'individuazione dell'oggetto del giudizio, che: "il Collegio ritiene di dover chiarire un aspetto fondamentale utile a far comprendere la vicenda qui esaminata… in tale sede, anche ai fini del corretto inquadramento della fattispecie, non si tratta di stabilire la legittimita' o meno degli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate nei confronti del sig. (——) per gli anni di imposta 2006, 2007 e 2008. Di contro, questo Collegio e' chiamato a statuire la legittimita' della comunicazione avente ad oggetto la "non opponibilita' dello scudo fiscale articolo 13 bis Decreto Legge n. 78 del 2009 conv. in L. n. 102 del 2009" notificata al sig. (——) il quale – eccependo la preclusione all'attivita' di accertamento da parte dell'Ufficio derivante dall'aver fatto emergere in Italia, mediante scudo fiscale, denaro ed altre attivita' costituite all'estero anteriormente al 31.12.08, in violazione del monitoraggio fiscale (causa), invoca la conseguente illegittimita' degli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti (effetto)".

In altri termini, la CTR ha ritenuto che tutti i profili afferenti la legittimita' degli avvisi di accertamento fossero estranei al giudizio e che, anzi, l'accertamento sulla legittimita' o meno dello scudo fiscale integrasse un presupposto per la validita' degli accertamenti.

Orbene, tale autonoma ratio non e' stata in alcun modo censurata dal ricorrente, restando cosi' consolidata, si' da rendere inammissibili – per carenza di interesse – tutte le ulteriori specifiche doglianze che afferiscono agli ulteriori fondamenti affermati dalla CTR.

3.2. Invero, mentre il primo motivo non accenna in alcun modo alla problematica dello scudo fiscale e, anzi, si riferisce esplicitamente "all'avviso di accertamento impugnato" (riferimento assente pure nel ricorso di primo grado anche se compare, ma solo come illegittimita' derivata, nel motivo proposto in secondo grado), i restanti tre motivi sono articolati nella prospettiva della illegittimita' derivata: la DP non era competente ad emettere l'avviso di accertamento e, quindi, e' illegittimo anche il diniego di opponibilita' dello scudo fiscale; ovvero (terzo e quarto), la DRE non era competente a svolgere le verifiche e, quindi, il diniego di opponibilita' e' illegittimo.

Orbene, tale prospettiva si pone in diretto contrasto con la statuizione della CTR, congruamente e logicamente motivata e non censurata, derivandone l'inammissibilita' delle censure.

3.3. Occorre osservare, inoltre, che le due prime censure si pongono altresi' in contrasto con l'accertamento in fatto, pure operato dalla CTR e non censurato, secondo cui il contribuente non versava nella condizione di "non residente" poiche' – non rilevante e decisiva la cancellazione dal registro dei residenti e l'iscrizione all'Aire – era "in Italia il domicilio fiscale" e, precisamente "presso la citta' di Latina", da cui, anche per tale ragione, l'inammissibilita' delle doglianze.

3.4. E' appena il caso di sottolineare, infine, quanto all'asserita incompetenza della DRE, che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, la Direzione regionale era gia' titolare, per disposizione regolamentare, della competenza a svolgere attivita' istruttoria, utilizzabile dalle Direzioni provinciali ai fini della emissione degli atti impositivi (ex multis Cass. n. 33289 del 21/12/2018).

4. Il quinto motivo denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 4, la nullita' della sentenza per violazione dell'articolo 132 c.p.c., per aver la CTR escluso, con motivazione apparente, l'illegittimita' dell'avviso per esser il diniego di applicabilita' dello scudo fiscale insufficientemente motivato.

Nel corpo del motivo si lamenta altresi' vizio di extrapetizione per aver la CTR ritenuto che il ricorrente abbia denunciato la mancata allegazione di documentazione.

4.1. Il motivo e' infondato.

La CTR, difatti, afferma l'infondatezza della dedotta insufficiente motivazione del diniego di opponibilita' dello scudo con un espresso richiamo alla decisione di primo grado ("questo Collegio non puo' che confermare la decisione resa dai primi giudici"), motivatamente fatta propria per aver il contribuente "nei propri scritti difensivi, compiuto un'articolata difesa, evidentemente edotto da quella stessa documentazione di cui lamenta la mancata conoscenza".

E, del resto, tale accertamento di fatto e' coerente con quanto risulta dalla stessa sentenza di primo grado, riprodotta in parte qua per autosufficienza, che aveva evidenziato che la motivazione del diniego "contiene sia il titolo giuridico, sia per relationem gli elementi su cui si fondava la formale conoscenza del ricorrente, per averli appresi, come risulta in atti al momento della notifica degli avvisi di accertamento", sicche' non sussiste la denunciata apparenza motivazionale.

4.2. La dedotta extrapetizione e', invece, inammissibile, venendo a censurare un mero argomento utilizzato dalla CTR, e desumibile dagli atti, ai fini del ragionamento sulla congruita' della motivazione del diniego.

5. Il sesto motivo denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell'articolo 97 Cost., del principio di tutela del legittimo affidamento, della L. n. 212 del 2000, articoli 6, 10 e 12, nonche', ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di fatto decisivo, per aver la CTR rigettato il diniego di opponibilita' dello scudo fiscale pur a fronte dell'affidamento riposto a sostegno dell'insussistenza di indagini fiscali, omettendo di considerare il contenuto della delega rilasciata dal contribuente al commercialista incaricato di depositare spontaneamente della documentazione.

5.1. Il motivo, quanto al dedotto vizio di omesso esame di fatto decisivo, e' inammissibile ai sensi dell'articolo 348 ter c.p.c., comma 5, – applicabile ratione temporis trattandosi di appello depositato in data 12 febbraio 2013 -, che non consente piu' la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5 nel caso vi sia stato un doppio accertamento conforme da parte dei giudici di merito sulle medesime questioni di fatto, circostanza che risulta dalla stessa motivazione della decisione impugnata che fa esplicito riferimento all'accertamento operato dal giudice di primo grado.

5.2. La denunciata violazione di legge e' invece infondata.

Premesso che il legittimo affidamento assume rilievo, in via di principio, ai fini delle sanzioni e non per l'obbligazione tributaria, nella vicenda in giudizio appare dirimente – come accertato dalla CTR e incontroverso in giudizio – che:

– il contribuente aveva ricevuto un questionario sulle specifiche problematiche per l'anno 2006;

– il medesimo in data 6 novembre 2008 aveva conferito ad un professionista, il Dott. Giuseppe Di Rubbo, espressa delega "a rappresentarmi, a richiedere informazioni, notizie atti e documenti" "in riferimento alle attivita' di verifica ed ispezione in corso da parte di codesta agenzia nei confronti del sottoscritto sia direttamente che indirettamente";

– detto delegato aveva depositato – in data 19 febbraio 2009 numerosa documentazione (riferibile trasversalmente a tutte le annualita' in discussione) a difesa della posizione del contribuente.

Occorre sottolineare, inoltre, che quest'ultima attivita' si era tradotta nella redazione di un formale "processo verbale di acquisizione di documentazione" ad opera di funzionari del "Settore Controlli, Contenzioso e Riscossione – Ufficio Accertamento".

Ne deriva che il contribuente aveva un'ampia conoscenza dell'esistenza, e della pendenza, di attivita' di indagine nei suoi confronti specificamente riferite al contestato trasferimento della residenza, sicche', in assenza di un qualunque comportamento contraddittorio da parte dell'Amministrazione e nella pendenza dei termini ordinari di accertamento, non sussistono i presupposti dell'invocato affidamento.

Ne' il mero silenzio – in linea generale e, a maggior ragione, a fronte del compimento di atti formali – e' suscettibile, di per se', di essere valutato, in assenza di uno specifico obbligo di legge, contrario ai canoni di buona fede con riguardo ai rapporti tra contribuente ed Amministrazione.

Occorre sottolineare, del resto, che dall'avvenuto deposito della documentazione avvenuto nel 2009 in alcun modo si poteva trarre l'affidamento della definizione delle indagini in corso e cio' non solo perche' nessuna indicazione in tal senso traspare dal pvc (riprodotto per autosufficienza) ma proprio per l'evidente ragione che l'attivita' si e' tradotta in un formale atto istruttorio, segno inequivoco della esistenza e pendenza di un procedimento di esito non ancora definito e per il quale – va aggiunto – erano ancora lontani i termini di legge per la sua chiusura.

6. Il settimo motivo denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del Decreto Legge n. 78 del 2009, articolo 13 bis, conv. dalla L. n. 102 del 2009, Decreto Legge n. 350 del 2001, articoli 11, 13, 14, 15, 16, articolo 19, commi 2 e 2-bis, e articolo 20 comma 3, conv. dalla L. n. 409 del 2001, per aver la CTR ritenuto che la conoscenza di fatto da parte del contribuente dell'esistenza di indagini fiscali a suo carico non gli consentirebbe di opporre gli effetti dello scudo fiscale. Deduce specificamente l'irrilevanza del questionario inviato nel 2006 ai fini delle imposte per il 2007 (e il 2008).

6.1. Il motivo e' infondato.

6.2. Il Decreto Legge n. 78 del 2009, articolo 13 bis, conv. nella L. n. 102 del 2009, ha introdotto una forma (definita dalla dottrina "atipica") di condono fiscale mediante l'istituzione di un'imposta straordinaria sulle attivita' finanziarie e patrimoniali detenute al di fuori del territorio dello Stato in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale.

L'emersione avviene attraverso la presentazione, ad opera di un intermediario, di una dichiarazione riservata e produce, quali effetti, l'estinzione delle sanzioni amministrative, di natura tributaria e previdenziale, in relazione agli importi dichiarati, con riferimento ai periodi di imposta per i quali non erano ancora scaduti i termini per l'accertamento, nonche' l'inibizione dei poteri di accertamento dei competenti Uffici in materia tributaria e previdenziale per tutti gli imponibili correlati alle somme o alle attivita' oggetto della sanatoria per i periodi d'imposta che avevano termine al 31 dicembre 2008.

In particolare, la copertura offerta dallo scudo fiscale poteva essere opposta a qualunque tipo di accertamento.

6.3. In relazione al rinvio operato dalla disciplina al Decreto Legge n. 350 del 2001 (che aveva introdotto per la prima volta questa forma di condono), le operazioni di emersione non producevano gli effetti indicati (e, per quanto qui rileva, l'opponibilita' all'accertamento) qualora, alla data di presentazione della dichiarazione riservata (Decreto Legge n. 350 del 2001, articolo 14, comma 7,) "una delle violazioni delle norme indicate al comma 1 e' stata gia' constatata o comunque sono gia' iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attivita' di accertamento tributario e contributivo di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza".

6.4. Sostiene il ricorrente che, non essendo stato notificato alcun atto (se non il questionario, che, tuttavia, non rileverebbe per le annualita' 2007 e 2008), non ricorrono le condizioni previste dalla norma per escludere l'opponibilita' delle dichiarazioni riservate, non potendosi considerare sufficiente la mera conoscenza di fatto della pendenza dell'accertamento.

6.5. Tale conclusione non e' condivisibile.

La disposizione richiamata, infatti, utilizza la locuzione "formale conoscenza" e non quella di "formale notifica", dovendosi escludere una piena equipollenza tra i due concetti.

La notificazione, infatti, costituisce un procedimento, oggetto di espressa e puntuale regolamentazione, che ha lo scopo di portare a legale conoscenza al destinatario l'atto che gli viene trasmesso.

Come tale, peraltro, esso ammette la possibilita' che, in caso di irregolarita' della procedura di notifica, assuma rilievo la circostanza dell'effettiva conoscenza comunque avvenuta.

La nozione di formale conoscenza, che puo' riferirsi non solo ad un atto ma anche ad una attivita', richiede, invece, che la conoscenza sorga in relazione al compimento di un atto procedimentale che abbia coinvolto l'interessato.

Puo' sorgere, dunque, sia per effetto (come avviene il piu' delle volte) della notifica di un atto, sia per il compimento di altre attivita' procedimentali in diretto collegamento con il destinatario, quali, ad esempio, la partecipazione al contraddittorio, la presenza fisica al compimento di un accesso o di una ispezione, la contestazione in sede penale, l'avvenuta risposta ad un questionario (e cio' anche nel caso in cui manchi la prova della pregressa notifica).

La stessa norma, del resto, riferisce la formale conoscenza anche agli accessi, verifiche, ispezioni, ossia ad iniziative che, in quanto tali, non si concretizzano in (ne' sono caratterizzate da) notificazioni e, invece, postulano il compimento di una attivita' finalizzata ad atti specifici di un procedimento.

In tal senso rileva, dunque, anche la redazione di "processo verbale di acquisizione di documentazione" poiche' costituisce un atto tipico della procedura, irrilevante a tal fine che l'attivita' sia stata posta in essere per iniziativa dell'Amministrazione ovvero della parte privata.

6.6. Nella vicenda in esame, pertanto, sussistevano le condizioni che hanno legittimato l'Amministrazione ad opporre il diniego, trattandosi di attivita' posta in essere dal delegato del contribuente (delega, come su riportato, ampia e riferita espressamente ai procedimenti in corso), formalizzata in un atto procedurale tipico e i cui contenuti sono stati, con valutazione di merito non censurabile, ritenuti pertinenti, si' da essere idonea ad integrare i presupposti della "formale conoscenza".

6.7. E' appena il caso di sottolineare, infine, che la delega di un professionista da parte del contribuente, finalizzata specificamente alla cura degli interessi del delegante nell'ambito degli accertamenti (diretti o indiretti) in questione, lungi dal costituire una circostanza meramente fortuita (espressione impiegata dalla CTR e su cui il ricorrente insiste), costituisce, in realta', il risultato di una specifica scelta che trae origine proprio dalla coscienza della pendenza di una indagine sulla regolarita' del trasferimento estero.

6.8. Va pertanto affermato il seguente principio di diritto:

"In materia di scudo fiscale, la presentazione della dichiarazione riservata di cui al Decreto Legge n. 78 del 2009, articolo 13 bis, conv. dalla L. n. 102 del 2009, non e' preclusiva del potere di accertamento tributario ove il contribuente, alla data di presentazione della stessa, avesse gia', ai sensi del Decreto Legge n. 350 del 2001, articolo 14, comma 7, conv. dalla L. n. 409 del 2001, "formale conoscenza" dell'avvio dell'attivita' di accertamento; tale condizione non si esaurisce nella "formale notifica" di un atto ma ricorre anche nel caso del compimento di attivita' – quali, tra l'altro, gli accessi, le ispezioni, le verifiche, la partecipazione al contraddittorio, l'invio e la risposta a questionari, le acquisizioni probatorie ed istruttorie – che abbiano coinvolto il contribuente e si siano tradotte in atti del procedimento specifici e di contenuto pertinente – la cui valutazione e' di competenza del giudice di merito – all'accertamento medesimo"

7. L'ottavo motivo denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell'articolo 142 c.p.c. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, nonche' della L. n. 212 del 2000, articolo 6, Decreto Legge n. 78 del 2009, articolo 13 bis, conv. dalla L. n. 102 del 2009, Decreto Legge n. 350 del 2001, articoli 11, 13, 14, 15, 16, articolo 19, commi 2 e 2-bis, e articolo 20 comma 3, conv. dalla L. n. 409 del 2001 per aver la CTR ritenuto costituisca conoscenza formale delle indagini la notifica effettuata presso il domicilio fiscale di soggetto residente anagraficamente all'estero ancorche' in tal caso la notifica debba essere effettuata presso la residenza estera.

7.1. Il motivo, al di la' della sua infondatezza attesa l'avvenuta risposta al questionario, resta assorbito dal rigetto del settimo.

8. Il nono motivo denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell'articolo 97 Cost., del principio generale del giusto procedimento amministrativo, della L. n. 212 del 2000, articolo 12, Decreto Legislativo n. 281 del 1997, articoli 5, 6, 7 e 8 per aver la CTR ritenuto che il contraddittorio successivo surrogasse la mancata redazione di un pvc da parte della DRE, cosi' escludendo la violazione del diritto al contraddittorio preventivo.

8.1. Il decimo motivo denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e del rispetto dei diritti di difesa per aver escluso il diritto all'instaurazione di un contraddittorio preventivo.

9. I motivi, da esaminare unitariamente per connessione logica, sono inammissibili.

E' lo stesso ricorrente, infatti, che precisa di non aver "chiesto l'annullamento del diniego di inopponibilita' dello scudo fiscale anche per violazione del diritto del contribuente al contraddittorio preventivo" (pag. 107).

Ne deriva la totale carenza d'interesse trattandosi di statuizione in alcun modo riferibile alle doglianze del ricorrente.

10. Parimenti inammissibile, infine, e' la richiesta, contenuta nel dispositivo del ricorso (pag. 232), di rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE "come formulata in motivazione", della quale, tuttavia, non v'e' traccia nell'intero ricorso, neppure essendo indicati i parametri di riferimento.

11. Il ricorso va pertanto rigettato.

Il ricorso incidentale condizionato proposto dall'Agenzia resta conseguentemente assorbito.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna (——) al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in complessive Euro 9.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

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