Cassazione, sentenza n. 21377 del 06/10/2020

Sentenza n. 21377 del 06/10/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
21377
Data
06/10/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La CTR, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, aveva confermato sanzioni per indebite compensazioni relative al recupero di accise, nonostante la contribuente avesse eccepito la tardività dell’impugnazione. La Cassazione accerta che la copia autentica della sentenza di primo grado era stata validamente spedita all’Amministrazione e successivamente depositata in segreteria, facendo decorrere il termine breve di sessanta giorni; l’appello, presentato oltre tale termine, era pertanto inammissibile. Accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, la sentenza è cassata senza rinvio.

Testo della pronuncia

1. La (—) spa propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli n. 763/15/17, depositata il 1 febbraio 2017, che, in totale accoglimento dell'appello, ha riformato la sentenza di primo grado e ha confermato l'atto impositivo originariamente impugnato, costituito dall'atto di contestazione di violazione di norme tributarie e di irrogazione di sanzioni amministrative n. 281100-452/2014, emesso dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli il 18 luglio 2014 e relativo a indebite compensazioni su recupero accise anni 2011-2012, per l'importo complessivo di Euro 288.980,86.

2. Il ricorso e' affidato a tre motivi, illustrati con memoria.

3. Resiste con controricorso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articoli 27 e 55, dell'articolo 116 c.p.c., del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 7, comma 1, della L. 27 luglio 2000, n. 212, articolo 6, comma 4, e dell'articolo 115 c.p.c., comma 1, del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 51 e dell'articolo 2909 c.c., per non avere il giudice della sentenza impugnata rilevato la tardivita' dell'appello proposto dall'Agenzia.

5. Con il secondo motivo, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell'articolo 112 c.p.c. per avere il giudice della sentenza impugnata omesso di pronunciare sulla dedotta violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, articoli 3 e 5, della L. n. 212 del 2000, articolo 10, comma 3, dell'articolo 220, comma 2, lettera b) del Reg. reg. CEE 12 ottobre 1992, n. 2913/1992, 119 del nuovo codice doganale.

6. Con il terzo motivo, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o la falsa applicazione della L. (recte, D.P.R.) 9 giugno 2000, n. 277, articoli 1, 2, 3 e 4, per avere la sentenza impugnata erroneamente negato la spettanza del beneficio richiesto (riduzione dell'accisa) per il solo fatto della mancata iscrizione dell'azienda ricorrente all'albo degli autotrasportatori.

7. Il primo motivo e' fondato, perche' l'appello proposto dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli era tardivo e la CTR lo ha invece ritenuto ammissibile.

8. A tale riguardo, la CTR ha sostenuto che la societa' (—) "ha invocato il termine breve per l'impugnazione senza provare l'avvenuta notificazione della sentenza, ma soltanto la notificazione di un atto che fa riferimento alla sentenza".

9. In realta', la societa' ha provato di aver trasmesso all'Agenzia delle dogane e dei monopoli non gia' "un atto che fa riferimento alla sentenza", ma proprio la copia autentica della sentenza di primo grado, inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento in data 16 marzo 2016, unitamente a un'istanza di sgravio; la societa' ha inoltre provato di aver successivamente depositato la copia della sentenza notificata presso la segreteria della commissione di primo grado.

10. In tal modo, la societa' ha correttamente assolto agli oneri previsti dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 16 e 28, per far decorrere il termine breve per l'appello, ai sensi dell'articolo 51 dello stesso decreto.

11. Non vale in senso contrario replicare, come ha fatto l'Agenzia nelle sue difese, che nel nostro ordinamento la notificazione non ammette equipollenti e che e' irrilevante la conoscenza dell'atto che il destinatario abbia avuto "aliunde".

12. La giurisprudenza cui fa riferimento l'Agenzia si e' formata in ipotesi del tutto diverse, in cui si pretendeva di estendere al ricorso per cassazione proprio le forme alternative di notificazione previste dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 16, commi 2 e 3, (spedizione a mezzo posta e consegna dell'atto presso l'ufficio dell'Amministrazione finanziaria) per la notificazione della sentenza di primo grado e per la presentazione del ricorso in primo grado e in appello (Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 20 e 53); proprio tale giurisprudenza (Cass., Sez. V, 21/01/1011, n. 1384; Cass., Sez. V, 04/06/2007, n. 12982) anzi conferma che l'articolo 16 ha introdotto due nuove forme di notificazione, espressamente equiparate dalla legge a quelle previste dagli articolo 136 c.p.c. e ss. e dunque perfettamente idonee, se correttamente eseguite, a realizzare lo scopo della conoscenza legale dell'atto. Ne' puo' avere rilevanza il fatto che la sentenza sia stata spedita assieme all'istanza di sgravio, in unico plico, poiche' cio' non ha certo impedito all'Amministrazione di prendere conoscenza del contenuto di entrambi gli atti.

13. In conclusione, poiche' la sentenza di primo grado e' stata notificata all'Agenzia il 16 marzo 2016 e l'appello e' stato proposto il successivo 17 giugno 2016, oltre il termine di sessanta giorni previsto dal citato articolo 51, la CTR avrebbe dovuto rilevare la tardivita' dell'appello e dichiararlo inammissibile.

14. Ne segue la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio, ai sensi dell'articolo 382 c.p.c., in quanto il processo non avrebbe potuto proseguire in grado di appello.

15. L'accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi, che sono da considerare assorbiti.

16. Le spese del giudizio di legittimita' seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

17. La peculiarita' della fattispecie giustifica invece la compensazione delle spese del giudizio di appello.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e cassa la sentenza impugnata senza rinvio; condanna l'Agenzia delle dogane e dei monopoli al pagamento delle spese del grado, liquidandole in Euro 10.200,00, oltre spese generali, IVA e CPA; compensa le spese del giudizio di appello.

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