Cassazione, sentenza n. 21668 del 08/10/2020

Sentenza n. 21668 del 08/10/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
21668
Data
08/10/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Dopo un controllo automatizzato, era stata emessa una cartella per omessi versamenti IRAP e IRPEG risultanti da una dichiarazione che la società affermava essere stata compilata erroneamente da una dipendente; la CTR aveva negato la rettifica anche per la mancata risposta alla comunicazione d’irregolarità. La Corte ha affermato che il contribuente può sempre contestare in giudizio la maggiore pretesa allegando errori di fatto o di diritto incidenti sull’obbligazione, indipendentemente da modalità e termini della dichiarazione integrativa. La sentenza è stata cassata con rinvio; il ricorso personale dell’amministratore è stato dichiarato inammissibile.

Testo della pronuncia

1. A seguito di controllo automatizzato Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 ex articolo 36-bis, l'Agenzia delle Entrate iscriveva a ruolo nei confronti della societa' (—) spa l'importo di Euro 74.808,32 per omessi versamenti irap, irpeg e sanzioni per il periodo di imposta 2003 (Unico 2004), ed il concessionario emetteva la relativa cartella, preceduta dall'invio della comunicazione di irregolarita'.

2. La societa' impugnava la suddetta cartella adducendo che la compilazione del mod. Unico 2004 era errata perche' effettuata da funzionaria infedele.

La CTP rigettava il ricorso e la societa' appellava la sentenza, fornendo ulteriori dettagli ed evidenziando che vi era stata una inesatta compilazione dello studio di settore, e che nei confronti della funzionaria infedele era stato aperto un procedimento civile che aveva portato al sequestro dei suoi beni ai fini del risarcimento verso la societa'.

La CTR rigettava l'appello.

Per la cassazione di tale sentenza ricorreva la societa' e (—), non solo quale legale rappresentante, ma anche in proprio, sulla base di sei motivi.

Resisteva l'ufficio con controricorso.

3. Il ricorso era assegnato alla sezione Sesta, ed il relatore proponeva la dichiarazione di inammissibilita' dello stesso in quanto "ricorso farcito", sulla quale la societa' effettuava osservazioni con memoria.

Con ordinanza del 19.6.2014 la Sesta sezione decideva la riassegnazione del ricorso alla Quinta sezione, non sussistendo i presupposti di cui all'articolo 375 c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va, preliminarmente, accolta l'eccezione dell'ufficio di inammissibilita' del ricorso proposto da (—) in proprio, atteso che, in tale qualita', egli e' estraneo al giudizio, e non ha interesse processuale diretto, in quanto il debito di cui si discute riguarda la societa' di cui egli e' amministratore delegato, ma non la sua persona.

Il giudizio deve, pertanto, proseguire solo con riferimento alla societa'.

2. Con il primo motivo di ricorso la societa' deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 53 Cost., comma 1 (principio della giusta capacita' contributiva) e articolo 97 Cost., comma 1 (principio della oggettiva correttezza dell'azione amministrativa); Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, articolo 2, comma 8, Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36-bis (38/39) e articolo 43, L. n. 212 del 2000, articolo 6, rilevanti ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3.

La CTR ha errato laddove ha ritenuto che il mancato riscontro alla comunicazione di irregolarita' determinasse l'inammissibilita' della modifica della dichiarazione

Con il secondo motivo deduce omessa, apparente e/o insufficiente (contraddittoria – illogica) motivazione circa uno o piu' fatti controversi decisivi per il giudizio, rilevante ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

La CTR ha errato laddove ha fatto discendere dalla mancata risposta alla comunicazione di irregolarita' la asserita tardivita' della dichiarazione integrativa.

Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 53 Cost., comma 1 (principio della giusta capacita' contributiva) e articolo 97 Cost., comma 1 (principio della oggettiva correttezza dell'azione amministrativa); Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, articolo 2, comma 8, Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36-bis (38/39) e articolo 43, rilevanti ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3.

La possibilita' di rettificare la dichiarazione deriva dalla sua natura di atto di manifestazione di scienza che e' solo un momento dell'iter procedimentale.

Premesso che la comunicazione di irregolarita' non fu regolarmente notificata, la CTR ha errato laddove ha ritenuto non modificabile, per tardivita', la dichiarazione con rettifica dei dati inesatti.

Con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione di legge: Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 57 e 58, articolo 345 c.p.c., nel richiamo di cui al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 49; violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di contenzioso tributario.

La CTR ha errato dove ha ritenuto la modifica della dichiarazione con rettifica dei dati inesatti inammissibile perche' non proposta in primo grado. Il ricorrente infatti aveva chiesto sia in primo che in secondo grado l'annullamento della cartella sulla base degli identici elementi fattuali e normativi, con l'unica differenza di avere evidenziato la presentazione, nelle more della decisione della CTR, di una dichiarazione dei redditi integrativa e sostitutiva della precedente, prodotta nel giudizio di appello.

Con il quinto motivo deduce violazione e falsa applicazione di legge: articoli 23 e 53 Cost., articoli 115 e 116 c.p.c., articoli 2727, 2729 e 2697 c.c., Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36-bis; violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di contenzioso tributario.

La CTR ha errato laddove ha ritenuto non provato il fatto che l'errata compilazione della dichiarazione fosse da attribuire alla responsabilita' della dipendente infedele, denunciata e condannata con sentenza definitiva. Oltretutto, tale fatto era stato accertato da altra sezione della CTR nella causa, gia' citata nel quarto motivo, relativa a fatti analoghi ai danni di altra societa' dello stesso gruppo.

Con il sesto motivo deduce omessa, apparente e/o insufficiente (contraddittoria – illogica) motivazione circa uno o piu' fatti controversi decisivi per il giudizio, rilevante ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

3. Appare necessario preliminarmente affrontare il terzo motivo, che attiene al cuore della vicenda, riguardando il problema della emendabilita' della dichiarazione alla luce della natura della stessa.

Nel caso di specie, la CTR sostiene che, essendo stata inviata, prima della cartella, la comunicazione di irregolarita' per permettere al contribuente di replicare, alla quale il contribuente non ha dato riscontro, la societa' non puo' invocare la modifica della dichiarazione presentandone una nuova coi dati esatti.

3.1. Va rilevato che alcuni dati fattuali della vicenda non sono noti, ed in particolare il momento in cui la societa' ha presentato la dichiarazione integrativa. La societa' nell'atto di appello, riprodotto a pag. 4 del ricorso, afferma di averla presentata "entro i termini"; l'ufficio in controricorso sostiene che e' stata presentata dopo la scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione dell'anno successivo.

3.2. Tuttavia, sulla specifica affermazione della CTR secondo cui, una volta che il contribuente non risponde all'avviso bonario, successivamente non puo' piu' modificare la dichiarazione, la giurisprudenza di questa Corte si e' attestata in senso contrario, nel senso che il contribuente, indipendentemente dalle modalita' e termini di cui alla dichiarazione integrativa, e dall'istanza di rimborso, in sede contenziosa puo' sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione Finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria (sez. Un., n. 13378 del 2016; da ultimo, sez. V n. 9849 del 2018).

Il principio affermato dalla CTR, quindi, in se' non e' corretto.

L'accoglimento di tale motivo e' assorbente rispetto a tutti gli altri, perche' e' da esso che dipende la soluzione della controversia.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla CTR per un nuovo esame del fatto alla luce del suddetto principio.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti.

Cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio.

Dichiara inammissibile il ricorso presentato da (—) in proprio.

Si da' atto che il presente provvedimento e' sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

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