Cassazione, sentenza n. 21699 del 08/10/2020
Sentenza n. 21699 del 08/10/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 21699
- Data
- 08/10/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Agenzia aveva revocato un credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate, ritenendo che due rimorchiatori fossero stati utilizzati da noleggiatori fuori dai territori agevolati; la CTR aveva annullato il recupero. La Corte ha confermato che i beni non erano stati dismessi, poiché la società aveva conservato in esclusiva assistenza tecnica e manutenzione, con ricadute economiche e occupazionali nell’area interessata. Il ricorso erariale è stato rigettato e la questione sulle sanzioni è rimasta priva di rilievo decisivo.
Testo della pronuncia
L'Agenzia delle Entrate effettuava una verifica nei confronti della societa' (—) spa, avente ad oggetto, tra l'altro, l'esercizio, la commercializzazione e la locazione non finanziaria di motonavi e natanti in genere nonche' la pulizia e disinquinamento delle acque marine e dei litorali; la verifica era finalizzata ad accertare la sussistenza del presupposti necessari per i'l riconoscimento dei crediti di imposta per investimenti nelle aree svantaggiate i sensi della L. n. 388 del 2000, articolo 8, di cui la societa' verificata aveva beneficiato negli anni 2008 e 2009. Secondo i verificatori rilevavano la societa' controllata non aveva mai avuto la disponibilita' dei beni acquistati in regime di agevolazione fiscale, costituiti da due rimorchiatori destinati alla pulizia e al disinquinamento delle acque marine, poiche' essi erano stati utilizzati ab origine, a titolo di noleggio- locazione, da terzi soggetti che operavano in territori diversi da quelli compresi nelle aree svantaggiate, e precisamente in Regioni dei Nord Italia-Friuli e Veneto-ovvero all'estero. Pertanto l'Agenzia delle Entrate notificava a (—) sri e alla societa' (—) sri in qualita' di cessionario di ramo di azienda, responsabile in solido Decreto Legislativo n. 472 del 1997, ex articolo 14, il provvedimento di revoca dei crediti di imposta per Euro 556.104 utilizzati da (—) in compensazione nell'anno di imposta 2012, oltre interessi e sanzione amministrativa pari al 200% del credito insussistente utilizzato in compensazione.
Contro l'atto di recupero (—) spa e (—) srl proponevano ricorso cumulativo alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che lo rigettava con sentenza n. 21364 del 2015.
Entrambe le societa' proponevano appello alla Commissione tributaria regionale della Campania che lo accoglieva con sentenza n. 9043 del 14.10.2016, annullando l'atto di recupero. Secondo il giudice di appello l'idoneita' dell'investimento a produrre lo sviluppo della zona interessata va ricercato in parametri non convenzionati e ricercato nel seguenti elementi vantaggio economico che la societa' armatrice ritrae dai godimento, seppure indiretto, del due rimorchiatori; vantaggio occupazionale per l'area svantaggiata, visto che la (—) spa prestava anche assistenza tecnica alle imprese noleggiatrici nell'uso dei natanti; presenza nel territorio svantaggiati di una stabile organizzazione (Uffici amministrativi, officina meccanica, magazzini) che consentiva alla (—) spa di far fronte alÃÆ'Ã2la manutenzione dei propri beni noleggiati prevedendo i relativi contratti una riserva in tal senso, con innegabile vantaggi occupazionali".
Contro la sentenza di appello l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
La societa' (—) spa, gia' (—) spa, resiste con controricorso e deposita memoria.
La cocieta' (—) srl resiste con controricorso e deposita memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONI
I1 primo motivo denuncia: "Violazione della L. n. 388 del 2000, articolo 8, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3", in quanto la (—) spa ha acquistato due rimorchi e li ha concessi in noleggio ad altre societa' non operanti nelle aree svantaggiate.
Il motivo e' infondato. La L. n. 388 del 2000, articolo 8, comma 2, definisce la nozione di "nuovi investimenti" agevolabili, stabilendo che essi devono avere ad oggetto "l'acquisizione di beni strumentali destinati a struttura produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nelle aree svantaggiate"; quindi per l'attribuzione della agevolazione fiscale occorre la concorrenza del duplice requisito della natura strumentale del bene rispetto alla attivita' di impresa (non deve trattarsi di un bene-merce) e dell'inserimento del bene acquistato in condizioni agevolate nella struttura produttiva operante sul territorio svantaggiato. Nel caso in esame, il giudice di merito ha accertato in fatto che non vi e' stata una semplice "cessione", a mezzo contratto di locazione, del bene aquisito in regime di agevolazione fiscale, ma la societa' (—) gia' stipulato con le imprese noleggiatrici contratti con cui si e' assicurata in via esclusiva l'attivita' di assistenza tecnica e di manutenzione dei mezzi navali noleggiati. Da cio' il giudice di merito, con argomentazione che non incorre nel documento vizio di violazione di legge, ha tratto la conclusione che i natanti non sono stati "dismessi", ma propriamente utilizzato quale bene strumentale dell'attivita' di impresa della societa' (—) spa, e che l'avocazione dell'attivita' di manutenzione e di assistenza tecnica dei natanti concessi in locazione, anche se non operanti nella attivita' di disinquinamento e monitoraggio delle acque marine antistanti il litorale campano, hanno avuto un sicuro ritorno economico in favore dell'area svantaggiato in cui ha sede la (—) spa, sia in termini di aumento dell'occupazione che in termini di incremento dell'attivita' di impresa della societa' campana.
2. Il secondo motivo denuncia: "Violazione e/o falsa applicazione di legge: Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 27, comma 18, come modificato da del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, articolo 7, comma 2 convertito dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, e successivamente da Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, articolo 10, comma 1, lettera a), n. 8 convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102; Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 5, comma 1 e articolo 6, commi 2 e 4; L. n. 212 del 2000, articolo 10 (in relazione all'articolo 360 c.p.c.", in quanto "la deducente Agenzia delle Entrate ritiene che all'accertamento della legittimita' dell'atto di recupero del credito di imposta indebitamente utilizzato in compensazione, debba seguire de plano la conferma delle sanzioni.
Il motivo attinente alla applicabilita' delle sanzioni diviene e' irrilevante a seguito dell'accoglimento dei primo motivo.
Alia soccombenza segue la liquidazione delle spese come da dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente una parte pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica il raddoppio del contributo previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate ai rimborso delle spese in favore dei controricorrenti (—) spa (gia' (—) spa) e (—) s.rl. liquidate in Euro 9.000 ciascuno, oltre Euro 200 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Si da' atto che il presente provvedimento e' sottoscritto dai presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).
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