Cassazione, ordinanza n. 23008 del 21/10/2020
Accise - Indebito versamento del consumatore finale - Legittimazione al rimborso erariale - Esclusione - Ripetizione indebito verso fornitore.
Il consumatore finale chiedeva all’Amministrazione doganale il rimborso delle accise sul gas addebitategli dal fornitore in misura superiore all’aliquota agevolata, domanda accolta nei gradi di merito. La Cassazione ha stabilito che il rapporto tributario intercorre esclusivamente tra fornitore e Amministrazione: il rimborso erariale spetta al fornitore, mentre il consumatore deve normalmente agire contro quest’ultimo per la ripetizione dell’indebito. Accolti il primo motivo principale e il ricorso incidentale sull’omessa decisione della domanda contro il fornitore, la sentenza è stata cassata con rinvio.
- Imposte indirette
- Agevolazioni Fiscali
- Contenzioso
- Processo tributario

