Cassazione, sentenza n. 22730 del 20/10/2020
Sentenza n. 22730 del 20/10/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 22730
- Data
- 20/10/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava la maggiore imposta di registro e l’INVIM su una divisione immobiliare, calcolate includendo una costruzione ritenuta acquisita per accessione. La Corte ha escluso che i ricorrenti potessero avvalersi del giudicato ottenuto dagli altri condebitori, poiché quella decisione era fondata sulla circostanza personale che la costruzione insisteva proprio sulla quota dei ricorrenti; ha inoltre negato che l’attestazione sindacale provasse con fede privilegiata la veridicità del suo contenuto. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese.
Testo della pronuncia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2143/2013 della Commissione Tributaria Centrale, Sezione di Napoli, depositata il 17/04/2013, e' stato confermato il rigetto del ricorso in origine proposto dai coniugi (XXXXX) e (XXXXX), contro l'avviso di accertamento valore scad. n. (XXXXX), emesso nei loro confronti ed anche nei confronti di (XXXXX) e (XXXXX), quali obbligati in solido, per la maggiore Imposta di Registro e INVIM, in relazione all'atto di divisione del 28/03/1983, avente ad oggetto di un fondo sito in (XXXXX), di cui i coniugi (XXXXX) e (XXXXX) erano comproprietari per la quota di 4/10.
In particolare, la Commissione ha rilevato che dalla relazione di stima, redatta dall'UTE di Salerno in data 22/02/1985 emergeva l'esistenza di una costruzione, composta di un piano seminterrato e due piani fuori terra, in fase di completamento, insistente sul terreno oggetto della divisione, che doveva essere inclusa nell'accertamento del valore del bene diviso, quale proprieta' acquisita per accessione, non essendo certo che i lavori fossero iniziati dopo la divisione, trattandosi di costruzione abusiva, in relazione alla quale non poteva avere valenza probatoria l'attestazione del sindaco di (XXXXX), rilasciata il 7 giugno 1985.
Avverso tale sentenza, (XXXXX) e gli altri ricorrenti, divenuti parti in causa iure successionis, hanno proposto ricorso per cassazione, in via preliminare per ottenere l'estensione del giudicato esterno, relativo al contenzioso che aveva interessato gli altri condividenti in relazione allo stesso avviso di accertamento, e poi prospettando una censura alla sentenza impugnata.
L'Agenzia delle entrate si e' difesa con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre premettere che, nel sistema del contenzioso tributario disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972, antecedente all'attuale Decreto Legislativo n. 546 del 1992, erano previsti tre gradi di giudizio, oltre al ricorso straordinario per cassazione.
In particolare, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972, prevedeva un giudizio davanti alla Commissione Tributaria di primo grado, la cui decisione era ricorribile alla Commissione di secondo grado. Avverso la pronuncia di quest'ultima era poi consentito il ricorso alla Corte d'appello o, in alternativa, alla Commissione Tributaria Centrale.
Con l'insediamento delle nuove Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, avvenuto in data 01/04/1996, sulla base del Decreto Legislativo n. 545 e del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, le controversie gia' pendenti, a tale data, in primo e secondo grado sono state attribuite alle istituite Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, con applicazione – ferme restando alcune regole particolari, previste nelle norme transitorie – del Decreto Legislativo n. 546 del 1992.
Per le cause, invece, ancora pendenti, sempre alla data del 01/04/1996, davanti alla Commissione Tributaria Centrale (nonche' quelle per le quali a tale data non era ancora spirato il termine per l'impugnativa dinanzi allo stesso giudice), il Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 75, ha previsto che continuasse a valere la disciplina procedurale prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972. Da cio' consegue che il ricorso per Cassazione avverso le decisioni della Commissione Tributaria Centrale, rese nel regime del processo tributario disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972, e' proponibile ai sensi dell'articolo 111 Cost. (cfr. Cass., Sez. 5, n. 15920 del 20/07/2011).
La presente controversia e' riconducibile proprio a quest'ultima ipotesi, trattandosi di procedimento che alla data del 01/04/1996 era gia' pendente davanti alla Commissione Tributaria Centrale.
2. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti, assegnatari di una parte del fondo diviso con l'atto in relazione al quale e' stato adottato l'avviso di accertamento impugnato, hanno preliminarmente dedotto che, successivamente alla data dell'udienza di discussione davanti alla Commissione Tributaria Centrale, che ha adottato la decisione in questa sede impugnata, e' intervenuto un giudicato tra l'Agenzia delle Entrate e i condividenti assegnatari dell'altra parte del fondo diviso, obbligati in solido al pagamento delle imposte oggetto di accertamento. Ritenendo trattarsi di giudicato favorevole, hanno proposto ricorso per cassazione al fine di ottenere l'applicazione anche nei loro confronti dello stesso, dichiarando di volersene avvalere ex articolo 1306 c.c..
3. Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti hanno poi dedotto la violazione dell'articolo 2700 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la Commissione Tributaria Centrale disatteso l'attestazione del sindaco – dalla quale si evinceva che, al tempo della divisione, la costruzione che aveva determinato l'aumento di valore del fondo non era stata ancora realizzata – mentre invece ad essa doveva attribuirsi valore di piena prova fino a querela di falso.
4. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito l'inammissibilita' delle deduzioni preliminari, contenute nel primo motivo di ricorso, effettuate dai contribuenti per potersi avvalere del giudicato esterno, nel frattempo intervenuto tra la stessa Agenzia e gli altri obbligati in solido al pagamento delle imposte oggetto dell'accertamento impugnato.
In particolare, l'Agenzia ha evidenziato che, con tali deduzione non e' stato prospettato alcun vizio della sentenza impugnata.
In via gradata, la medesima Agenzia ha poi eccepito che non vi e' alcun effetto favorevole alle controparti nel giudicato invocato, ove, anzi, si accerta che la costruzione che ha determinato il maggiore valore del fondo riguarda proprio la quota assegnata a (XXXXX) e (XXXXX), ora di proprieta' dei ricorrenti.
5. Non e' fondata l'eccezione di inammissibilita', cosi' come formulata, si deve tenere conto che, nel caso in cui il giudicato sia intervenuto successivamente alla pubblicazione della decisione impugnata, e' solo con il ricorso per cassazione che la parte interessata puo' far valere tale sopravvenienza per ottenere l'annullamento della decisione adottata.
6. Il motivo risulta tuttavia infondato.
Com'e' noto, in applicazione dell'articolo 1306 c.c., comma 2, in materia tributaria, il coobbligato solidale puo' far valere contro l'ente impositore il giudicato a lui favorevole, formatosi nel diverso giudizio tra detto Ufficio e l'altro condebitore, sempre che la sentenza non sia fondata su ragioni personali e non siano intervenute preclusioni processuali a carico del soggetto che intende esercitare questo diritto, non essendo rilevabile d'ufficio tale efficacia extrasoggettiva del giudicato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 31807 del 05/12/2019).
I contribuenti hanno riprodotto nel ricorso per cassazione il contenuto ritenuto rilevante della decisione della Commissione Tributaria Centrale, passata in giudicato, adottata nei confronti degli altri condividenti, ove si legge che "dagli atti emerge chiaramente la circostanza che l'accessione di cui si tratta si trovava sulla zona di terreno attribuita all'altro condividendo e non sul fondo dei sigg.ri (XXXXX) (XXXXX). Tanto si evince, in particolare, dalla perizia giurata e dalla dichiarazione del sindaco in atti. L'accessione deve pertanto essere dichiarata inesistente e non deve essere compresa nell'accertamento di valore effettuato esclusivamente sul terreno dei contribuenti che, allo stato, si ritiene congruamente determinato in secondo grado in lire 9.000.000" (pp. 6 e 10 del ricorso per cassazione).
La statuizione risulta chiaramente fondata sull'estraneita' della contestata accessione, incrementativi del valore del fondo, alla parte assegnata ai condividenti che avevano promosso quel giudizio, perche' riguardante proprio la parte assegnata agli altri condividenti, che anno promosso questo giudizio. Contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, da tale statuizione non puo' dedursi quanto da quest'ultimo sostenuto e cioe' che all'epoca della divisione la costruzione non fosse stata ancora realizzata.
Si comprende bene pertanto che la decisione non e' favorevole agli attuali ricorrenti, perche' si fonda su ragioni personali degli altri condividenti, che infatti attengono alla valutazione della parte del fondo a questi ultimi assegnata.
7. Anche in relazione al secondo motivo di impugnazione l'Agenzia delle Entrate ha eccepito l'inammissibilita', ritenendo che, con esso, le controparti abbiano voluto ottenere un riesame nel merito della decisione, errando peraltro nella prospettazione del vizio che avrebbe semmai dovuto essere riferito all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, investendo la valutazione delle risultanze probatorie.
8. L'eccezione e' infondata.
Si consideri infatti che, secondo i ricorrenti, la Commissione Tributaria Centrale ha errato nel non attribuire fede privilegiata alla attestazione resa dal sindaco del comune in cui era sito il fondo diviso.
La censura prospettata attiene chiaramente alla ritenuta violazione dell'articolo 2700 c.c. e non alla valutazione delle prove (cfr., con riferimento alla violazione dell'articolo 2697 c.c., Cass., Sez. 3, n. 13395 del 29/05/2018 e, con riferimento all'articolo 2729 c.c., Cass., Sez. 3, n. 19485 del 04/08/2017).
9. Il motivo e' comunque infondato.
Com'e' noto, in ambito civile, non ogni atto formato da un pubblico ufficiale costituisce atto pubblico munito di fede privilegiata e non ogni elemento contenuto nell'atto pubblico fa fede fino a querela di falso.
Ai sensi dell'articolo 2699 c.c., l'atto pubblico e' infatti il documento redatto, con le richieste formalita', da un notaio o da un pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto e' formato e, in applicazione dell'articolo 2700 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato ed anche delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno neppure allegato in forza di quale disposizione di legge alla sopra menzionata attestazione debba attribuirsi pubblica fede, la quale comunque non puo' arrivare a provare la veridicita' delle dichiarazioni in esso riportate.
Com'e' noto infatti, l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, nella parte in cui fa fede fino a querela di falso, e' limitata agli elementi estrinseci dell'atto, indicati all'articolo 2700 c.c., e non si estende al contenuto intrinseco del medesimo, che puo' anche non essere veritiero. E' pertanto ammessa qualsiasi prova contraria, nei limiti consentiti dalla legge, in ordine alla veridicita' e all'esattezza delle dichiarazioni riportate nel menzionato atto (cfr. Cass., Sez. 6-1, n. 20214 del 25/07/2019).
10. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
11. La statuizione sulle spese di lite segue la soccombenza. Pertanto i ricorrenti devono essere condannati in solido tra loro al pagamento delle spese processuali, sostenute dall'Agenzia delle Entrate, liquidate in dispositivo.
12. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, articolo 1, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La corte:
– respinge il ricorso;
– condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimita', sostenute dall'Agenzia delle Entrate, che liquida in Euro 1.500,00 per compenso, oltre alle spese prenotate a debito;
– da' atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, articolo 1, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
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