Cassazione, sentenza n. 22884 del 21/10/2020
Sentenza n. 22884 del 21/10/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 22884
- Data
- 21/10/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società cessionaria aveva chiesto il rimborso di un credito IVA formatosi durante un fallimento, ma ceduto dal curatore dopo la chiusura della procedura; i giudici di merito avevano riconosciuto un’ultrattività dei poteri del curatore. La Cassazione ha escluso tale ultrattività, poiché la chiusura determina la decadenza degli organi fallimentari, salvo l’adempimento successivo di obbligazioni negoziali già assunte durante la procedura. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la sentenza è stata cassata con rinvio per verificare l’esistenza, prima della chiusura, di un preliminare di cessione autorizzato dal giudice delegato.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
(XXXXX) s.p.a., cessionaria del credito IVA del Fallimento (XXXXX), impugno' il provvedimento di diniego opposto dall'Agenzia dall'Agenzia delle Entrate di Caserta alla sua domanda di rimborso, fondato sul rilievo che la chiusura della procedura fallimentare era avvenuta in epoca anteriore alla stipula dell'atto di cessione, con conseguente difetto di legittimazione del curatore a concludere il contratto.
La CTP di Caserta accolse il ricorso della contribuente e la CTR della Campania, con sentenza depositata in data 8 ottobre 2013, ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate contro la decisione rilevando: che il credito IVA formatosi, come nella specie, tutto in costanza di procedura fallimentare, diviene certo liquido ed esigibile solo dopo la presentazione della dichiarazione annuale e puo' essere ceduto solo successivamente; che in caso di cessione del credito successivamente alla chiusura del fallimento si verifica una ultrattivita' del mandato del curatore, a cio' legittimato dall'autorizzazione del Giudice Delegato.
Avverso la sentenza propone ricorso l'Ufficio con un unico motivo.
(XXXXX) non svolge attivita' difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 -Con l'unico motivo l'Ufficio deduce violazione di legge in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 30 e all'articolo 120 L. Fall.. Rileva che la richiesta di rimborso del credito riposa sulla cessazione dell'attivita' di impresa e che, alla luce della circolare ministeriale n. 3 del 28 gennaio 1992, il rimborso dell'IVA deve esser richiesto dal curatore fallimentare dopo la presentazione della dichiarazione di cessazione dell'attivita' e dopo la presentazione della dichiarazione finale, ma prima della chiusura del fallimento; osserva che la legge non contempla eccezioni al principio generale di cui all'articolo 120 L.F. che comporta la decadenza degli organi della procedura dopo la chiusura del fallimento; aggiunge che con la chiusura del fallimento il curatore perde ogni legittimazione ad amministrare i beni dell'imprenditore dichiarato fallito, per cui non potrebbe conservarla ai soli fini della cessione a terzi del credito IVA; deduce, infine, che il curatore cedente avrebbe prospettato al giudice delegato una cessione formalizzata in un contratto preliminare di cui non vi sarebbe traccia, e che neppure vi sarebbe prova dell'autorizzazione del giudice a perfezionare la cessione in data successiva alla chiusura del fallimento.
Il ricorso e' fondato nei termini che di seguito si precisano.
La chiusura del fallimento comporta la decadenza degli organi fallimentari e la cessazione degli effetti della procedura sul patrimonio del debitore, sicche' qualunque provvedimento emesso dagli organi fallimentari dopo la chiusura del fallimento e' giuridicamente inesistente per assoluta carenza di potere (Cass., Sez. II, 14 dicembre 2015, n. 25135; Cass., Sez. I, 6 ottobre 2005, n. 19443).
Non puo' dunque configurarsi ultrattivita' dei poteri degli organi fallimentari in data successiva alla chiusura, salvo che non si versi in ipotesi di adempimento post-fallimentare di obbligazioni negoziali assunte in corso di procedura, quali quelle derivanti dalla stipula di un contratto preliminare autorizzato dal G.D. (Cass., Sez. V, 4 aprile 2019, n. 9444).
La sentenza va, pertanto, cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione, perche' accerti se vi sia prova dell'avvenuta conclusione, prima della chiusura del fallimento (XXXXX) di un contratto preliminare, autorizzato dal G.D., contemplante l'obbligo di cessione a (XXXXX) del credito controverso, da porre in esecuzione dopo la dichiarazione del curatore di cessazione dell'attivita' (Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 35, comma 4).
Il giudice del rinvio liquidera' anche le spese del giudizio di legittimita'.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimita'.
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