Cassazione, sentenza n. 22722 del 20/10/2020

Sentenza n. 22722 del 20/10/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
22722
Data
20/10/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia concerneva atti di accertamento TARSU relativi agli anni dal 2007 al 2012, sui quali CTP e CTR si erano pronunciate accogliendo soltanto in parte le domande della contribuente. Prima dell’udienza in Cassazione, la ricorrente comunicava che le parti avevano definito la lite mediante accordo, impegnandosi a rinunciare al giudizio. La Corte precisa che una rinuncia non notificata non determina l’estinzione, ma la dichiarazione depositata manifesta comunque il sopravvenuto difetto di interesse: il ricorso è quindi dichiarato inammissibile e le spese sono compensate secondo l’accordo.

Testo della pronuncia

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La (XXXXX) srl ha proposto ricorso contro alcuni atti di accertamento TARSU da corrispondere al Comune di Sarno per gli anni dal 2007 al 2012.

Si e' costituita la (XXXXX) spa, mentre il Comune di Sarno e' rimasto contumace.

La CTP di Salerno, con sentenza n. 4335/14, ha accolto il ricorso in parte.

La societa' contribuente e la (XXXXX) spa hanno proposto appello.

La CTR di Napoli, Sez. distaccata di Salerno, con sentenza n. 6761/16, ha accolto l'appello della (XXXXX) spa e, in parte, quello del contribuente.

La societa' contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

La (XXXXX) spa si e' difesa con controricorso.

La sola parte controricorrente ha depositato note difensive.

1. Preliminarmente si osserva che, prima dell'udienza di discussione, e' stata depositata una dichiarazione della societa' ricorrente con la quale essa ha comunicato l'avvenuta definizione, con apposito accordo, della controversia intercorrente fra le parti, le quali si sono impegnate a rinunciare al giudizio.

Per la giurisprudenza di legittimita', la rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, e' inidonea a produrre l'effetto tipico dell'estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l'inammissibilita' del ricorso (Cass., Sez. 1, n. 13923 del 22 maggio 2019).

Nella specie, la summenzionata dichiarazione della societa' ricorrente, pur non contenendo una espressa rinuncia, e' a questa assimilabile, evidenziando la carenza di interesse della medesima ricorrente alla prosecuzione del giudizio, e non risulta sia stata notificata. Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese di lite sono compensate, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., stante l'accordo raggiunto dalle parti sul punto.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

– compensa le spese di lite.

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