Cassazione, sentenza n. 22726 del 20/10/2020
Sentenza n. 22726 del 20/10/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 22726
- Data
- 20/10/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Un ente aveva impugnato la revisione del classamento di più unità immobiliari appartenenti alla stessa microzona; la CTR aveva ritenuto sufficiente il richiamo agli atti prodromici e a caratteristiche genericamente riferite agli immobili della zona. La Cassazione ha affermato che la revisione per microzona richiede una motivazione rigorosa e individualizzata, riferita agli elementi concreti del fabbricato, della singola unità e del contesto che abbiano determinato il nuovo classamento. Ritenuta insufficiente la motivazione dell’avviso, ha cassato la sentenza e, decidendo nel merito, annullato l’atto impugnato.
Testo della pronuncia
FATTI DELLA CAUSA
1. con sentenza n. 1469, depositata il 20 marzo 2017, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l'appello del (XXXXX) avverso la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Roma con cui era stato respinto il ricorso proposto dal medesimo Istituto contro l'avviso di revisione del classamento di quattordici unita' immobiliari e dell'accatastamento in categoria superiore e in nuova classe (rispetto alla categoria e alla classe precedenti) di altra unita', poste in (XXXXX), nella (XXXXX), emesso dall'Agenzia delle Entrate ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 335.
2. La commissione regionale riteneva, in particolare, che l'avviso fosse adeguatamente motivato con la sola indicazione degli atti prodromici alla procedura di classamento e senza necessita' di riferimento specifico ai singoli immobili, riclassificati, al pari di tutti quelli appartenenti alla medesima microzona (XXXXX), in ragione della destinazione residenziale, della ubicazione, della buona illuminazione, della altezza ("di m3") e del fatto che trattasi di immobili "consistenti"
3. Avverso la menzionata sentenza, l'Istituto ha proposto ricorso per cassazione basato su quattro motivi, illustrati con memoria.
4. L'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.
5. La Procura generale ha depositato requisitoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, viene lamentata la violazione della L. n. 241 del 1990, articolo 3, e della L. n. 212 del 2009, articolo 7, comma 1. Il motivo e' fondato. La Corte si e' piu' volte pronunciata sulla questione del contenuto necessario della motivazione di atti di accatastamento emessi dall'Agenzia, identici a quello di cui nella specie si tratta (v., tra molte, di recente, ord. n. 1691/2020; n. 1560/2020, 34679/2019). E' stato osservato che per orientamento consolidatosi definitivamente in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 249 del 2017 (la quale ha dichiarato infondata la questione di legittimita' costituzionale, per violazione degli articoli 3, 53 e 97 Cost., della L. 311, articolo 1, comma 335, affermando tra l'altro che "la natura e le modalita' dell'operazione enfatizzano l'obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, cosi' incidendo sul diverso classamento della singola unita' immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere "diffuso" dell'operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano 7 provvedimento", ribadendo, in questo modo, la necessita' di un provvedimento specifico e puntuale in capo all'Amministrazione), "il procedimento di revisione parziale del classamento di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioe' l'esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell'insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della "revisione del classamento" dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 23 marzo 1998, n. 138, articolo 9, si' da l'attuazione alla piena discrezionalita' della competente Amministrazione pubblica. Ne consegue che anche la procedura prevista dal cit. comma 335, pur a fronte del relativo presupposto, non puo' sottrarsi all'applicazione dei parametri previsti, in via ordinaria, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, comma 154, lettera e), il quale impone che si tenga conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unita' immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unita' e' sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente alla qualificazione della stessa" (cosi' Cass. 3 marzo 2018, n. 17413; conformi Cass.31829/2018 e gia' Cass. 16378/2018 e Cass.22900/2017; in precedenza, conformi, Cass. 4712/2015 e 3156/2015). In relazione a cio' che precede, la Corte ha altresi' precisato che se il nuovo classamento e' stato adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, articolo 1, comma 335, l'atto di riclassamento deve essere adeguatamente motivato in merito agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998, articolo 8, quali la qualita' urbana del contesto nel quale l'immobile e' inserito, la qualita' ambientale della zona di mercato in cui l'unita' e' situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unita' immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unita' immobiliare, in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere "ex ante" ragioni che ne giustificano in concreto l'emanazione (vedi da ultimo Cass., 6-5, n. 9770/2019; Cass., Sez. 5, n. 19810/2019). Nella specie, dalla lettura della decisione impugnata si evince che, disattendendo i principi fin qui enucleati, la commissione regionale ha ritenuto che il riclassamento L. n. 311 del 2004, ex articolo 1, comma 335, sia da ritenere motivato perche' fondato sul richiamo alla L. 311, sul riferimento alla significativita' dello scostamento, rilevato nella microzona 1, fra il rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale rispetto all'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali, e su riferimenti – il primo, generico, alla "illuminazione"; il secondo, indefinito, alla "consistenza"; il terzo, non di per se' pregnante, alla altezza ("m3") – a caratteristiche di tutti gli immobili residenziali in detta microzona.
2. Il primo motivo di ricorso va pertanto accolto e, restando assorbiti gli altri (con i quali l'Istituto ha lamentato che la commissione ha violato l'articolo 115 c.p.c. valorizzando i sopradetti riferimenti alle menzionate caratteristiche, malgrado gli stessi non fossero indicati nell'avviso, ha violato l'articolo 112 c.p.c. omettendo di pronunciarsi sulla eccepita violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1949, articolo 61, e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998, articolo 8, e ha ancora violato l'articolo 112 c.p.c. omettendo di pronunciarsi sulla eccepita violazione della L. n. 311 del 2004, articolo 1, comma 335, per difetto dei presupposti del nuovo classamento), la sentenza impugnata va cassata.
3. Non vi sono accertamenti in fatto da svolgere cosicche' la causa puo' essere decisa nel merito (ex articolo 384 c.p.c.) con accoglimento del ricorso originario conseguente annullamento dell'avviso impugnato;
5. si ravvisano ragioni di compensazione delle spese in cio' che la giurisprudenza riguardo alla questione dibattuta era, al tempo della proposizione del ricorso, non univoca.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso della contribuente;
compensa le spese dell'intero giudizio.
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

