Cassazione, sentenza n. 22720 del 20/10/2020
Sentenza n. 22720 del 20/10/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 22720
- Data
- 20/10/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società chiedeva il rimborso dei costi delle fideiussioni prestate per ottenere rimborsi IVA, ma i giudici di merito lo avevano negato perché non vi era stato un accertamento sulla debenza dell’imposta. La Cassazione afferma che il rimborso degli oneri fideiussori comprende anche le garanzie richieste per la restituzione dell’eventuale credito IVA indebitamente rimborsato; in tale ipotesi, il diritto sorge quando l’Ufficio riconosce espressamente il credito oppure scadono i termini per accertarlo. Accolto il primo motivo e assorbito il secondo, la sentenza è cassata con rinvio alla CTR.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. La (XXXXX) s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, depositata il 24 dicembre 2012, di reiezione dell'appello dalla medesima presentato avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso avverso il silenzio rifiuto dell'amministrazione finanziaria in ordine ad un'istanza di rimborso dei costi sostenuti per la presentazione di fideiussioni Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ex articolo 38 bis, comma 1.
2. Il giudice di appello, confermando la decisione della Commissione Provinciale, ha disatteso il gravame della contribuente in ragione del fatto che il rimborso del costo degli oneri fideiussori non spetta qualora, come nel caso in esame, sia mancata un'attivita' di accertamento in ordine alla debenza dell'imposta e la garanzia sia rilasciata per la restituzione del credito di imposta rimborsato dall'Amministrazione finanziaria.
3. Il ricorso e' affidato a due motivi.
4. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.
5. La ricorrente deposita memoria ai sensi dell'articolo 380-bis.1 c.p.c..
6. La causa e' stata rimessa all'odierna pubblica udienza, ai sensi dell'articolo 375 c.p.c., comma 2.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso la societa' denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, articolo 8, comma 4, e Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 38 bis, per aver la sentenza impugnata escluso che l'Ufficio fosse tenuto a rimborsare gli oneri fideiussori per difetto dell'attivita' di accertamento in ordine alla debenza dell'imposta.
1.1. Il motivo e' fondato.
La L. n. 212 del 2000, articolo 8, comma 4, stabilisce che "L'amministrazione finanziaria e' tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata".
Tale norma comprende i costi di tutte le fideiussioni che il contribuente ha richiesto, dovendosi chiaramente intendere l'espressione "ha dovuto richiedere" non nel senso dell'esistenza di un ipotetico obbligo normativo in tal senso, bensi' con riferimento alla necessita' (onere) della richiesta della fideiussione in rapporto allo scopo perseguito (ottenere la sospensione del pagamento di tributi o la rateizzazione o il rimborso) (cosi', Cass. 5 agosto 2015, n. 16409).
Il diritto al rimborso degli oneri fideiussori non puo', dunque, essere limitato – come sembra supporre il giudice di appello – alle garanzie prestate per il pagamento di tributi in corso di accertamento, ma si estende anche ai casi in cui la garanzia e' rilasciata per la restituzione del credito di imposta rimborsato dall'Amministrazione finanziaria per l'eventualita' che, all'esito dell'attivita' di accertamento dell'Ufficio, dovesse emergere l'insussistenza del credito medesimo.
In questi ultimi casi il diritto alla restituzione degli oneri fideiussori sorgera' solo qualora l'Ufficio abbia espressamente riconosciuto il credito di imposta ovvero siano spirati i termini per l'accertamento dell'imposta rimborsata.
1.2. Una siffatta tesi ermeneutica e' coerente con la giurisprudenza unionale secondo la quale l'autonomia di cui godono gli Stati membri nello stabilire le modalita' di rimborso dell'eccedenza di i.v.a. non puo' spingersi sino a ledere il principio di neutralita' fiscale gravando il soggetto passivo, in tutto o in parte, del peso di tale imposta, dovendo a questi essere consentito di recuperare, in condizioni adeguate, la totalita' del credito, con la conseguenza che il rimborso deve essere effettuato entro un termine ragionevole e che, in ogni caso, il sistema di rimborso adottato non faccia correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo (cfr. Corte Giust., 28 gennaio 2018, Nidera; Corte Giust., 6 luglio 2017, Glencore Agriculture Hungary).
Il soggetto passivo a cui non viene immediatamente erogato il rimborso del credito IVA si trova in una posizione di svantaggio, non potendo disporre temporaneamente dei fondi corrispondenti al credito di cui e' titolare, che va compensata al fine di garantire il rispetto del principio di neutralita' fiscale (cfr., altresi', Corte Giust., 12 maggio 2011, Enel Maritsa Iztok).
Infatti, la necessita' di prestare una garanzia produce l'effetto di sostituire l'onere finanziario relativo all'immobilizzazione dei fondi corrispondenti al credito i.v.a. per la durata del procedimento di verifica con quello attinente al costo della garanzia.
1.3. Si osserva, inoltre, che, in relazione alla necessita' di assicurare il rispetto di tali principi – e di pervenire all'archiviazione di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea -, il legislatore nazionale ha modificato la disciplina dei rimborsi i.v.a., dapprima con il Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175, articolo 13, in cui, tra le altre disposizioni, viene generalizzata l'esecuzione dei rimborsi senza prestazione di garanzia o particolari adempimenti, salvo casi specifici, e, quindi, con il Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, articolo 7 quater, comma 32, conv., con modif., nella L. 1 dicembre 2016, n. 193.
1.4. Orbene, la Commissione Regionale, nel ritenere che il diritto al rimborso degli oneri fideiussori "compete esclusivamente laddove vi sia stata un'attivita' di accertamento da parte dell'amministrazione, all'esito della quale sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta (o era dovuta in misura inferiore)", non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto.
2. All'accoglimento del primo motivo segue l'assorbimento del secondo cui si deduce, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa motivazione in ordine al diritto della contribuente al rimborso degli oneri fideiussori.
3. La sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, in diversa composizione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, in diversa composizione.
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