Cassazione, sentenza n. 22723 del 20/10/2020

Sentenza n. 22723 del 20/10/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
22723
Data
20/10/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La società aveva contestato due avvisi di accertamento relativi a canoni di locazione che l’Ufficio riteneva dichiarati solo parzialmente; CTP e CTR avevano confermato le riprese. In Cassazione la contribuente denunciava l’insufficienza della motivazione d’appello e l’erronea applicazione della disciplina sulla competenza fiscale, ma successivamente comunicava di avere aderito alla definizione agevolata e rinunciava al ricorso. La Corte, preso atto della definizione documentata e del venir meno dell’interesse alla prosecuzione, dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza provvedere sulle spese.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA
1. La societa' (XXXXX) srl impugnava due avvisi di accertamento, relativi rispettivamente agli anni 2000 e 2001, con i quali l'ufficio recuperava a tassazione canoni di locazione asseritamente non dichiarati nel loro intero ammontare, derivanti dal contenuto del contratto.

2. La CTP rigettava i due ricorsi e la CTR rigettava gli appelli.

3. Per la cassazione di queste ultime due sentenze ricorre, con unico ricorso, la societa' sulla base di due motivi.

Si costituisce l'ufficio con controricorso.

4. In vista dell'udienza odierna la societa' ha presentato memoria con rinuncia al ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la societa' deduce insufficiente motivazione della sentenza: la sintetica motivazione della CTR non ricostruisce i fatti e non permette di seguire il ragionamento logico adottato dalla CTR.

Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione di legge: la CTR ha erroneamente interpretato il TUIR, articolo 109, comma 2.

2. Successivamente al deposito del ricorso, con memoria del 10.2.2020 il contribuente faceva presente di avere aderito alla definizione agevolata e rinunciava al ricorso ex articolo 190 c.p.c.

2.1. La documentazione allegata attesta la definizione della procedura di definizione agevolata, che comporta il non provvedere sulle spese.

2.2. La rinuncia al ricorso, comunicata all'Avvocatura, prevale, e fa venire meno in ogni caso l'interesse del ricorrente a coltivare il ricorso.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

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