Cassazione, sentenza n. 22707 del 20/10/2020

Tributi erariali diretti - In genere (tributi anteriori alla riforma del 1972) - Imposte di fabbricazione - Prescrizione accise - Prescrizione - Decorrenza dalla scoperta del fatto illecito - Condizioni - Comportamento omissivo - Nozione - Fattispecie.

Tipologia
Sentenza
Numero
22707
Data
20/10/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Agenzia delle Dogane aveva recuperato accise compensate tardivamente mediante modello F24, sostenendo che la prescrizione quinquennale decorresse dalla scoperta della violazione; la CTR aveva invece annullato l’atto perché notificato oltre il termine. La Cassazione chiarisce che il differimento della decorrenza presuppone una condotta volta a occultare il debito, mediante alterazioni documentali o contabili o altri comportamenti non facilmente percepibili, e non il semplice omesso versamento. Poiché la contribuente aveva esposto la compensazione nella propria documentazione e non aveva celato il debito, la Corte rigetta il ricorso dell’Agenzia.

Massima

In tema di accise, costituisce comportamento omissivo tale da far decorrere il termine di prescrizione del diritto al pagamento dell'imposta dal momento della scoperta del fatto illecito, ai sensi dell'art. 15, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1995 (nel testo previgente al d.lgs. n. 40 del 2010), la condotta volta a celare la debenza del tributo – attraverso alterazioni documentali o contabili (ad esempio omesse o infedeli dichiarazioni, omesse fatturazioni) o altro – di non immediata nè di facile percezione da parte dell'Amministrazione, tanto da essere "scoperta" solo a seguito di indagini o di autodenuncia del contribuente. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso agenziale, ritenendo che la CTR avesse correttamente escluso l'applicazione dell'art. 15 cit., in assenza di alcun occultamento del debito d'imposta, avendo il contribuente semplicemente effettuato un'illegittima, perché tardiva, compensazione del proprio debito con un corrispondente credito).

PUBBLICAZIONE

CED, Cassazione, 2020

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA
1. La sezione staccata di Firenze della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in accoglimento dell'appello proposto da (XXXXX) s.r.l. contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze n. 70/16/13, ha annullato l'avviso di accertamento notificato alla societa' dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ("A.D.") il 13.4.2011, per il recupero della somma di Euro 16.751,69 (oltre interessi e indennita' di mora), corrispondente ad un debito di imposta che (XXXXX) aveva compensato il 21.8.2003 (mediante presentazione del mod. F24) con un credito di pari ammontare sorto nel primo semestre del 2002, derivante dal suo diritto al rimborso delle accise versate su gasolio destinato all'autotrazione

2. La CTR – premesso che la compensazione era stata operata oltre il termine annuale previsto dalla legge, ed era pertanto tardiva ha accolto l'eccezione, riproposta dall'appellante nel grado, di prescrizione del diritto dell'Agenzia al recupero del tributo, rilevando che il termine di prescrizione quinquennale previsto dal Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 15 scadeva, al piu' tardi, il 30.6.2008 e che l'avviso, notificato nel 2011, non risultava preceduto da alcun atto interruttivo, non potendo ritenersi tale il p.v.c. del 41 9.7.2007 con il quale era stata accertata la violazione.

3. Contro la sentenza, depositata il 30.4.2014, l'A.D. propone ricorso per cassazione, affidato ad una motivo; la contribuente si difende con controricorso, ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 15 (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative; di seguito TUA), nella sua formulazione originaria, applicabile ratione temporis, antecedente alle modifiche apportatevi dal Decreto Legislativo 29 marzo 2010, n. 48, articolo 1, comma 1, lettera r, e del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, articolo 4 ter, comma 1, lettera c, conv., con modif., nella L. 1 dicembre 2016, n. 225).

1.2.L'A.D. lamenta che la CTR non abbia fatto applicazione dell'articolo 15 cit., comma 1, secondo periodo che stabilisce che, in caso di comportamenti omissivi, il termine di prescrizione del credito per accise decorre dalla data della scoperta del fatto illecito. A dire della ricorrente, il primo periodo della norma, che si limita a fissare in cinque anni la durata di detto termine, regolerebbe le sole ipotesi di recupero delle accise dovute e non versate alle scadenze predeterminate previste dalla legge, mentre la compensazione effettuata illegittimamente (ovvero tardivamente) andrebbe ascritta ad un diverso comportamento omissivo del contribuente, anch'esso concretizza,ntesi nel mancato versamento dell'imposta dovuta, ma disciplinato dal secondo periodo: nella specie, pertanto, il termine di prescrizione avrebbe dovuto ritenersi decorrente dalla data della scoperta del fatto, intervenuta il 10.7. 2007, sicche' esso non era ancora spirato alla data di notifica dell'avviso.

1.3. Il motivo e' infondato.

1.4. Va escluso, infatti, che la tardiva compensazione di un debito d'imposta (in materia di accise) con un corrispondente credito possa, di per se', essere considerato "comportamento omissivo" tale da far coincidere il dies a quo del termine di prescrizione del diritto con il "momento della scoperta del fatto illecito".

1.5. La tesi interpretativa dell'A.D. non trova riscontro nella formulazione letterale dell'articolo 15 cit., comma 1, primo periodo che si applica ogni qual volta il diritto dell'Amministrazione ad ottenere la corresponsione delle accise sia maturato (ovvero quando e' scaduto il termine entro il quale l'imposta deve essere versata) e il relativo pagamento sia stato omesso dal debitore, mentre non opera alcuna distinzione in ordine alle ragioni di tale omissione; la tesi, peraltro, finisce col sostanziarsi in una interpretatio abrogans di detta disposizione, che non avrebbe ragione di esistere se il mero fatto del mancato versamento dovesse equipararsi al "comportamento omissivo" che, ai sensi del secondo periodo del medesimo articolo, fa decorrere il termine di prescrizione dalla data della sua scoperta.

1.6.Per comportamento omissivo deve, piuttosto, intendersi una condotta illecita volta a celare la debenza dell'imposta – attraverso alterazioni documentali o contabili (ad. es. omesse o infedeli dichiarazioni, omesse fatturazioni) o altro- di non immediata e facile percezione da parte dell'Amministrazione finanziaria, tanto da dover essere "scoperta" (evidentemente all'esito di apposita indagine o, quantomeno, a seguito di successiva autodenuncia del contribuente).

1.7.Nella fattispecie in esame (XXXXX) s.r.l. non ha tentato di occultare il debito di imposta, ma si e' limitata a compensarlo con un proprio controcredito effettivamente sussistente; dal suo canto, l'A.D., lungi dallo svolgere apposita verifica diretta a "scoprire" l'omesso versamento, non ha fatto altro che constatare l'illegittimita' della compensazione, in quanto operata tardivamente, sulla scorta della stessa documentazione approntata dalla contribuente.

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell'A.D. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di (XXXXX) s.r.l., che liquida in Euro 2.900,00 oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA., come per legge.

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