Cassazione, sentenza n. 22937 del 21/10/2020
Sentenza n. 22937 del 21/10/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 22937
- Data
- 21/10/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava l’esenzione IVA applicata alla locazione stagionale di appartamenti, che l’Ufficio riteneva invece imponibile perché accompagnata da servizi assimilabili a quelli alberghieri. La CTR aveva accertato che la contribuente aveva acquistato e ceduto nude locazioni, attribuendo agli operatori turistici i servizi accessori. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia, poiché la censura non riproduceva integralmente la disciplina contrattuale né indicava con precisione la sua produzione processuale, impedendo di verificare l’asserita erronea qualificazione dei rapporti.
Testo della pronuncia
RILEVATO
che:
La CTR della Toscana ha accolto l'appello di (XXXXX) s.r.l. avverso la sentenza della CTP di Livorno, che aveva invece respinto iL ricorso proposto dalla societa' avverso l'avviso di accertamento notificatole dall'Agenzia delle Entrate per il recupero, fra l'altro, dell'IVA sui contratti di locazione per uso stagionale di appartamenti siti in (XXXXX), da essa stipulati nel 2002, ritenuti non esenti da imposta in quanto comprensivi di prestazioni accessorie assimilabili a quelle alberghiere.
Il giudice d'appello ha annullato per tale parte l'avviso rilevando che (XXXXX) si era limitata ad acquistare dalla proprietaria degli immobili, Linea Blu Immobiliare, le nude locazioni dei singoli appartamenti, che le erano state fatturate come esenti da IVA ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 10, comma 8, ed a cederle a sua volta in esenzione a diversi operatori turistici, ai quali doveva imputarsi la prestazione dei servizi accessori forniti agli utenti finali.
La sentenza, depositata il 5 ottobre 2011, e' stata impugnata dall'Agenzia delle Entrate con ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui (XXXXX) s.r.l., ora in liquidazione, ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
che:
Con l'unico motivo la ricorrente denuncia il vizio di insufficiente motivazione della sentenza impugnata. Sostiene che dal contratto stipulato fra (XXXXX) e (XXXXX), nonche' dagli accordi da quest'ultima conclusi con i singoli operatori turistici, emergeva che i servizi accessori ed il loro corrispettivo erano di pertinenza della societa' contribuente e che pertanto i predetti accordi negoziali, ritenuti dalla CTR di nuda sub-locazione, andavano qualificati come di cessione del godimento di immobili a terzi, reperiti per il tramite di comuni canali di accesso al soggiorno turistico, ed andavano assoggettati ad IVA, con aliquota ridotta al 10%, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, parte III, lettera 120.
Il motivo e' inammissibile.
Premesso che l'errore imputato al giudice, di errata qualificazione dei contratti, avrebbe dovuto, piu' correttamente, essere censurato sotto il profilo della violazione degli articoli 1362 e segg. c.c., va rilevato che la ricorrente, nel corpo del motivo, si e' limitata a richiamare a sostegno della propria tesi una clausola del contratto stipulato fra (XXXXX) e (XXXXX) ed a produrre in fotocopia un accordo di intermediazione per la fornitura di servizi residenziali ed alberghieri, concluso fra (XXXXX) e (XXXXX) nel novembre dei 2001.
Sennonche' la clausola richiamata prevede, unicamente, che i clienti/conduttori avrebbero dovuto pagare una somma fissa, a persona, per consumi di acqua, luce, gas, parcheggio, spese e pulizia finale ecc., ma non chiarisce se tali somme fossero, o meno, comprese nel corrispettivo dovuto da (XXXXX) alla societa' proprietaria degli appartamenti, chi fosse tenuto a fornire i servizi e chi se ne dovesse accollare i costi da riversare sugli utenti finali. Essa dunque, non vale a smentire l'accertamento del giudice d'appello secondo cui "da tutta la documentazione prodotta risulta che la (XXXXX) non ha mai sostenuto alcuna spesa per prestare servizi accessori a favore degli utenti finali… circostanza confermata dall'assenza di rilievi in tal senso nel pvc della G.d.F. di Livorno".
L'accordo di fornitura di servizi (oltre a fare solo un generico riferimento a non meglio precisati servizi, riportati nei voucher) ha invece ad oggetto una pluralita' di immobili, siti in Toscana ed in (XXXXX), senza che sia dato sapere se fra questi fossero compresi gli appartamenti di (XXXXX) sub-locati da (XXXXX).
Non va dimenticato, infatti, che con l'avviso di accertamento era stato contestato alla contribuente il mancato versamento dell'IVA anche su altri contratti di sub-locazione, stipulati con (XXXXX) s.a.s. e che per tale parte l'atto impositivo non era stato impugnato dalla contribuente; e' la stessa Agenzia delle Entrate, d'altro canto, a riferire, nelle premesse del ricorso, che (XXXXX) aveva ceduto a (XXXXX) proprio le "prestazioni di locazione" acquistate dalla predetta s.a.s.
Il ricorso difetta dunque, all'evidenza, del requisito della specificita', richiesto dall'articolo 366 c.p.c., nn. 4 e 6, che imponeva alla ricorrente di allegare l'intera regolamentazione pattizia del negozio stipulato fra (XXXXX) e (XXXXX) (Cass. nn. 7635/019, 25728/013), chiarendo, altresi' se, ed in quale esatta sede processuale, il contratto fosse stato prodotto in giudizio, nonche' di precisare se gli immobili che ne formavano oggetto fossero fra quelli contemplati nell'accordo di intermediazione concluso fra la stessa (XXXXX) e (XXXXX), onde consentire a questa Corte, che non ha accesso diretto agli atti di causa, di verificare se davvero il giudice del merito ne avesse travisato il contenuto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite, che liquida in Euro 4.200 oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e c.p.a. come per legge.
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