Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Interpelli

3.801 documenti

N. 225

Interpello n. 225 del 21/08/2025

Scissione con scorporo ai sensi dell'articolo 2506.1 del codice civile – Scorporo in beneficiaria preesistente – Articolo 173, comma 15–ter del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Una società controllante intende trasferire un immobile alla controllata che già lo utilizza, mediante una scissione con scorporo a favore della beneficiaria preesistente, per razionalizzare la gestione immobiliare del gruppo. L’Agenzia afferma che, nello stato della normativa, il regime di neutralità dell’articolo 173, comma 15-ter, del TUIR riguarda soltanto le scissioni mediante scorporo verso beneficiarie di nuova costituzione. Il trasferimento prospettato alla società già esistente non può quindi beneficiare della neutralità fiscale attraverso tale tipologia di scissione.

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N. 222

Interpello n. 222 del 20/08/2025

Trattamento fiscale delle quote di partecipazione delle società di investimento a capitale variabile (SICAV).

Una società ha iscritto nell’attivo circolante quote di una SICAV estera e, nell’esercizio successivo, ne ha rilevato a conto economico la svalutazione sulla base del valore di mercato, chiedendo quale qualificazione fiscale attribuire agli strumenti. L’Agenzia equipara fiscalmente le quote di partecipazione nella SICAV a quelle dei fondi comuni d’investimento, nonostante la loro forma azionaria. Le quote sono pertanto assimilate ai titoli in serie o di massa privi di natura partecipativa, ai quali si riferiscono i criteri fiscali di valutazione richiamati per tali strumenti.

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N. 221

Interpello n. 221 del 20/08/2025

Concordato preventivo in continuità aziendale di società scissa con branch in regime BEX – riflessi fiscali – artt. 110, comma 7, del TUIR e 88, commi 4–bis e 4–ter del TUIR.

Due società chiedono chiarimenti sui riflessi IRES e IRAP di una riorganizzazione successiva a un concordato preventivo in continuità, comprendente una scissione, il trasferimento di stabili organizzazioni in regime di branch exemption e la conversione dei crediti concorsuali in azioni e strumenti finanziari partecipativi. Per i creditori privi della dichiarazione sul valore fiscale del credito, tale valore è assunto pari a zero e la sopravvenienza fiscale può superare quella contabile. L’Agenzia qualifica l’eventuale distribuzione delle riserve generate dalla conversione come distribuzione di utili, indipendentemente dal valore fiscale delle partecipazioni possedute.

  • Procedure concorsuali
  • Crisi impresa
  • Operazioni straordinarie
  • IRES
  • IRAP
N. 220

Interpello n. 220 del 20/08/2025

Cross-border conversion – Disciplina fiscale applicabile ai fini IRES e IRAP ad un soggetto residente che redige il bilancio secondo la Combination 3 di cui al Codice civile olandese. Ulteriori chiarimenti in relazione alla risposta n. 114 del 2022 – Art. 83 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; artt. 5 e 6 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Una holding industriale ha trasferito la sede legale nei Paesi Bassi mediante conversione transfrontaliera, mantenendo la residenza fiscale italiana e adottando per il bilancio d’esercizio la “Combination 3” olandese, basata sulle rappresentazioni IAS/IFRS del consolidato. Il quesito riguarda la determinazione delle basi imponibili IRES e IRAP, anche per opzioni put e titoli di trading già esaminati nella risposta n. 114/2022. In assenza di disposizioni espresse sulla fattispecie, l’Agenzia ritiene applicabile, in linea di principio, la derivazione semplice dell’articolo 83 TUIR, senza automatica estensione delle norme riservate ai soggetti IAS/IFRS adopter residenti.

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  • Operazioni straordinarie
N. 219

Interpello n. 219 del 20/08/2025

Riserve in sospensione – Utilizzo di una riserva da rivalutazione in sospensione d'imposta a copertura di perdite riportate a nuovo e riduzione della stessa in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria – Art. 13 della legge 21 novembre 2000, n. 342

Una società beneficiaria di scissione intende impiegare un saldo attivo di rivalutazione in sospensione d’imposta per coprire perdite riportate a nuovo e una riserva negativa derivante dalla prima applicazione del metodo del patrimonio netto. Presupponendo che quest’ultima sia civilisticamente assimilabile a una perdita riportata a nuovo, l’Agenzia esclude effetti impositivi, poiché l’utilizzo non determina attribuzioni ai soci. Se l’assemblea straordinaria riduce successivamente la riserva per un importo corrispondente, il vincolo di sospensione viene definitivamente meno per la medesima quota.

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N. 218

Interpello n. 218 del 20/08/2025

Badwill – Utilizzo del Negative Goodwill per la svalutazione di immobili e l’iscrizione di nuove attività immateriali nell'ambito dell'acquisto di rami d'azienda contabilizzati in conformità al principio IFRS 3 – Articolo 4, comma 3, del D.M. 1° aprile 2009, n. 48

Una società IAS adopter ha acquistato da soggetti indipendenti due rami d’azienda, rilevando nell’ambito della Purchase Price Allocation un negative goodwill destinato in parte a rettificare crediti e immobili, in parte ad accompagnare l’iscrizione di nuove attività immateriali e, per il residuo, al conto economico. L’Agenzia qualifica il negative goodwill lordo come fondo per oneri futuri fiscalmente riconosciuto, chiamato a concorrere sistematicamente alla determinazione del reddito fino al suo esaurimento. Il relativo utilizzo a copertura degli oneri assume rilevanza secondo il trattamento fiscale delle componenti cui è imputato.

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N. 217

Interpello n. 217 del 19/08/2025

Conferimento transfrontaliero di partecipazione da parte di più conferitari – regime di neutralità fiscale – artt. 178, comma 1, lett. e) e 179, comma 4, del TUIR

Una holding francese e una società italiana intendono conferire simultaneamente le rispettive partecipazioni in una società italiana a favore di un’altra società francese, che acquisirebbe così l’intero capitale della partecipata. Il quesito riguarda l’accesso alla neutralità fiscale transfrontaliera quando soltanto uno dei conferenti è residente in Italia, nell’ambito di una più ampia riorganizzazione societaria. L’Agenzia richiama il regime degli articoli 178 e 179 TUIR, applicabile agli scambi mediante conferimento che consentono l’acquisizione o l’integrazione del controllo e nei quali almeno uno dei partecipanti allo scambio sia residente nel territorio dello Stato.

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N. 216

Interpello n. 216 del 19/08/2025

Gruppo IVA – Operazioni tra stabili organizzazioni (una localizzata in Italia e una in UK) di un medesimo soggetto partecipante ad un Gruppo IVA localizzato in un Paese UE

La stabile organizzazione italiana di una società estera riceve servizi informatici e di back office dalla stabile organizzazione britannica della stessa società; la branch inglese aderisce a un Gruppo IVA del Regno Unito, mentre la casa madre partecipa a un Gruppo IVA costituito in uno Stato UE. Secondo l’Agenzia, l’adesione della casa madre al Gruppo IVA unionale interrompe l’identità soggettiva con entrambe le branch, che diventano soggetti passivi distinti. Se i servizi sono imputabili alla stabile organizzazione italiana, essi risultano territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia.

N. 215

Interpello n. 215 del 19/08/2025

IVA – somme erogate a titolo di integrazione prezzo nell'ambito di un contratto di appalto

Un’impresa appaltatrice ha ottenuto giudizialmente il pagamento dei maggiori oneri diretti e indiretti sostenuti per ritardi e sospensioni durante la costruzione della sede del committente, fatturando inizialmente la somma senza IVA. L’Agenzia valorizza il collegamento della somma con un contratto di appalto comunque portato a termine e con l’opera consegnata al committente. Al di là della qualificazione risarcitoria adottata nella sentenza, l’importo costituisce quindi un corrispettivo supplementare della prestazione eseguita e deve essere assoggettato a IVA.

N. 214

Interpello n. 214 del 19/08/2025

Rilevanza ai fini IVA degli aggiustamenti di transfer pricing – Articolo 13, comma 1, del D.P.R n. 633/1972

Un distributore italiano acquista prodotti da una società estera identificata in Italia e applica aggiustamenti periodici di transfer pricing per ricondurre il proprio margine operativo al livello di libera concorrenza. Il nuovo contratto collega le rettifiche ai prezzi provvisori delle forniture, prevedendo note di debito o credito e un prospetto che ripartisce gli importi sulle singole fatture. L’Agenzia precisa che gli aggiustamenti incidono sull’IVA soltanto quando comportano una regolazione monetaria o in natura e sono direttamente riferibili a operazioni individuate; altrimenti restano fuori dal campo dell’imposta.

N. 213

Interpello n. 213 del 19/08/2025

IVA – Detrazione dell'IVA assolta in dogana dall'importatore dei beni – artt. 19 e 67 del D.P.R. n. 633 del 1972

Una società italiana importa dalla Cina, in proprio nome, una materia prima appartenente a un committente giapponese, la fa trasformare in Italia da un terzo e vende il farmaco ottenuto in Germania o fuori dall’Unione europea. L’Agenzia ammette la detrazione dell’IVA doganale anche senza proprietà dei beni, purché l’importatore li utilizzi nella propria attività e annoti la dichiarazione doganale nel registro degli acquisti. Nel caso rappresentato, la detrazione è consentita se i costi d’importazione sono effettivamente sostenuti e rimangono a carico dell’istante, influenzando il prezzo delle successive cessioni.

N. 212

Interpello n. 212 del 19/08/2025

IVA – Cessione con posa in opera di infissi classificabili tra le opere finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche – Aliquota IVA – n. 41–ter della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972

Una società che commercializza infissi propone ai clienti anche la posa in opera di prodotti conformi ai requisiti tecnici per il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche, affidando l’installazione ad artigiani partner. L’Agenzia distingue il contratto di appalto dalla vendita con posa considerando volontà negoziale, natura delle obbligazioni ed elementi predominanti; semplici adattamenti dimensionali degli infissi non realizzano un prodotto nuovo. Assunta la natura di compravendita dell’operazione, l’aliquota IVA del 4% prevista per le prestazioni dipendenti da contratti di appalto non è applicabile.

  • IVA
  • Barriere architettoniche
  • Agevolazioni Fiscali
  • Immobili
N. 211

Interpello n. 211 del 19/08/2025

Gruppo IVA – delineazione del perimetro del Gruppo – ininfluenza dell'holding period ex all'art. 70–ter, d.p.R. 633/1972 rispetto alla costituzione di una Sede Secondaria

La sede secondaria italiana di una società estera intende costituire un nuovo Gruppo IVA con una controllata italiana, distinto da quello cui partecipano altre società del medesimo gruppo economico, e chiede se rilevi il periodo minimo di controllo rispetto alla successiva istituzione della branch. L’Agenzia esclude il vincolo finanziario con il Gruppo IVA preesistente, poiché nella catena di controllo si interpone una società estera. Riconosce invece il vincolo tra la società estera, della quale la branch è una promanazione, e la controllata italiana detenuta integralmente, consentendo di delineare il distinto perimetro soggettivo.

N. 210

Interpello n. 210 del 19/08/2025

Cessione del marchio – Imponibilità ai fini IVA ai sensi dell'art. 3, secondo comma, n. 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972

Una società produttrice e distributrice di profumi, già licenziataria del marchio DELTA, ne ha acquisito la piena proprietà insieme ai diritti di proprietà intellettuale collegati, senza trasferimento di formule, packaging, attrezzature, personale o ulteriori elementi produttivi. Il quesito riguarda la qualificazione dell’operazione come cessione di singoli beni imponibile IVA oppure come cessione di ramo d’azienda esclusa dall’imposta. L’Agenzia richiama la necessità di verificare globalmente se i beni trasferiti costituiscano un complesso organizzato, funzionalmente autonomo e almeno potenzialmente idoneo all’esercizio di un’attività economica.

N. 209

Interpello n. 209 del 19/08/2025

Interpretazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 del DM 8 giugno 2011, in relazione alla riclassificazione di una attività finanziaria oggetto di cessione infragruppo

Nell’ambito di una riorganizzazione infragruppo, ALFA ha ceduto una partecipazione totalitaria in una società tedesca e l’ha riclassificata, secondo l’IFRS 5, tra le attività non correnti detenute per la vendita. L’Agenzia ritiene che la riclassificazione non abbia modificato il regime fiscale della partecipazione, rimasta un’immobilizzazione finanziaria e priva di finalità di negoziazione. Non ricorrono quindi le condizioni per applicare il realizzo virtuale previsto dall’articolo 4, commi 1 e 2, del DM 8 giugno 2011, ferma l’assenza di valutazioni sulla contabilizzazione e sulla plusvalenza.

  • IRES
  • Contabilità e Bilancio
  • Holding
  • Operazioni straordinarie
N. 208

Interpello n. 208 del 14/08/2025

Opzione per il regime del risparmio amministrato a seguito del trasferimento all'estero della residenza fiscale

Una persona fisica, trasferitasi fiscalmente in Thailandia, intende mantenere presso un intermediario italiano il deposito titoli assoggettato al regime del risparmio amministrato e chiede se debba passare al regime dichiarativo, con eventuale tassazione delle plusvalenze latenti. Assumendo la residenza estera dichiarata dall’istante, l’Agenzia afferma che il deposito amministrato può essere mantenuto in Italia e che il passaggio al regime dichiarativo non è obbligatorio. L’eventuale revoca dell’opzione resta facoltativa e non costituisce presupposto di realizzo delle plusvalenze.

N. 207

Interpello n. 207 del 8/08/2025

Qualificazione dell'imposta di registro dovuta su canoni di locazione già percepiti a titolo di indennità risarcitoria in vigenza di un'occupazione senza titolo intercorsa dalla data della disdetta del contratto sino alla rinuncia delle stessa. Adempimenti dovuti

Una società aveva assoggettato al 3% le indennità percepite per l’occupazione senza titolo di immobili strumentali dopo la disdetta dei contratti; la successiva rinuncia alle disdette, con efficacia retroattiva, ha trasformato tali somme in canoni soggetti all’imposta di registro dell’1%. L’Agenzia riconosce l’esistenza di un maggiore versamento, recuperabile mediante istanza di rimborso entro tre anni dall’accettazione della rinuncia. In alternativa, entro lo stesso termine, la società può chiedere all’ufficio competente di imputare l’eccedenza alle annualità successive dei medesimi contratti.

N. 206

Interpello n. 206 del 7/08/2025

Applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia–Russia a seguito della sospensione parziale della stessa da parte della Russia

Una società residente in Italia, interamente partecipata da una società fiscalmente residente in Russia, deve determinare la ritenuta applicabile a un dividendo dopo la sospensione unilaterale di parte della Convenzione contro le doppie imposizioni da parte russa. L’Agenzia osserva che né l’Italia né la Federazione russa hanno denunciato il Trattato, che per l’Italia resta efficace. Pertanto, al ricorrere delle condizioni convenzionali, la società italiana può applicare al dividendo corrisposto al socio unico l’aliquota ridotta prevista dalla Convenzione, anziché la ritenuta domestica del 26%.

N. 205

Interpello n. 205 del 6/08/2025

Decadenza dalle agevolazioni fiscali previste per il compendio unico ex art. 5–bis della legge 97/1994 ed ex art. 5–bis, comma 2 del D. lgs. 228/2001 in caso di cessione del diritto di superficie per realizzazione di impianto agrivoltaico e in caso di vendita parziale dei terreni costituenti il compendio unico

Un imprenditore agricolo professionale valuta, prima del termine decennale, la costituzione di un diritto di superficie su parte del compendio unico per un impianto agrivoltaico oppure la vendita dei medesimi terreni. L’Agenzia ritiene che il diritto di superficie non determini, in linea di principio, decadenza se proseguono concretamente l’attività agricola e il livello minimo di redditività. La vendita parziale comporta decadenza limitata ai terreni ceduti se la parte residua conserva tale redditività minima; in caso contrario, la decadenza investe l’intera agevolazione.

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  • Immobili
  • Imposte indirette
  • Attività economiche
N. 204

Interpello n. 204 del 6/08/2025

Esenzione ai fini Irpef ed Irap per le borse di studio corrisposte dalle ITS Academy – Articolo 4, comma 9–bis, legge 15 luglio 2022, n. 99

Una Fondazione ITS Academy eroga agli studenti borse di studio finanziate dal PNRR, parametrate al percorso, alla distanza, alle caratteristiche del destinatario e all’eventuale tirocinio estero, per sostenere frequenza, vitto, alloggio e viaggio. Il quesito concerne il trattamento delle somme ai fini IRPEF e IRAP. L’Agenzia afferma che, per effetto dell’articolo 4, comma 9-bis, della legge n. 99 del 2022, dal periodo d’imposta 2025 tali borse sono esenti dall’IRPEF e, conseguentemente, escluse dalla base imponibile IRAP.

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